Corte di Cassazione Civile sez. vi, 13 Maggio 2015, N. 9815

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
LEGITTIMITÀ
escluderlo, esercitando i poteri accordatigli dal Trattato di
Roma a proposito di attuazione delle “Direttive”, altrimen-
ti non vincolative per il giudice italiano. Nella sentenza
si attribuisce valore normativo al XV Considerando della
Direttiva 2000/26 CE che tale valore invece non ha, stante
la disposizione dell’art. 249 del Trattato che istituisce la
Comunità Europea che recita “… La direttiva vincola lo
Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato
da raggiungere, salva restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi”.
I dettami dei Considerando enumerati nel Preambolo
sono rivolti agli Stati membri aff‌inché questi raggiungano,
con le forme e nei termini ritenuti convenienti, il risultato
auspicato nella direttiva, tuttavia senza vincolo rispetto
ad ogni singolo Considerando. Nel decreto legislativo di
attuazione della IV Direttiva e nel Codice delle Assicu-
razioni in cui la norma comunitaria è stata trasfusa, non
esiste riferimento alcuno ai poteri in capo al mandatario
di rappresentare in giudizio l’impresa di assicurazione del
responsabile straniero. L’estensore esce poi platealmente
dalla interpretazione corretta che si era imposto quando
assume che il condizionale usato nei “Considerando” non
sia un auspicio, quale invece è nell’intenzione del legisla-
tore comunitario, bensì abbia valore di spiegazione della
norma. Nel riferirsi alla portata del verbo “doivent” usato
nella versione uff‌iciale francese torna a non considerare
che i considerando vanno recepiti dai singoli stati secon-
do loro interpretazione e necessità, ma soprattutto non è
stato rilevato che il passo, in cui f‌igura il “doivent”, non è
stato inserito nella legislazione italiana, come torniamo ad
evidenziare. È da ritenersi errato attribuire valore norma-
tivo ai dibattiti intercorsi nell’iter formativo della diretti-
va se poi l’oggetto del dibattito non si è tramutato in una
disposizione legislativa da dover interpretare e rispettare.
Anche nella interpretazione f‌inalistica della direttiva la
Corte va oltre nel proporre gli obiettivi auspicati nella IV Di-
rettiva, dando a vedere di ignorare la realizzazione degli stes-
si operata in modo ragguardevole con la possibilità offerta al
danneggiato di convenire in giudizio nello Stato in cui risie-
de la compagnia straniera del responsabile, senza tuttavia
arrivare in alcun modo a disporre ma nemmeno ad auspicare
la chiamata in giudizio del mandatario della stessa. Viene
menzionata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la
sua decisione 10 ottobre2013 in causa C-306/12 Spedition
Welter, ma tale sentenza non è esemplif‌icativa, in quanto
risolve una questione relativa alla notif‌icazione dell’atto di
citazione, che viene ritenuta validamente eseguita quando
ha raggiunto la compagnia straniera presso il mandatario,
non il mandatario medesimo. Senza considerare che nella
sentenza si ha riguardo non soltanto al diritto dell’Unione,
ma anche alla normativa tedesca essendo la vertenza insorta
in Germania nel cui ordinamento le regole della notif‌icazio-
ne sono diverse dalle nostre, va ancora una volta ribadito che
anche in questo caso non è la mandataria ad essere tratta in
giudizio, bensì la compagnia del responsabile straniero.
L’ultima delle conseguenze elencate al punto 8. della
sentenza, l’identif‌icazione del soggetto destinatario dell’a-
zione esecutiva una volta accolta la domanda, delineata
alla lettera h), fuoriesce dall’ambito della presente tratta-
zione, ma fornisce l’occasione per annotare come l’azione
portata nei confronti del mandatario anziché direttamente
nei confronti del mandante, come l’art. 151 invece espres-
samente consente al quinto comma, non semplif‌ica, ma
semmai complica l’iter giudiziario e f‌inisce per vanif‌icare
l’intento di speditezza che la sentenza annotata si pref‌igge.
I due errori nei quali è incorsa la Corte di cassazione
con la sentenza annotata, quello di non aver avuto con-
tezza che le norme richiamate in premessa ed informanti
la decisione riguardano l’esercizio dell’attività assicurati-
va nel nostro Paese e non il risarcimento del danno deri-
vante da sinistri avvenuti all’estero e quello di non aver
rilevato che il punto 5 dell’art. 4 della IV Direttiva CE non
è stato recepito nel nostro ordinamento, hanno portato a
dare delle norme 151,152 e 153 C.d.A. un’interpretazione
diversa da quella prevista dal 1° comma dell’art. 12 delle
Preleggi ed è perciò auspicabile che sul punto la Suprema
Corte sia chiamata nuovamente a pronunciarsi, con even-
tuale successivo interessamento delle Sezioni Unite.
(*) Avvocati, foro di Milano.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 13 MAGGIO 2015, N. 9815
PRES. BIANCHINI – EST. MANNA – RIC. RAU (AVV. VAGLIO) C. ROMA CAPITALE
(AVV. SABATO)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazio-
ni amministrative y Contestazione y Non immediata
y Infrazione stradale rilevata a distanza y Verbale
meccanizzato y Firma autografa dell’accertatore y
Sostituzione con stampa del nominativo y Legitti-
mità y Originale cartaceo f‌irmato a mano y Necessi-
y Esclusione.
. Nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il
verbale d’accertamento redatto con sistemi meccaniz-
zati per f‌ini di notif‌ica non richiede la sottoscrizione
autografa dell’accertatore, che può essere sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del respon-
sabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un
originale cartaceo f‌irmato a mano e destinato a rima-
nere agli atti dell’uff‌icio. (d.p.r. 16 dicembre 1992, n.
495, art. 383; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 385;
d.l.vo 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3) (1)
(1) Cass. civ. 12 ottobre 2006, n. 21918, in questa Rivista 2007, 525,
ha precisato che la notif‌ica del verbale di accertamento privo della
sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se
il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione
dati, come previsto dagli articoli 383, comma quarto, e 385, commi
terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codi-
ce della strada, e dall’articolo 3, comma secondo, del D.L.vo n. 39 del
1993, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la f‌irma

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