Corte di Cassazione Civile sez. III, 24 settembre 2015, n. 18884

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
LEGITTIMITÀ
la contestazione avvenga in luogo diverso, semprechè si
tratti del luogo in cui gli accertatori hanno potuto rag-
giungere il preteso trasgressore”. Il concetto di contesta-
zione immediata, così def‌inito dal giudicante, va condivi-
so, dovendosi considerare tale anche quella che avvenga
in un contesto di tempo (pochi minuti dopo) e di luogo
(prossimità con quello di rilevazione della infrazione),
tali da consentire ragionevolmente equiparabile l’una
ipotesi all’altra.
Nè è necessario a tal f‌ine che si effettui un “insegui-
mento” del veicolo, con ciò facendosi riferimento eviden-
temente ad un costante controllo del veicolo identif‌icato
da parte dei verbalizzanti, così dovendosi escludere che
venga fermato un veicolo diverso o si sia verif‌icata la
sostituzione del conducente. Va, infatti, rilevato che nel
caso di specie, i verbalizzanti erano certi che si trattasse
dello stesso veicolo (identif‌icato anche attraverso la tar-
ga di cui avevano preso nota), e che, quanto alla diversità
del conducente, tale circostanza mai fu evidenziata sia
nell’immediatezza della contestazione, che in sede di ri-
corso al giudice di pace (vedi anche il terzo motivo sul
punto).
2.2 - Parimenti infondato è il secondo motivo, che muo-
ve dal presupposto che non sia stata fornita dai verbaliz-
zanti un’adeguata motivazione sulla rilevata “inadeguatez-
za” dell’andatura tenuta dal veicolo.
Al riguardo, anche in questo caso occorre osservare che
la motivazione del giudice dell’appello, riportata per este-
so al punto 3.3 dello svolgimento del processo, è ampia,
adeguata e corretta.
Infatti, il Codice della Strada non prevede, nel caso
in questione, che si debba far uso di strumentazione e
consente un accertamento necessariamente basato an-
che sulla “percezione sensoriale” degli agenti, certamen-
te in grado di percepire il rapporto in concreto esistente
tra l’andatura del veicolo e lo specif‌ico contesto di luogo
e di tempo (tipo di strada, traff‌ico, presenza di pericoli
e quant’altro utile). In ogni caso, proprio perchè si trat-
tava di “percezione sensoriale”, il contravvenzionato ben
poteva articolare prova contraria a quanto affermato dai
verbalizzanti, restando così cristallizzato in fatto quanto
da essi più ampiamente riportato in sede di giudizio sulle
concrete modalità dell’accertamento.
2.3 - Anche l’ultimo motivo è infondato, posto che,
come correttamente affermato dal giudice dell’appello, la
circostanza che il conducente trovato alla guida del veico-
lo fosse diverso da quello a bordo poco prima al momento
dell’accertamento, non era stata dedotta (ed ovviamente
ben poteva esserlo) al momento della verbalizzazione e
nemmeno lo era stata in sede di ricorso.
Aver negato di aver commesso l’infrazione necessaria-
mente presuppone di essere stato alla guida del veicolo,
posto che in caso contrario, bastava almeno affermarlo.
4. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa
sede della parte intimata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 24 SETTEMBRE 2015, N. 18884
PRES. PETTI – EST. BARRECA – P.M. FINOCCHI GHERSI (CONF.) – RIC. MODANO
(AVV.TI TECCE E VOLINO) C. DI FRONZO ED ALTRO
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa y Pre-
sunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli y
Tamponamento y Ostacolo imprevedibile e anomalo
alla circolazione y Accertamento y Onere probatorio
a carico del tamponante.
. In caso di tamponamento di un veicolo che costitui-
sca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al
normale andamento della circolazione stradale non si
applica la presunzione "de facto" di mancato rispetto
della distanza di sicurezza posta dall’art. 149, comma 1,
cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex
art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del
veicolo tamponante l’onere di provare tale anomalia.
(Nella specie, relativa alla presenza, sulla pubblica via,
di una trattrice agricola, la corte territoriale, confer-
mata dalla S.C., ha escluso il carattere anomalo dell’o-
stacolo poiché il mezzo, sebbene munito di rimorchio
privo di dispositivi di illuminazione, era agevolmente
avvistabile dal conducente del veicolo tamponante).
(c.c., art. 2054; nuovo c.s., art. 149) (1)
(1) In termini per quanto concerne la prima parte della massima
de qua, v. Cass. civ. 27 agosto 2015, n. 17206, in questa Rivista 2015,
1017. Si veda, inoltre, in senso conforme, Cass. civ. 18 marzo 2014, n.
6193, ivi 2014, 603.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione impugnata, pubblicata il 18 ot-
tobre 2011, il Tribunale di Ariano Irpino ha accolto l’ap-
pello avverso la sentenza del Giudice di pace di Mirabella
Eclano (AV), proposto dalla OGF Assicurazioni S.p.A. nei
confronti di Attilio Modano, oltre che nei confronti della
propria assicurata Pasqualina Di Fronzo.
Il giudice di pace era stato adito da Attilio Modano, il
quale aveva chiesto la condanna, in solido, della Di Fronzo
e della UGF Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni,
alla persona ed al veicolo, subiti a seguito dell’incidente
stradale verif‌icatosi il 28 agosto 2007, alle ore 20.15 circa,
per il tamponamento tra l’autovettura di sua proprietà, e da
lui condotta, che sopraggiungeva, e il rimorchio agganciato
alla trattrice agricola di proprietà Di Fronzo, condotta da
Davide Renna ed assicurata con la UGF Assicurazioni S.p.A..
1.1. - Tutti e due i convenuti si erano costituiti per re-
sistere alla domanda, sostenendo la colpa esclusiva del
Modano, per aver proceduto a velocità eccessiva e per non
aver mantenuto la prescritta distanza di sicurezza dal vei-
colo che lo precedeva.
1.2. - Il Giudice di pace di Mirabella Eclano, con sen-
tenza del 3-4 dicembre 2009, aveva affermato la respon-
sabilità al 30% del Modano e al 70 % del conducente della
trattrice agricola, e, per l’effetto, aveva condannato in so-
lido tra loro la Di Fronzo e la Unipol Assicurazioni al risar-

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