Corte di Cassazione Civile sez. i, 8 Maggio 2015, N. 9394

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 8 MAGGIO 2015, N. 9394
PRES. FORTE – EST. DI PALMA – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. COMUNE DI
TRENTO (AVV. STELLA RICHTER) C. MINISTERO DELL’INTERNO E ALTRO (AVV. GEN.
STATO)
Procedimento civile in genere y Legittimazione y
Passiva y Sequestro amministrativo di veicoli ese-
guito dalla polizia municipale y Azione del terzo af-
f‌idatario per il pagamento delle spese di custodia
y Legittimazione passiva del comune y Sussistenza.
. Nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per
violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia
municipale di un comune ed aff‌idato in custodia a sog-
getto pubblico o privato, diverso sia dall’amministrazio-
ne che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del
veicolo sequestrato, obbligato ad "anticipare" - salvo
recupero dall’autore della violazione, dall’eventuale
obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale
viene disposta la restituzione del veicolo - le spese per
la custodia del veicolo medesimo spettanti a detto cu-
stode è, ai sensi dell’art. 11, primo comma, del D.P.R.
29 luglio 1982, n. 571, l’amministrazione comunale cui
appartiene il pubblico uff‌iciale che ha eseguito il se-
questro, la quale è pertanto passivamente legittimata
rispetto alla domanda del custode volta al pagamento
delle predette spese. (nuovo c.s., art. 208; nuovo c.s.,
art. 213; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 19; l. 24 no-
vembre 1981, n. 689, art. 29; d.p.r. 29 luglio 1982, n.
1992, n. 495, art. 394) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 26 marzo 2015, n. 6067, in
Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna. Si veda, inoltre, Cass. civ.,
sez. un., 14 gennaio 2009, n. 564, in questa Rivista 2009, 530, che
ha ritenuto legittimato passivamente in merito alla domanda del cu-
stode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per
la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte
dei Carabinieri nell’esercizio di attività istituzionale loro conferita
dalla legge, il Ministero della difesa da cui i predetti pubblici uff‌iciali
dipendono organicamente e al quale spetta l’obbligo di anticipazione
di dette spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con citazione del 17 gennaio 2005, il Comune di
Trento propose opposizione avverso il Decreto ingiuntivo
29 novembre 2004, n. 1229, con il quale il presidente del
Tribunale di Trento, su ricorso di Mariano Toccoli, qua-
le titolare della Carrozzeria Autodelta, aveva ingiunto al
Comune di pagare al Toccoli la somma di Euro 23.524,15, a
titolo di corrispettivo per la custodia di veicoli sottoposti a
sequestro dalla Polizia municipale per violazioni al codice
A fondamento dell’opposizione, il Comune dedusse, fra
l’altro, che era carente di legittimazione passiva - legitti-
mato passivo essendo il Ministro dell’interno, chiamato in
garanzia - e che, comunque, il Toccoli era privo del titolo
giustif‌icativo del credito, necessario per farlo valere con
procedimento di ingiunzione, concludendo per il rigetto
della domanda monitoria e, in subordine, per la condanna
del Ministro dell’interno chiamato in manleva.
Costituitisi, Mariano Toccoli, nella predetta qualità,
concluse per il rigetto dell’opposizione, deducendo che
la legittimazione passiva spettava al Comune in forza del
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 11, mentre il Ministro
dell’interno, costituitosi a sua volta, chiese la reiezione di
qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti, passiva-
mente legittimato essendo il Comune di Trento.
Il Tribunale adito, con la sentenza n. 772/06 del 20 lu-
glio 2006, rigettò l’opposizione affermando la sussistenza
della legittimazione passiva del Comune di Trento.
2. - Con citazione del 10 novembre 2006, il Comune di
Trento propose appello dinanzi alla Corte di Trento che -
in contraddittorio con Mariano Toccoli e con il Ministro
dell’interno, i quali conclusero per il rigetto del gravame
-, con la sentenza n. 283/07 del 14 novembre 2007, ha re-
spinto l’appello.
In particolare, per ciò che ancora rileva, la Corte d’ap-
pello:
A) quanto all’interpretazione del D.P.R. 29 luglio 1982,
n. 571, artt. 11 e 12, nonché alla Circolare del Commissario
del Governo della Provincia di Trento del 29 ottobre 2002,
ha affermato: “Non vi è dubbio come una prassi errata,
seguita dalla P.A., non possa condizionare l’orientamento
dell’Autorità giudiziaria, inducendola ad interpretazioni
normative errate e nella specie, secondo la Corte, le argo-
mentazioni sulle quali l’appellante fonda l’atto di gravame
non possono essere in alcun modo condivise. Tenuto conto
che “in claris non f‌it interpretatio”, c’è poco da discutere
sul contenuto dell’art. 11, comma 1. Tale norma testual-
mente recita: “Le spese di custodia delle cose sequestra-
te sono anticipate dall’amministrazione cui appartiene il
pubblico uff‌iciale che ha eseguito il sequestro”.
Conseguentemente, siccome i provvedimenti di se-
questro, in relazione ai quali è stata richiesta la somma
opposta, sono stati eseguiti dalla polizia municipale del
Comune opponente (sul punto non sussistono dubbi e non
vi è contestazione tra le parti), la legittimazione ad antici-
pare le spese da parte del Comune di Trento appare incon-
testabile. Fuorviante, secondo la Corte, appare il richiamo
del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 12; in sostanza, se fosse cor-
retto il coordinamento effettuato dall’appellante con l’art.
11, tra le due norme sussisterebbe un ingiustif‌icabile con-
trasto, ma ciò non è, poiché si tratta di disposizioni che si
riferiscono a fasi procedimentali distinte. L’art. 11 si rife-
risce ad anticipazioni che vengono eseguite momentane-
amente, prima che si pervenga alla fase successiva che si
realizza con la conf‌isca o con la restituzione delle cose in
sequestro e, proprio in questa fase, l’Autorità che ha effet-
tuato il versamento dell’acconto potrà recuperare la som-
ma nei confronti del contravventore. Conseguentemente,
deve concludersi che il soggetto passivo dell’imposizione
nell’art. 12 è colui che subisce il sequestro”;
B) quanto alla sussistenza dei presupposti di legge
per la pronuncia del decreto ingiuntivo, ha osservato: “La
Carrozzeria Autodelta è depositarla autorizzata dei veicoli

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