Corte di Cassazione Civile sez. iii, 12 Maggio 2015, N. 9547

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
LEGITTIMITÀ
fetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal
sistema automatizzato, del nominativo del soggetto respon-
sabile dell’atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale
indicazione consente, di affermare la sicura attribuibilità
dell’atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve
esserne l’autore (Cass. nn. 21918/06, 19780/06 e 1923/99).
Infatti, il quarto comma dell’art. 383 D.P.R. n. 495/92, con-
tenente il regolamento di esecuzione e di attuazione del co-
dice della strada, dispone che il verbale d’accertamento, se
redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve
riportare le stesse indicazioni contenute nel modello previsto
per la redazione del verbale cartaceo. Pertanto, il verbale è
redatto o in forma cartacea o mediante l’impiego di sistemi
meccanizzati o di elaborazione dati, non potendosi dare l’i-
potesi della formazione di un duplice originale, uno cartaceo
destinato a rimanere agli atti dell’uff‌icio, l’altro digitale e de-
stinato alla stampa e alla notif‌ica al responsabile dell’infra-
zione, ma avente la medesima eff‌icacia giuridica del primo.
Se ne trae conferma proprio dalle sostanzialmente ana-
loghe norme dell’art. 6 - quater del D.L. n. 6/91, introdotto
dalla legge di conversione n. 80/91, contenente disposi-
zioni urgenti in favore degli enti locali per l’anno 1991, e
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/93, recante norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle ammini-
strazioni pubbliche.
La prima dispone che l’immissione e la riproduzione di
dati, informazioni e documenti, nonché la emanazione di
atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante siste-
mi informatici, devono essere accompagnate dalla indica-
zione della fonte e del responsabile della immissione e della
trasmissione. Ove per la validità sia prevista l’apposizione
di f‌irma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a
stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato,
del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il con-
tenuto del documento è valido f‌ino a querela di falso.
La seconda recita che nell’ambito delle pubbliche ammini-
strazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto
e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante
sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti
amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere
accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile
dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se
per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista
l’apposizione di f‌irma autografa, la stessa è sostituita dall’indi-
cazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema auto-
matizzato. del nominativo del soggetto responsabile.
Da tali disposizioni si ricava agevolmente che nel caso
di illecito stradale rilevato a distanza, tanto l’immissione
e la riproduzione dei dati quanto l’emanazione del verbale
sono effettuate da un medesimo soggetto che ne assume la
responsabilità e che diviene a tutti gli effetti autore dell’atto
d’accertamento, non essendovi spazio, né dal punto di vista
logico né da quello normativo, per ipotizzare come neces-
saria la presenza di altri soggetti che svolgano un’ulteriore,
diversa e autonoma funzione avente rilevanza esterna.
3. - In conclusione il ricorso va respinto.
4. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a
carico della parte ricorrente. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 12 MAGGIO 2015, N. 9547
PRES. PETTI – EST. SESTINI – P.M. CORASANITI (PARZ. DIFF.) – RIC. USTUNDAG
(AVV.TI MANFREDONIA E VACCARELLA) C. ROMA CAPITALE ED ALTRI
Responsabilità civile y Cose in custodia y Pubbli-
ca amministrazione y Strade y Elemento accesso-
rio o pertinenza della stessa y Barriera laterale y
Assenza o inadeguatezza y Danni arrecati a terzi y
Responsabilità ex art. 2051 c.c. y Conf‌igurabilità y
Condizioni.
. In materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la cu-
stodia esercitata dal proprietario o gestore della strada
non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche
agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese even-
tuali barriere laterali con funzione di contenimento e
protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti
un danno - nella specie, conseguente alla precipita-
zione di un veicolo in un burrone f‌iancheggiante una
curva - derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza),
la circostanza che alla causazione dello stesso abbia
contribuito la condotta colposa dell’utente della strada
non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo
accertare giudizialmente la resistenza che la presenza
di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto
da parte del mezzo. (c.c., art. 2051; nuovo c.s., art. 13;
nuovo c.s., art. 14; d.m. 18 febbraio 1992, n. 2239) (1)
(1) Sull’estensione della responsabilità presunta per danni da cose in
custodia ex art. 2051 c.c. del proprietario o gestore di una strada anche
con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti della stessa, a
prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per perso-
ne o cose, v. Cass. civ. 20 febbraio 2006, n. 3651, in questa Rivista 2006,
1076. Nel senso che "Le regole di comune prudenza e le disposizioni
regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non im-
pongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al prin-
cipio del "neminem laedere", l’apposizione di una recinzione dell’intera
rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non
pericolosi", v. Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15723, ivi 2012, 352.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ender Naci Ustundag agì in giudizio per essere risar-
cito dei danni subiti a causa di un incidente stradale av-
venuto in Roma il 6 febbraio 2006, allorquando l’autobus
in cui si trovava trasportato era precipitato in un burro-
ne f‌iancheggiante una curva della via Trionfale, andando
a schiantarsi nel resede del condominio di via Romei 35
(incidente nel quale avevano perso la vita 12 cittadini di
nazionalità turca e ne erano rimasti feriti altri 18).
A tal f‌ine, convenne avanti al Tribunale di Roma la Pe-
ter Pam S.r.l., la International Tours di Aldo Bonanni, Ada-
mo Cellini (la prima quale detentrice in leasing dell’auto-
bus, la seconda in qualità di effettiva utilizzatrice e il terzo
in quella di conducente), nonchè il Comune di Roma e il
Condominio di via Romeo Romei 35, per sentire accertare
che il sinistro si era “verif‌icato per fatto e colpa di tutte le
parti convenute, ovvero ciascuna nei limiti delle proprie
responsabilità”, con riserva di agire in separata sede per la
quantif‌icazione dei danni.

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