Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 23 dicembre 2015, n. 25967

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 23 DICEMBRE 2015, N. 25967
PRES. PETTI – EST. ROSSETTI – P.M. RUSSO – RIC. COMITAS SPA IN L.C.A. (AVV.
TI CAMICI E MERETO) C. SUGLIA ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Prescrizione eccepita
dalla società in l.c.a. y Effetti y Estinzione anche del
credito vantato dal danneggiato verso l’assicurato
y Questione controversa.
. La Terza Sezione Civile – sul presupposto dell’esi-
stenza di un contrasto di giurisprudenza sul punto – ha
rimesso al Primo Presidente della Corte, ai f‌ini dell’e-
ventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione
relativa alla possibilità che l’eccezione di prescrizione
sollevata dall’assicuratore della RCA estingua anche
il credito vantato dal danneggiato verso l’assicurato.
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1292; c.c., art. 1310; c.c., art.
2929; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 19; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
23) (1)
(1) Sulla questione oggetto dell’ordinanza in epigrafe si registrano
due orientamenti ben evidenziati in parte motiva. Secondo un primo
orientamento l’assicuratore della responsabilità civile è, rispetto alla
pretesa risarcitoria formulata dal danneggiato nei confronti dell’as-
sicurato, un “terzo” e l’eccezione di prescrizione da lui sollevata non
estingue il credito vantato dal danneggiato verso l’assicurato, ma ha
effetto solo nel rapporto tra debitore e assicuratore. Questo indirizzo,
dapprima sostenuto dalle SS.UU. 24 luglio 1981, n. 4779, in Ius&Lex
dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna, in relazione a fattispecie estranea a
quella dell’RCA, è stato successivamente ribadito anche in quest’ul-
tima materia da Cass. civ. 9 aprile 2001, n. 5262, ibidem e, di recente,
con sentenza 7 maggio 2014, n. 9858, in questa Rivista 2014, 818, in
fattispecie analoga a quella in esame. Secondo altro orientamento,
invece, la prescrizione sollevata dall’assicuratore della RCA avvan-
taggia anche l’assicurato ed estingue il credito del danneggiato nei
confronti di tutti i corresponsabili convenuti. In tal senso, si vedano:
Cass. civ. 9 giugno 2014, n. 12911, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La
Tribuna e Cass. civ. 22 marzo 2007, n. 6934, ibidem. A questo secondo
indirizzo aderisce la sentenza che si annota.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva:
1. Nel 1990 Antonio De Filippis perse la vita in con-
seguenza d’un sinistro stradale. Nel 1996 i prossimi con-
giunti della vittima (ovvero la moglie Angela Suglia ed i
f‌igli Giangrazio e Vito De Filippis) convennero dinanzi al
Tribunale di Bari il proprietario, il conducente e l’assicu-
ratore in l.c.a. del veicolo responsabile (la Comitas s.p.a.),
nonché l’impresa designata per conto del Fondo di Garan-
zia per le Vittime della Strada, ovvero la RAS s.p.a., chie-
dendone la condanna al risarcimento del danno. La Comi-
tas s.p.a. in l.c.a., costituendosi, eccepì la prescrizione del
diritto vantato dagli attori. A fondamento di tale eccezione
dedusse che il responsabile civile, rinviato a giudizio in
sede penale, era stato condannato in quella sede ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., e che di conseguenza dalla data di tale
pronuncia era iniziato a decorrere il termine biennale di
prescrizione, ai sensi dell’art. 2947, comma 3, ultimo pe-
riodo, c.c..
2. Con sentenza n. 2430 del 2005 il Tribunale di Bari
rigettò la domanda, ritenendola non provata.
La sentenza venne impugnata dai sigg.ri Suglia-De Fi-
lippis.
Nel giudizio di appello si costituì soltanto la Comitas
s.p.a. in l.c.a., che reiterò l’eccezione di prescrizione.
La Corte d’appello di Bari con sentenza 27 settembre
2011 n. 845, per quanto qui ancora rileva:
(-) ritenne sussistente la responsabilità del proprieta-
rio e del conducente convenuti in giudizio;
(-) ritenne che l’eccezione di prescrizione sollevata
dalla Comitas in l.c.a., pur fondata, potesse giovare soltan-
to a quest’ultima nei suoi rapporti con l’impresa designata,
ma non potesse rilevare nei rapporti tra i danneggiati da
un lato, i danneggianti e l’impresa designata dall’altro.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassa-
zione dalla Comitas in l.c.a., sulla base di tre motivi illu-
strati da memoria.
Nessuna delle altre parti si è difesa in questa sede.
4. Ritiene questo Collegio che il secondo dei motivi di
ricorsi proposti dalla Comitas in l.c..a. prospetti una que-
stione sulla quale si registra un contrasto di giurispruden-
za in seno a questa Corte, e che pertanto sia opportuno
rimettere la causa al Primo Presidente, perché valuti l’as-
segnazione di essa alle Sezioni Unite.
5. Col secondo motivo del proprio ricorso, infatti, la
ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe
affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n.
3, c.p.c..
Si assumono violati gli artt. 1310, 2055, 2939 c.c.; 18, 19
e 23 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 (applicabile ratione
temporis al caso di specie).
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello, richiaman-
do vari precedenti di legittimità, abbia adottato la seguen-
te interpretazione dell’art. 2939 c.c.:
(a) quando la prescrizione è invocata da un ereditor
debitoris, essa paralizza il diritto nei confronti del debito-
re convenuto, nei limiti ovviamente di quanto quest’ultimo
debba a chi l’eccezione ha sollevato;

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