Corte di Cassazione Civile sez. II, 24 settembre 2015, n. 18946

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giur
1/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
tenuto della sentenza impugnata. È pertanto soddisfatto il
requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c.
Passando all’esame dei motivi di censura, con il primo
motivo si prospettano la violazione dell’art. 1 della legge n.
689 del 1981 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ad
avviso della ricorrente, la condotta sanzionata non rien-
trerebbe nella previsione dell’art. 7, comma 14, del codice
della strada, giacché il veicolo di che trattasi avrebbe cir-
colato nella zona a traff‌ico limitato non in senso assoluto
privo di permesso, ma con un permesso solo apparente-
mente irregolare per la diversità della targa indicata nel
permesso medesimo.
La doglianza appare infondata.
Il tribunale ha esattamente dato rilievo alla “targa
dell’autoveicolo, quale unico elemento identif‌icativo dello
stesso rilevabile dall’Amministrazione comunale in sede di
esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti au-
torizzati” escludendo che la Span Service Retail fosse in
possesso del permesso a circolare nella ZTL del Comune
di Terni in ragione del permesso già rilasciato alla stessa
vettura ma con targa diversa.
Infatti, in caso di smarrimento di una delle targhe, si
procede, a seguito della denuncia e della successiva ri-
chiesta dell’interessato, ad una nuova immatricolazione
del veicolo, con il rilascio di un nuovo numero di targa,
secondo quanto prescrive l’art. 102 del codice della strada.
E poiché la necessità della nuova immatricolazione esclu-
de che vi sia identità, sul piano giuridico, tra il veicolo con
la targa precedente allo smarrimento ed il veicolo munito
della nuova targa, il permesso rilasciato dal Comune per
l’accesso alla ZTL al veicolo con una certa targa non è ido-
neo a consentire detto accesso al medesimo (ma soltanto
in senso materiale) veicolo una volta reimmatricolato e
munito di nuova targa a seguito dello smarrimento della
precedente.
Del pari infondato è il secondo mezzo, con cui si lamen-
ta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n.
689 del 1981 ed omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Invero, in tema di illecito amministrativo, l’errore di
diritto, quale causa di esclusione della responsabilità in
riferimento alla violazione di norme amministrative (in
analogia a quanto previsto dall’art. 5 c.p.), viene in rilievo
soltanto a fronte dell’inevitabilità dell’ignoranza del pre-
cetto violato, da apprezzarsi alla luce della conoscenza e
dell’obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull’agente
in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo
dovere di informazione sulle norme e sulla relativa inter-
pretazione (Cass., sez. VI-2, 1 settembre 2014, n. 18471).
In particolare, perchè sussista l’errore sulla liceità della
condotta, occorre un elemento positivo, estraneo all’auto-
re dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzio-
ne della detta liceità, oltre alla condizione che da parte
dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la
legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così
che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di
essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza
(Cass., sez. lav., 12 luglio 2010, n. 16320). Di tali principi
il tribunale ha fatto corretta applicazione, rilevando che
non sono stati allegati, ancora prima che provati, elementi
positivi, estranei al trasgressore, che ne potessero suppor-
tare la buona fede.
Il terzo motivo, con cui si lamenta violazione dell’art.
92 c.p.c., è in parte fondato, perchè il Tribunale - dopo
avere, in motivazione, affermato di liquidare le spese
esclusivamente in riferimento al grado di appello (dato
che, davanti al Giudice di pace, il Comune si era costituito
in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente
delegato) ha poi, in dispositivo, contraddittoriamente
condannato la società a rimborsare al Comune le spese di
entrambi i gradi, liquidate in complessivi euro 820,04. È
invece infondato il motivo là dove ci si duole della con-
danna alle spese per il grado di appello: dinanzi al tribu-
nale, infatti, il Comune era costituito per mezzo dell’Avv.
Alessandro Alessandro, dell’Avvocatura comunale, per cui
spettava il rimborso delle spese secondo il principio di
soccombenza. Il ricorso può essere avviato alla trattazione
in camera di consiglio, per esservi rigettato nei primi due
motivi ed accolto in parte limitatamente al terzo mezzo.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di de-
f‌inizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso è rigettato nei primi due mo-
tivi ed accolto in parte limitatamente al terzo mezzo, con
conseguente cassazione, in parte qua, della sentenza del
Tribunale;
che non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito;
che, ferme le altre statuizioni della sentenza impugna-
ta sul merito della proposta opposizione, la condanna della
Span Service al ricorso delle spese processuali va limitata
al grado di appello, e le spese devono essere liquidate in
complessivi euro 520, di cui 70 per esborsi;
che le spese del giudizio di cassazione vanno compen-
sate, stante l’accoglimento del ricorso soltanto in minima
parte. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2015, N. 18946
PRES. BUCCIANTE – EST. PARZIALE – P.M. PRATIS (CONF.) – RIC. DOSSI (AVV.
BOSCAINI) C. COMUNE DESENZANO DEL GARDA
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Immediata y Ec-
cesso di velocità y Immediatezza della contestazio-
ne y Nozione.
. In tema di sanzioni amministrative per infrazioni stra-
dali, la contestazione dell’eccesso di velocità è "imme-
diata", agli effetti dell’art. 201 cod. strada, se avviene in
circostanze di tempo (nella specie, pochi minuti dopo
la rilevazione) e di luogo (nella specie, luogo prossimo
a quello di rilevazione) tali da far escludere la diversità
del veicolo fermato e la sostituzione del conducente.

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