Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 2 novembre 2015, n. 22390

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
LEGITTIMITÀ
stato di ebbrezza, ma anche le modalità della condotta e
l’entità del pericolo o del danno cagionato. A ben vedere
tanto implica da un canto la sicura ipotizzabilità del fatto
di particolare tenuità anche in presenza di tassi alcolemici
ricadenti nel range previsto dalla lettera c); dall’altro la de-
cisività, ai f‌ini del riconoscimento della causa di esclusione
della punibilità, degli altri fattori che valgono ad integrare
siffatta causa. Si pensi, a mero titolo di esempio, a reato
che si sia concretizzato nel guidare per pochi metri in stato
di ebbrezza, con valore superiore a 1,5 g/l, una bicicletta in
una strada poco o nulla interessata dal traff‌ico.
4.7. Ma il quadro non può dirsi completato prima di rile-
vare che tanto per il reato di cui alla lettera b) che per quello
previsto dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 186 c.d.s., con-
templano un enunciato a mente del quale “all’accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida” (ov-
viamente per periodi differenti). Poiché non è seriamente
dubitabile che l’applicazione della causa di non punibilità
della quale si discorre presuppone l’accertamento del reato,
ad essa consegue comunque la sospensione della patente di
guida e per un periodo superiore a quello previsto per colui
che incorre nella violazione sanzionata dalla lettera a).
Pertanto, ove il giudice si pronunci per la non punibilità
del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., neppure si pone il
quesito in ordine al potere-dovere del giudice di disporre la
trasmissione degli atti all’autorità amministrativa per la ir-
rogazione delle sanzioni amministrative accessorie: egli di-
sporrà direttamente la sospensione della patente di guida.
5. Orbene, nella sentenza in esame, pronunciata prima
della novella normativa, non emergono elementi che atte-
stino una valutazione del giudice di merito nel senso di una
non particolare tenuità del reato. Il tasso alcolemico accer-
tato è stato di 0,82 g/l alla prima prova e di 0,85 g/l alla secon-
da; pertanto valori estremamente prossimi al limite inferiore
del range normativo. Al Longoni sono state riconosciute le
attenuanti generiche e solo la preclusione posta dal comma
2 septies dell’art. 186 c.d.s. non ha permesso al giudice di
dare indicazioni in merito ad una valutazione delle medesi-
me in comparazione all’aggravante - pure ritenuta - dell’aver
commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore 7,00.
Tanto importa la necessità di pronunciare l’annulla-
mento della sentenza impugnata, limitatamente alla ap-
plicabilità dell’art. 131 bis c.p., con rinvio alla Corte di
appello di Milano per il relativo esame.
6. Il motivo concernente il trattamento sanzionatorio
resta assorbito. Ciò non di meno appare opportuno ram-
mentare - per l’eventualità che non venga ritenuta la par-
ticolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. - che la giuri-
sprudenza di questa Corte insegna che la pena sostitutiva
del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma
nono bis, c.d.s., è istituto più favorevole rispetto al benef‌i-
cio della sospensione condizionale della pena (sez. III, n.
20726 del 7 novembre 2012 - dep. 14 maggio 2013, Cinciri-
pini, Rv. 254997) e che ove esso sia eventualmente conces-
so, l’incompatibilità tra i due istituti induce a ritenere che,
nella ipotesi in cui la rinuncia ad esso non venga effettuata
in modo espresso, deve intendersi come tacitamente av-
venuta, non solo perchè, in caso contrario, si perverrebbe
alla insostenibile conclusione di una sanzione sostitutiva
a sua volta condizionalmente sospesa, ma anche perchè si
determinerebbe una inammissibile lesione dei diritti del
condannato che vedrebbe pregiudicata la possibilità di
usufruire di una modalità di esecuzione della pena diversa
e più favorevole, con aperta violazione della regola gene-
rale di cui all’art. 2 c.p. (sez. III, n. 20726 del 7 novembre
2012 - dep. 14 maggio 2013, Cinciripini, Rv. 254997).
Sul relativo punto la Corte di appello è persino con-
traddittoria, perchè dapprima afferma che la rinuncia può
essere tacita, e manifesta di intendere la rinuncia insita
nella richiesta di sostituzione della pena; ma poi nel caso
concreto reputa che tale non sia l’avvenuta presentazione
della richiesta, valorizzando un dato al più equivoco, come
l’aver chiesto l’ammissione al lavoro di pubblica utilità
“con i relativi benef‌ici di legge”. Si tratta di formula che,
come osservato dal ricorrente, può effettivamente allu-
dere sia pure impropriamente agli effetti favorevoli dello
svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata,
limitatamente alla applicabilità dell’art. 131 bis c.p., con
rinvio alla Corte di appello di Milano per il relativo esame.
II ricorso va rigettato nel resto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 2 NOVEMBRE 2015, N. 22390
PRES. PETITTI – EST. GIUSTI – RIC. EQUITALIA NORD S.P.A. (AVV. RICCIO) C.
IMPERIO ED ALTRO
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Procedimento y Giudizio di opposizione
a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamen-
to d’infrazione stradale y Forma e termini dell’ap-
pello y Individuazione y Fondamento.
. Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione
o a verbale di accertamento d’infrazione stradale - in
quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt.
6 e 7 del D.L.vo n. 150 del 2011 - l’appello deve esse-
re proposto nella forma del ricorso, con le modalità e
nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c. (c.p.c., art. 434;
d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 6; d.l.vo 1 settembre
2011, n. 150, art. 7)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 ottobre 2011, Mara Imperio
impugnava dinanzi al Giudice di pace di Biella la cartel-
la di pagamento emessa su iscrizione a ruolo effettuata
dal Comune di Gaglianico in relazione a sanzioni ammini-
strative per violazioni al codice della strada. La ricorren-
te deduceva la nullità/inesistenza della notif‌icazione del
prodromico verbale di contestazione della violazione con
conseguente nullità della cartella di pagamento.
Equitalia Nord ed il Comune di Gaglianico si costituiva-
no in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

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