Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 7 ottobre 2015, n. 20130

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
LEGITTIMITÀ
in seguito ad un sinistro stradale riconducibile al suo com-
portamento, entro le ventiquattro ore successive al fatto si
metta a disposizione degli organi di Polizia Giudiziaria. An-
che in questa ipotesi, infatti, non si applicano le disposizio-
ni previste dal comma 6 del medesimo articolo, che preve-
dono l’arresto del responsabile anche fuori dai casi di
f‌lagranza e indipendentemente dai limiti edittali delle
pene previste per il reato commesso. Si tratta naturalmen-
te di delitti perseguibili d’uff‌icio e l’Autorità Giudiziaria
competente è il tribunale monocratico avente sede nel luo-
go ove è stato commesso il fatto. In caso di condanna il tri-
bunale applicherà anche la sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione della patente di guida del
responsabile (la giurisprudenza pressoché univoca preve-
de che ciò avvenga anche in caso di patteggiamento). Ri-
guardo all’applicazione delle sanzioni amministrative ac-
cessorie, proprio perché come spiegato le due autonome
fattispecie di reato previste rispettivamente dai commi 6 e
7 dell’art. 189 del Codice della Strada, tutelando diversi in-
teressi giuridici, quale quello di fermarsi sul luogo del sini-
stro, da un lato, e di prestare la dovuta assistenza, dall’al-
tro, possono concorrere tra loro, in caso di condanna si
dovrà far luogo al cumulo materiale delle sanzioni, non es-
sendo consentita l’applicazione in via analogica della disci-
plina di cui all’art. 81 del Codice Penale al concorso mate-
riale di violazioni amministrative, le cui sanzioni pertanto
devono essere applicate autonomamente e per intero. Que-
sto perché il delitto di fuga e quello di omissione di soccor-
so non presentano, in principio, corrispondenza completa
negli elementi costitutivi. L’art. 8 della Legge 689/81 preve-
de infatti la possibilità di irrogare un’unica sanzione per
più violazioni, solo se consumate con un’unica condotta
(cosiddetto concorso formale, omogeneo o eterogeneo),
ma non consente affatto l’applicazione dell’istituto della
continuazione, così come disciplinato dall’art. 81 del Codi-
ce Penale (Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 3783 del
27 gennaio 2015, Cassazione penale, sez. III, sentenza n.
42993 del 13 ottobre 2010, Cassazione penale, sez. IV, sen-
tenza n. 25933 del 6 maggio e Cass. civ., sez. lav., sentenza
n. 15067 del 6 giugno 2008).
(*) Maresciallo Capo dei Carabinieri di Bologna.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 7 OTTOBRE 2015, N. 20130
PRES. PETITTI – EST. GIUSTI – RIC. SPAN SERVICE RETAIL S.R.L. (AVV. MATTEI) C.
COMUNE TERNI (AVV. ALESSANDRO)
Limiti alla circolazione y Ztl y Smarrimento della
targa y Nuova immatricolazione y Permesso di circo-
lazione in Ztl y Estensione alla nuova targa y Esclu-
sione y Fondamento.
. In caso di nuova immatricolazione di un veicolo per
smarrimento della targa, il permesso di circolazione
nelle zone a traff‌ico limitato riferito alla targa smarrita
non vale per la targa nuova, restando il veicolo identico
in senso materiale, ma non in senso giuridico. (nuovo
c.s., art. 7; nuovo c.s., art. 102) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 10 giugno 2011, la S.r.l. Span Servi-
ce Retail proponeva opposizione avverso il verbale con cui
la Polizia municipale di Terni aveva ad essa contestato la
violazione dell’art. 7, comma 14, del codice della strada,
perchè, in data 9 febbraio 2011, il conducente dell’autovei-
colo targato EC313KF aveva circolato nella zona a traff‌ico
limitato sprovvisto della prescritta autorizzazione.
A sostegno dell’opposizione, la ricorrente deduceva
che il veicolo era originariamente targato DV826CV e mu-
nito di regolare permesso di accesso alla ZTL del Comune
di Terni; che in data 13 dicembre 2010 era stato denun-
ciato ai Carabinieri lo smarrimento della targa anteriore;
che a seguito di ciò erano stati emessi un nuovo certif‌ica-
to di proprietà del veicolo ed una nuova carta di circola-
zione, con conseguente assegnazione della nuova targa;
che nell’aprile 2011, in conseguenza della notif‌ica del
verbale di contravvenzione, un incaricato della società si
era recato presso gli Uff‌ici comunali richiedendo ed otte-
nendo un nuovo permesso per accedere alla zona a traf-
f‌ico limitato; che tuttavia, essendo l’autovettura targata
DV826CV e quella targata EC313KF in realtà lo stesso
veicolo, la violazione sarebbe stata commessa in buona
fede, ricorrendo l’esimente di cui all’art. 3 della legge n.
Nella resistenza del Comune, il Giudice di pace, con
sentenza depositata il 18 novembre 2011, ha accolto
l’opposizione e annullato il verbale. Ha rilevato il primo
giudice che il veicolo, ancorché con la targa diversa, era
pur sempre lo stesso ed era pur sempre autorizzato ad ac-
cedere nella ZTL, e che nella specie manca la prova della
piena coscienza e volontà del trasgressore di commette-
re l’infrazione, nessun rimprovero potendo essere mosso
all’opponente. Secondo il Giudice di pace, l’identità del
mezzo, nonostante i diversi numeri di targa, costituisce
elemento tale da far ritenere insussistente la coscienza
e volontà da parte della società ricorrente di commettere
la violazione.
Su appello del Comune di Terni, il Tribunale di Terni,
con sentenza in data 4 dicembre 2013, in riforma della
pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione e con-
dannato la società Span Service Retail al rimborso delle
spese.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la so-
cietà Span ha proposto ricorso, con atto notif‌icato il 3 giu-
gno 2014, sulla base di tre motivi.
Il Comune ha resistito con controricorso.
L’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata
dal Comune appare infondata, giacché, contrariamente
a quanto dedotto dal controricorrente, il ricorso contiene
l’esposizione sommaria dei fatti di causa e riporta il con-

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