Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 18 giugno 2015, n. 12655

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
LEGITTIMITÀ
a provvedere con i propri fondi al risarcimento dei danni
provocati dalla fauna selvatica a veicoli e persone coinvolti
in incidenti stradali, restando delegate alle Province le sole
funzioni di istruzione e liquidazione delle relative pratiche.
4. - Il motivo non è fondato.
Il ricorrente desume erroneamente dalla competenza
meramente normativa, attribuita alle Regioni dalla legge
11 febbraio 1992 n. 157, i criteri di imputazione della re-
sponsabilità per i danni arrecati dalla fauna selvatica, che
vanno invece ricollegati all’ente a cui spettino le compe-
tenze amministrative e gestionali relative alla cura degli
animali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8 gennaio 2010 n. 80; idem,
10 ottobre 2014 n. 21395).
La legge n. 157/1992 attribuisce alle regioni a statuto
ordinario il compito di “emanare norme relative alla ge-
stione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica”
(art. 1, comma 1) ed attribuisce alle province il compito
di attuare la disciplina regionale ai sensi della L. 8 giugno
1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. f) (oggi sostituita dalla
legge 18 agosto 2000 n. 267), in forza di una competenza
propria, derivante dall’autonomia ad esse attribuita dalla
legge statale; anche indipendentemente da specif‌ica dele-
ga delle Regioni.
I rilievi del ricorrente circa l’asserita mancanza di uno
specif‌ico provvedimento di delega di competenze alla Pro-
vincia da parte della Regione Abruzzo sono quindi inconfe-
renti. Alle Province infatti sono state assegnate le concre-
te funzioni amministrative di gestione in tema di caccia e
di protezione della fauna selvatica, come specif‌icato dalla
citata giurisprudenza. Le disposizioni delle leggi regiona-
li dell’Abruzzo circa l’assunzione dell’impegno, da parte
della Regione, di somministrare alle Province i mezzi per
fare fronte al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole ed alla circolazione stra-
dale non valgono a dimostrare il contrario.
Altro sono le responsabilità di gestione della fauna in
termini tali da ridurre al minimo le possibilità che essa
interferisca con i beni e le proprietà di terzi; altro è l’im-
pegno della Regione a somministrare i mezzi f‌inanziari per
fare fronte alle relative spese.
La legge regionale dell’Abruzzo n. 10/2003 e successive
modif‌icazioni, più volte citata dal ricorrente, dispone in-
fatti all’art. 4 bis, sotto la rubrica “Disciplina del concorso
al ristoro dei danni per incidenti stradali provocati a vei-
coli e persone dalla fauna selvatica, che “1. In relazione
al verif‌icarsi di incidenti stradali causati nel territorio re-
gionale dalla fauna selvatica la Regione corrisponde con-
tributi per i danni, non altrimenti risarcibili, a persone e
a veicoli di loro proprietà o in loro aff‌idamento avvenuti
durante la regolare circolazione veicolare lungo qualsiasi
strada aperta al pubblico transito.
2. Per i danni causati ai veicoli è riconosciuto un con-
tributo f‌ino al 100% del danno accertato dalle specif‌iche
strutture organizzative delle Amministrazioni provinciali
di cui all’art. 4-ter, comma 2.
3. Per i danni causati alle persone è parimenti ricono-
sciuto un contributo f‌ino al 100%...(norma introdotta nel te-
sto della legge reg. n. 10/2003 dalla successiva legge reg. 12
febbraio 2005 n. 8). È chiaro che si tratta di meri contributi
di carattere f‌inanziario, erogati dalla Regione alle Province
per permettere loro di fare fronte agli oneri conseguenti ai
predetti danni, “che non siano altrimenti risarcibili”, cioè
che non siano imputabili a responsabilità dell’ente gestore
della fauna, o a terzi; analogamente ai contributi conces-
so dalla Regione per il risarcimento dei danni arrecati alle
produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, alla colture
ecc. (art. 1, 4 ed altri della legge reg. n. 10/2003).
Tanto è vero che il successivo art. 4 ter detta i criteri di
riparto degli stanziamenti regionali fra le varie Province;
stabilisce le soglie minime di danno per accedere ai con-
tributi; le modalità di concessione, ecc., fermo restando
che “all’istruttoria ed alla liquidazione delle istanze di
contribuzione al ristoro dei danni provocati alle produzio-
ni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica provve-
dono le Amministrazioni Provinciali nel cui territorio si
verif‌ichi l’evento dannoso...”, pur potendo esse avvalersi
della collaborazione tecnica di personale della Regione.
La norma dell’art. 1, 2° comma, legge reg. n. 10/2003,
come modif‌icata dalla citata legge n. 8/2010 (“...la Regio-
ne provvede al risarcimento dei danni per incidenti stra-
dali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica”),
va letta in questa prospettiva, cioè quale impegno a far
fronte agli oneri f‌inanziari, ferma restando la necessità
dell’accertamento che non vi sia responsabilità di terzi ed
in particolare dell’ente a cui sia concretamente aff‌idata la
gestione della fauna selvatica (nella specie, la Provincia).
Solo l’ente che eserciti concretamente il potere di am-
ministrazione e le funzioni di cura e di protezione degli
animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio
è in grado di individuare, e nei limiti del possibile di preve-
nire, le cause dei danni e le relative responsabilità; quindi
di difendersi con cognizione di causa nei confronti delle
varie istanze risarcitorie.
Non certo l’ente dotato di mera competenza normativa:
salva ovviamente inequivocabile disposizione regionale
di segno opposto, che nella specie non si ritiene di poter
ravvisare.
5. - Il ricorso non può che essere respinto.
6. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 18 GIUGNO 2015, N. 12655
PRES. FINOCCHAIRO – EST. AMENDOLA – RIC. CUFFIANI ED ALTRI (AVV. CARDIA)
C. AFFINITO ED ALTRI
Revocazione (Giudizio di) y Motivi y Errore di
fatto y Pronuncia della Corte di cassazione y Vizio
revocatorio y Condizioni y Mancata considerazio-
ne di tabelle ancora "in f‌ieri" per la liquidazione
del danno biologico y Conf‌igurabilità y Esclusione
y Fondamento.
. Ai f‌ini della revocazione delle sentenze di cassazione
per errore di fatto revocatorio, previsto dall’art. 395, n.
4, cod. proc. civ., i requisiti consistenti nell’affermazio-

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