Corte di Cassazione Civile sez. iii, 8 Maggio 2015, N. 9320

Pagine719-723
719
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
LEGITTIMITÀ
dissequestro e nelle tariffe approvate dal Commissariato
del Governo che la parte opposta ha rigidamente applica-
to, tanto che l’opponente non le ha minimamente conte-
state nel loro ammontare” - può aggiungersi, sulla scorta
di quanto afferma lo stesso Comune ricorrente laddove
precisa che il credito azionato era assistito da fattura (cfr.
memoria difensiva, pag. 9), che, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, la fattura è titolo idoneo
per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi
l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la
stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che
dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova
dall’opposto (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 5915 2011),
prova nella specie non necessaria in forza di detta motiva-
zione non censurata sul punto.
4. - Le spese del presente grado del giudizio, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto
tra il Comune di Trento e Mariano Toccoli, quale titolare
della Carrozzeria Autodelta, mentre, nel rapporto tra lo
stesso Comune ed il Ministro dell’interno, possono essere
integralmente compensate fra tali parti - in applicazione,
ratione temporis, del testo originario dell’art. 92 c.p.c.,
comma 2, tenuto conto della parziale novità della fattispe-
cie e delle questioni trattate. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 8 MAGGIO 2015, N. 9320
PRES. PETTI – EST. ROSSETTI – P.M. FRESA (DIFF.) – RIC. MARCHETTI ED ALTRO
(AVV. SELMI) C. NOCENTINI ED ALTRI
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y Dan-
no non patrimoniale y Liquidazione y Omnicompren-
sività y Necessità y Illecito plurioffensivo y Pluralità
di liquidazioni y Ammissibilità y Fattispecie in tema
di morte di congiunto in seguito a sinistro stradale.
. In materia di responsabilità civile, il principio della
"omnicomprensività" della liquidazione del danno non
patrimoniale comporta l’impossibilità di duplicazioni
risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude,
in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti
danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione,
seppure facenti capo al medesimo soggetto. (In appli-
cazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione
con cui il giudice di merito aveva liquidato unitariamen-
te il danno non patrimoniale patito dai familiari della
vittima di un sinistro stradale, non attribuendo autono-
mo rilievo al danno da perdita del rapporto parentale e
a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito in
conseguenza della morte del proprio congiunto). (c.c.,
art. 1223; c.c., art. 2059) (1)
(1) Nel senso che, al f‌ine di stabilire se il risarcimento sia stato
duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il
"nome" assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore
("biologico", "morale", "esistenziale"), ma unicamente il concreto
pregiudizio preso in esame dal giudice, con la conseguenza che si
ha duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio
sia liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi, v. Cass. civ.
23 agosto 2013, n. 19402, in questa Rivista 2013, 1100 e Cass. civ. 13
maggio 2011, n. 10527, ivi 2012, 1019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 26 gennaio 2001 nel territorio del Comune di Cer-
reto Guidi (FI) si verif‌icò uno scontro frontale tra il veico-
lo Toyota condotto da Alessandro Marchetti e di proprietà
del medesimo, e il veicolo Mercedes condotto da Sergio
Nocentini, di proprietà di Edoardo Lavorini ed assicurato
contro i rischi della responsabilità civile dalla Milano As-
sicurazioni s.p.a..
In conseguenza del sinistro Alessandro Marchetti per-
se tragicamente la vita.
2. I genitori della vittima (Romolo Marchetti e Saura
Bandini) e la sorella della vittima (Sandra Marchetti), as-
sumendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascri-
vere a Sergio Nocentini, nel 2001 convennero dinanzi al
Tribunale di Firenze, sezione staccata di Empoli, Sergio
Nocentini, Edoardo Lavorini e la Milano, chiedendone la
condanna in solido al risarcimento del danno.
3. Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 29 del 2005
accolse la domanda.
4. La sentenza venne appellata in via principale dalla
Milano, la quale si dolse sia dell’attribuzione al proprio
assicurato della responsabilità esclusiva del sinistro, sia
dell’erroneità della stima del danno, ritenuta eccessiva.
Anche i signori Marchetti-Bandini impugnarono la senten-
za di primo grado in via incidentale, lamentando una sotto-
stima del danno da parte del Tribunale. La Corte d’appello
di Firenze, con sentenza 14 luglio 2010 n. 1051, accolse par-
zialmente l’appello principale, e rigettò quello incidentale.
La Corte d’appello ritenne sussistente un concorso di colpa
della vittima nella misura del 30%, e rideterminò l’ammon-
tare del danno non patrimoniale, riducendone l’importo
rispetto a quanto liquidato dal primo giudice.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassa-
zione da Romolo Marchetti, Saura Bandini e Sandra Mar-
chetti, sulla base di quattro motivi. Nessuno degli intimati
si è difeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tempestività del ricorso.
1.1. Il ricorso è tempestivo, ad onta dei 455 giorni in-
tercorsi tra il deposito della sentenza d’appello e la no-
tif‌ica dell’impugnazione. Il presente giudizio, infatti, è
iniziato in primo grado nel 2001: ad esso, di conseguenza,
non s’applica la nuova previsione dell’art. 327 c.p.c., come
modif‌icato dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, che ha ridotto a
sei mesi il termine per l’impugnazione, in difetto di noti-
f‌ica della sentenza. La nuova previsione, infatti, ai sensi
dell’art. 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, cit., si
applica ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, e per
tali devono intendersi i procedimenti introdotti in primo
grado dopo tale data, a nulla rilevando il momento in cui
sia proposta l’impugnazione (così sez. I, sentenza n. 17060
del 5 ottobre 2012, Rv. 624680). Nel caso di specie, essen-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT