Corte di Cassazione Civile sez. VI, 19 giugno 2015, n. 12808

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giur
11/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
La dimostrazione circa la sussistenza dell’una o dell’al-
tra ipotesi presuppone il riscontro rappresentato dal tasso
alcolemico.
In un sistema che non prevede l’utilizzazione di prove
legali è certo ben possibile ricavare l’esistenza dello sta-
to di ebbrezza anche da elementi sintomatici quali l’alito
vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le mo-
dalità di guida o altre circostanze che possano far fondata-
mente presumere l’esistenza dello stato indicato.
Ma, in mancanza dell’accertamento sul tasso alcolemi-
co, se appunto il giudice può formare il suo libero convin-
cimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche
riferite dagli agenti accertatori, tale possibilità deve cir-
coscriversi alla sola fattispecie meno grave prevista dalla
lettera a), del comma 2 dell’articolo 186, imponendosi,
invece, per le ipotesi più gravi (lettere b) e c) del cita-
to comma 2) l’accertamento tecnico del livello effettivo
di alcool (tra le tante, sezione IV, 5 febbraio 2009, P.G. in
proc. Quintini).
È quindi corretta la decisione impugnata, che proprio
sull’apprezzamento del tasso ha coerentemente inquadra-
to e ritenuta dimostrata la fattispecie incriminatrice og-
getto di condanna.
Inaccoglibile è anche l’ultimo prof‌ilo di doglianza.
In fatto, risulta dalla sentenza impugnata il coinvolgi-
mento dell’imputato in un incidente stradale, causalisti-
camente ricollegato alla sua condotta: e ciò è necessario
e suff‌iciente ai f‌ini dell’integrazione dell’ipotesi aggravata
del coinvolgimento in un “incidente stradale” prevista dal
comma 2 bis dell’articolo 186 del codice della strada, per la
cui conf‌igurabilità occorre che il soggetto abbia “provoca-
to” un incidente e quindi che sia accertato un coeff‌iciente
causale della sua condotta rispetto al sinistro (sezione IV,
28 maggio 2013, Callegaro).
Per le ragioni suesposte non può certo ritenersi matu-
rato il decorso della prescrizione, come evocato in ricorso,
giacchè la declaratoria di inammissibilità prevale su quel-
la di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo
la sentenza di secondo grado (v., sezioni unite 22 marzo
2005, Bracale).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa
del ricorrente (Corte cost., sent. 7 13 giugno 2000, n. 186),
consegue la condanna del ricorrente medesimo al paga-
mento delle spese processuali e di una somma, che con-
gruamente si determina in mille euro, in favore della cassa
delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 19 GIUGNO 2015, N. 12808
PRES. FINOCCHIARO – EST. LANZILLO – RIC. DI MICHELE (AVV. CONTI) C.
REGIONE ABRUZZO
Responsabilità civile y Animali y Animali selvatici
y Ente responsabile y Regione y Esclusione y Provin-
cia y Sussistenza y Fondamento y Fattispecie relati-
va ad autovettura danneggiata dall’impatto con un
cervo.
. La responsabilità extracontrattuale per danni pro-
vocati alla circolazione stradale da animali selvatici
va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada
ove si è verif‌icato il sinistro, in quanto ente cui sono
stati concretamente aff‌idati poteri di amministrazione
e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici
nell’ambito di un determinato territorio, e non già alla
Regione, cui invece spetta, ai sensi della legge 11 feb-
braio 1992, n. 157, salve eventuali disposizioni regio-
nali di segno opposto, solo il potere normativo per la
gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato
la decisione con cui il giudice di merito aveva dichia-
rato il difetto di legittimazione della Regione Abruzzo,
la cui responsabilità non poteva essere derivata sulla
base del solo impegno a far fronte agli oneri f‌inanziari
per il risarcimento dei danni, secondo quanto previsto
dall’art. 1, comma 2, della legge reg. Abbruzzi 24 giugno
2003, n. 10). (l. 11 febbraio 1992, n. 157; l.r. Abruzzi n.
24; c.c., art. 2043; c.c., art. 2052) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. civ. 10 ottobre 2014, n. 21395, in
Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna. Utili riferimenti in tema di
responsabilità della P.A. per danni causati dalla fauna selvatica ai
veicoli in circolazione si rinvengono in Cass. civ. 24 aprile 2014, n.
9276, in questa Rivista 2014, 726 ed in Cass. civ. 21 febbraio 2011, n.
4202, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 366, pubblicata il 10 luglio 2013, il
Tribunale di Sulmona, in riforma della sentenza emessa in
primo grado dal giudice di pace, ha dichiarato il difetto di
legittimazione passiva della Regione Abruzzo in relazione
alla domanda di risarcimento dei danni proposta da Ani-
ta Di Michele, la cui autovettura è rimasta danneggiata
dall’impatto contro un cervo che attraversava la sede stra-
dale.
Ha ritenuto il giudice di appello che competente a ri-
spondere di tal genere di sinistri non sia la Regione, alla
quale la legge n. 142 del 1990 (trasfusa nel Testo Unico
sugli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n.
267) e la legge 11 febbraio 1992 n. 157 hanno attribuito
competenze essenzialmente normative, ma la Provincia a
cui appartiene la strada ove si è verif‌icato il sinistro.
Con atto notif‌icato il 21 gennaio 2014 la Di Michele pro-
pone ricorso per cassazione.
La Regione non ha depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Con l’unico motivo, denunciando violazione dell’art.
2043 c.c. e della normativa statale e regionale in tema di
protezione della fauna selvatica, la ricorrente assume che
la sentenza impugnata non ha tenuto conto della legge re-
gionale dell’Abruzzo 24 giugno 2003 n. 10 che, in attuazio-
ne dei principi enunciati dalla legge statale n. 157/1992,
ha disposto all’art. 1, comma 20, che la Regione è tenuta

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