Corte di Cassazione Civile sez. lav., 14 luglio 2015, n. 14710

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giur
1/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la
condotta del conducente di un’autovettura che, violando
ogni regola di prudenza e la specif‌ica norma del rispet-
to dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto
con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e
l’evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto
imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il
quale può, tuttavia, rif‌lettersi sulla quantif‌icazione della
pena e sull’ammontare risarcitorio (Cass. sez. IV, sentenza
n. 42492 del 3 ottobre 2012 ud. (dep. 31 ottobre 2012), Rv.
253737). Valutata pertanto la infondatezza delle censure,
il ricorso deve essere rigettato. Segue, a norma dell’arti-
colo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 14 LUGLIO 2015, N. 14710
PRES. MACIOCE – EST. BUFFA – P.M. SANLORENZO (CONF.) – RIC. TRASPORTI
PUBBLICI TERRA D’OTRANTO S.P.A. (AVV. MOTTA) C. CARROZZO ED ALTRI (AVV.
SIGNORE)
Risarcimento del danno y Danno non patrimo-
niale y Danno da usura psico-f‌isica y Inosservanza
della disciplina sui riposi giornalieri e settimanali y
Conducente di autobus y Natura del danno y Prova y
Necessità y Esclusione y Liquidazione y Criteri.
. La prestazione lavorativa, svolta in violazione della
disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella
specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo mi-
nimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45
ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona
al lavoratore un danno da usura psico-f‌isica, di natu-
ra non patrimoniale e distinto da quello biologico, la
cui esistenza è presunta nell’"an" in quanto lesione del
diritto garantito dall’art. 36 Cost., mentre, ai f‌ini della
determinazione del "quantum", occorre tenere conto
della gravosità della prestazione e delle indicazioni
della disciplina collettiva intesa a regolare il risarci-
mento "de qua", da non confondere con la maggiora-
zione contrattualmente prevista per la coincidenza di
giornate di festività con la giornata di riposo settimana-
le. (reg. 20 dicembre 1985, n. 3820; l. 14 febbraio 1958,
n. 138, art. 6) (1)
(1) Analoga fattispecie si rinviene in Cass. civ. 10 febbraio 2014, n.
2886, in questa Rivista 2014, 627 e Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16398,
in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 25
marzo 2011, confermando la sentenza del 30 ottobre 2008
del tribunale della stessa sede, ha condannato la Società
Trasporti pubblici di Terra d’Otranto al pagamento delle
somme indicate per ciascun lavoratore, oltre accessori e
spese legali, a titolo di risarcimento del danno da mancati
riposi stabiliti dal regolamento CEE n. 3820 del 1985, ri-
chiamato oggi dall’art. 174 del nuovo codice della strada
(riposo minimo di 11 ore giornaliere e riposo settimanale
di 45 ore consecutive), e non fruiti benché gli stessi fosse-
ro stati addetti per cinque giorni alla settimana alla guida
di mezzi destinati al trasporto di passeggeri su percorsi
più lunghi di 50 chilometri.
2. In particolare, la corte territoriale che confermato la
decisione del tribunale che - ritenendo peraltro che le so-
ste inoperose fuori residenza intervallavano corse del tur-
no e non potevano essere considerati riposo - aveva quan-
tif‌icato i mancati riposi sulla base di C.T.U. espletata sulla
base di documenti prodotti dalle parti (alcuni dei quali
direttamente al consulente), traendo argomenti di prova
dalla mancata ottemperanza all’ordine di esibizione di do-
cumenti disposta nei confronti del datore di lavoro; la corte
ha quindi ritenuto presunto il danno subito dai lavoratori,
qualif‌icato come danno da usura psicof‌isica e non come
danno biologico, liquidando il danno in via equitativa, uti-
lizzando come parametro di riferimento la retribuzione
prevista dalla contrattazione collettiva di settore per la
maggiorazione del lavoro straordinario, notturno e festivo.
3. Avverso tale sentenza ricorre il datore per tre motivi,
cui resistono i lavoratori con controricorso. Le parti hanno
presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione
della sentenza impugnata sull’entità del danno, per aver
quantif‌icato il danno equitativamente in difetto di prova e
per non aver tenuto conto della fruizione dei riposi com-
pensativi da parte dei lavoratori.
5. Il motivo è infondato. Secondo quanto accertato
dalla corte territoriale, lavoratori hanno documentalmen-
te provato l’adibizione a turni di lavoro implicanti il supe-
ramento dei limiti legali previsti per la fruizione dei riposi
giornalieri e settimanali; in tal modo, essi hanno provato
l’inadempimento datoriale all’obbligo di sicurezza deri-
vante dal contratto di lavoro.
6. In tale contesto, la fruizione da parte dei lavoratori
dei riposi compensativi è fatto impeditivo della pretesa
azionata in giudizio il cui onere, come correttamente ri-
tenuto dalla sentenza impugnata, non può che gravare sul
datore di lavoro (che nella specie non vi ha ottemperato, a
ben vedere neppure allegando in modo specif‌ico entità ed
occasione della fruizione dei riposi detti).
7. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazio-
ne della sentenza impugnata sul danno, per aver presunto
l’esistenza del danno in assenza di pluralità di fatti gravi
precisi e concordanti.
8. Il motivo è infondato.
9. In linea generale (cfr., da ultimo, Cass. sez. lav., sen-
tenza n. 2886 del 10 febbraio 2014, Rv.630472) il danno
da stress, o usura psicof‌isica, si inscrive nella categoria
unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempi-
mento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità
presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sof-
ferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere
della relativa allegazione e prova, anche attraverso pre-
sunzioni semplici.

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