Corte di Cassazione Civile sez. III, 13 agosto 2015, n. 16788

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 AGOSTO 2015, N. 16788
PRES. RUSSO – EST. ROSSETTI – P.M. FRESA (CONF.) – RIC. MAGRINI ED ALTRO
(AVV.TO CASCIANINI) C. GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRO
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Danno non patrimo-
niale y Liquidazione y Unitarietà y Nozione y Danno
alla salute y Invalidità permanente e inabilità tem-
poranea y Autonoma monetizzazione y Necessità.
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Permanente y Danno
biologico y Liquidazione y Modalità y Articolazione
in due fasi y Necessità.
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Criteri equitativi y Danno non patrimoniale
y Danno biologico y Criterio c.d. "a punto variabile"
y Oneri motivazionali del giudice di merito y Conte-
nuto.
. In tema di responsabilità civile, non è consentito né li-
quidare più volte il medesimo danno non patrimoniale,
chiamandolo con nomi diversi, né negare il risarcimen-
to di plurimi danni quando diversi. Ne consegue che il
giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale
alla salute, quando sia allegata e provata l’esistenza di
un’invalidità permanente e di un’inabilità temporanea,
deve monetizzare tanto l’una quanto l’altra, avendo
effetti e contenuti diversi, a nulla rilevando l’identità
della loro natura giuridica. (c.c., art. 1223; c.c., art.
1226; c.c., art. 2059) (1)
. In tema di danno biologico permanente, la relativa
liquidazione va distinta concettualmente in due fasi,
la prima, volta a individuare le conseguenze "ordina-
rie" inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque
vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, le
eventuali conseguenze "peculiari", cioè quelle che non
sono immancabili, ma che si sono verif‌icate nel caso
specif‌ico. Le prime vanno monetizzate con un criterio
uniforme; le seconde con criterio "ad hoc" scevro da
automatismi. (c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (2)
. In tema di risarcimento del danno biologico, il giudice
di merito che proceda alla liquidazione secondo il cri-
terio c.d. "a punto variabile", nel motivare la propria
decisione non può limitarsi a generici richiami alle
relative "tabelle", dovendo, invece, specif‌icare il valo-
re monetario di base del punto e il grado di invalidità
permanente, il coeff‌iciente di abbattimento in funzio-
ne dell’età della vittima e le ragioni per cui ha ritenuto
di variare o non variare il risarcimento standardizzato.
(c.c., art. 1226; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (3)
(1) Nel senso che il principio della "omnicomprensività" della li-
quidazione del danno non patrimoniale comporta l’impossibilità di
duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude,
in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quan-
ti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al
medesimo soggetto, v. Cass. civ. 8 maggio 2015, n. 9320, in questa
Rivista 2015, 719.
(2) Qualche utile riferimento in tema di personalizzazione nella li-
quidazione equitativa del danno non patrimoniale si trova in Cass. civ.
17 dicembre 2014, n. 26590, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
(3) Sostanzialmente nel medesimo senso v. Cass. civ. 6 marzo 2014,
n. 543, pubblicata per esteso in questa Rivista 2014, 614.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lo svolgimento del processo sarà limitato ai soli fatti
ancora rilevanti in questa sede.
Il 15 marzo 2000 Andrea Magrini rimase vittima d’un
sinistro stradale.
Nel 2002 Andrea Magrini e la società Magrini UK Ltd.
convennero dinanzi al Tribunale di Arezzo Enrico Gualda-
ni ed il suo assicuratore della r.c.a., la Nuova Tirrena S.p.a.
(poi Groupama S.p.a.), assumendo che:
- la responsabilità del sinistro andava ascritta ad Enri-
co Gualdani, e per lui al suo assicuratore della responsa-
bilità civile;
- Andrea Magrini in conseguenza del sinistro aveva pa-
tito sia lesioni personali, sia danni patrimoniali per spese
mediche ed incapacità di lavoro;
- la Magrini UK Ltd., a causa della malattia di Andrea
Magrini, aveva perduto la collaborazione di un “uomo
chiave” per la propria attività d’impresa.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna in solido
dei convenuti al risarcimento dei danni rispettivamente
patiti.
2. Il Tribunale di Arezzo con sentenza 27 maggio 2005
n. 549 accolse le domande tanto di Andrea Magrini, quanto
della Magrini UK Ltd..
La sentenza venne appellata dalla Groupama in via
principale, e da Enrico Gualdani in via incidentale.
3. La Corte d’appello di Firenze con sentenza 6 dicem-
bre 2011 n. 1588 accolse in parte l’impugnazione principa-
le, su due punti:
(a) rideterminò il quantum del danno (patrimoniale e
non patrimoniale) patito da Andrea Magrini, riducendolo
rispetto all’importo liquidato dal giudice di primo grado;
(b) rigettò la domanda risarcitoria proposta dalla Ma-
grini UK Ltd.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassa-
zione da Andrea Magrini e dalla Magrini UK Ltd., i quali
hanno proposto cinque censure sostanziali (non corri-
spondenti alla numerazione con la quale i motivi sono sta-
ti formalmente indicati nel ricorso).
Ha resistito con controricorso la sola Groupama.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminare.
1.1. Va esaminata per prima, ai sensi dell’art. 276,
comma 2, c.p.c., l’eccezione di improcedibilità del ricor-
so sollevata dalla Groupama. Tale eccezione è fondata
sull’assunto che il ricorso sia stato depositato oltre i ter-
mini di cui all’art. 369 c.p.c..
1.2. L’eccezione è infondata.
L’ultima notif‌ica del ricorso si è perfezionata il 18 gen-
naio 2013, ed il deposito in cancelleria è avvenuto il 6 feb-
braio 2013: e dunque entro i 20 giorni prescritti dalla legge.

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