Corte di Cassazione Civile sez. VI, 24 settembre 2015, n. 18988

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
LEGITTIMITÀ
elementi essenziali dell’illecito (fermo restando che nella
realtà della dialettica processuale, oggetto di prova è solo
ciò che risulta controverso). Ma tale prova, per espressa
indicazione normativa (e per radicata interpretazione giu-
risprudenziale), è già data dall’esito di un accertamento
strumentale che replichi le cadenze e le modalità previ-
ste dal Codice della strada e dal relativo regolamento. La
presenza di fattori in grado di compromettere la valenza
dimostrativa di quell’accertamento non può che concre-
tizzarsi ad opera dell’imputato, al quale compete di dare
dimostrazione, ad esempio, di aver assunto bevande al-
coliche successivamente alla cessazione della guida; di
essere portatore di patologie che alterano il metabolismo
dell’alcol; di un difetto degli strumenti di misurazione uti-
lizzati dagli accertatori e così seguitando.
Anche l’incidenza della c.d. curva alcolimetrica - pre-
scindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scienti-
f‌ici - non può essere predicata in astratto, perchè va con-
cretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza
alcolica in assoluta prossimità al momento dell’accerta-
mento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misura-
zione strumentale eseguita a distanza di tempo non rap-
presenta la condizione organica del momento in cui si era
ancora alla guida.
Ne risulta il seguente principio di diritto: “in tema di
guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento
strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione
normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazio-
ne di circostanze in grado di privare quell’accertamento
di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale
riguardo non è suff‌iciente il solo lasso temporale intercor-
rente tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accerta-
mento”.
3.3. Ne consegue da un verso l’infondatezza delle pro-
spettazioni teoriche provenienti dal ricorrente; e per altro
la genericità delle sue doglianze, non rappresentative di
concrete evenienze in grado di privare di valenza dimo-
strativa l’accertamento strumentale. Resta solo da aggiun-
gere che non vi è alcuna lacuna motivazionale riguardo
al contributo offerto dal Lodi, considerate le fondamenta
sulle quali la Corte distrettuale ha eretto il proprio giudi-
zio. Mentre la decisività di quello non è stata dimostrata
in questa sede, essendosi limitato il ricorrente ad allegare
che per l’esperto il tasso alcolemico era inferiore a 0,8 g/l,
senza esplicitare le ragioni poste a sostegno di una simile
conclusione.
3.4. La concessione della non menzione della con-
danna nel certif‌icato del casellario giudiziale non è obbli-
go che gravi sul giudice e deve quindi formare oggetto di
esplicita domanda, con indicazione delle circostanze che
vale a giustif‌icarla. In mancanza di tale esplicita richiesta
in appello, come nella specie, non può essere dedotta in
Cassazione la nullità della sentenza per difetto di moti-
vazione.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Se-
gue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 24 SETTEMBRE 2015, N. 18988
PRES. PETITTI – EST. PARZIALE – RIC. MAGGIORE RENT SPA (AVV. LUIGI
CARMELO MATTEO) C. COMUNE DI FIRENZE ED ALTRI (AVV.TI LEPORE E SANSONI)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni
y Principio di solidarietà y Noleggio di veicoli sen-
za conducente y Art. 196, primo comma, ult. parte,
c.d.s. y Interpretazione y Responsabilità solidale del
locatario y Sussistenza y Conseguenze y Fattispecie
relativa ad opposizione a cartella esattoriale per
il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti a violazioni al c.d.s..
. In caso di violazioni al Codice della strada commesse
dal conducente di un veicolo preso a noleggio, l’ultima
parte del primo comma dell’art. 196 Codice della Stra-
da deve interpretarsi nel senso che il locatario è un
ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre al pro-
prietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente.
Ne consegue che il proprietario-locatore è legittimato
passivo in caso di opposizione a cartella esattoriale per
il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle suddette violazioni. (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 84; nuovo c.s., art. 196) (1)
(1) In senso difforme si veda Cass. civ. 24 settembre 2009, n. 20611, in
questa Rivista 2010, 123, secondo cui il soggetto che abbia noleggiato
il veicolo - e che non risulti esserne stato alla guida - non è obbligato
in solido con il trasgressore per le sanzioni accessorie della decur-
tazione dei punti patente e della sospensione della patente stessa,
trattandosi di sanzioni a carattere personale, sicché, dalla circostan-
za di essere utilizzatore del veicolo (per averlo noleggiato) non può
inferirsi, di per sé, quella di aver condotto il veicolo medesimo. Per
un’interpretazione autentica dell’art. 196 c.d.s. da parte del Ministero
dell’Interno, si legga la circolare 22 maggio 2001, Prot. n. M/2413/19,
in www.piemmenews.it, che ribadisce come la responsabilità solida-
le costituisca uno dei principi fondamentali della materia (art. 196
C.d.s. e art. 6 L. 689181) che trova applicazione ogni qual volta sia
stata commessa una violazione di natura amministrativa. "Il vincolo
di solidarietà nell’adempimento di un obbligo, in altri termini, ha una
funzione di garanzia del “credito” in quanto ne rende più agevole la
soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Maggiore Rent spa impugna la sentenza n. 3251/2009
della Corte d’appello di Roma, depositata il 18 giugno
2012 e notif‌icata il 19 dicembre 2012, che, in riforma della
sentenza del Tribunale di Roma, respingeva la sua opposi-
zione ex articolo 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale
09720060237908100, notif‌icatale da Gerit spa il 23 gennaio
2007, quale proprietario solidalmente responsabile di vio-
lazioni al codice della strada.
2. Per quanto interessa in questa sede, la società si
opponeva alla cartella, deducendo la propria carenza di
legittimazione passiva, quale locatrice di vetture senza
conducente a breve/lungo termine. Ai sensi dell’articolo
196 codice della strada, primo comma, ultima parte in re-
lazione all’articolo 84 dello stesso codice, obbligato in soli-
do per la violazione al codice della strada doveva ritenersi
non già il proprietario-locatore, ma solo il locatario.

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