Corte di Cassazione Civile sez. iii, 26 Giugno 2015, N. 13198

Pagine695-696
695
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
LEGITTIMITÀ
n. 22687/13; 23916/06; 12908/04; 17963/02). Il giudice, nel
rigettare la domanda sul rilievo della mancata prova circa
la spesa sostenuta per il noleggio di altro veicolo, ha disat-
teso l’enunciato principio. La sentenza va cassata sul pun-
to ed il giudice del rinvio procederà al nuovo esame della
domanda, adeguandosi al principio di diritto enunciato.
Il secondo ed il terzo motivo lamentano, sotto il pro-
f‌ilo dell’omessa pronunzia e sotto quello della violazione
di legge e del vizio della motivazione, la mancata liquida-
zione del danno da ritardo, inteso come danno da lucro
cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e
liquidate a titolo di risarcimento del danno.
I motivi sono fondati. Infatti, il giudice avrebbe dovuto
condannare i convenuti in solido al pagamento degli inte-
ressi sulla somma di € 2500,00 (liquidata all’attualità) de-
valutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.
Anche questi motivi vanno, dunque, accolti ed il giu-
dice del rinvio provvederà alla liquidazione degli interessi
nei sensi sopra detti.
Il giudice del rinvio provvederà, inf‌ine, anche in ordine
alle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 26 GIUGNO 2015, N. 13198
PRES. SALMÈ – EST. SPIRITO – P.M. X (CONF.) – RIC. C.D.V. C. AXA
ASSICURAZIONI S.P.A.
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Criteri equitativi y Danno non patrimoniale y
Danno biologico terminale y Riferimento alle tabel-
le relative all’invalidità temporanea y Danno cata-
strof‌ico y Liquidazione equitativa pura.
. In caso di sinistro mortale in conseguenza di inci-
dente stradale, che abbia determinato il decesso non
immediato della vittima, al danno biologico terminale,
consistente in un danno biologico da invalidità tempo-
ranea totale (sempre presente e che si protrae dalla
data dell’evento lesivo f‌ino a quella del decesso), può
sommarsi una componente di sofferenza psichica (dan-
no catastrof‌ico), sicché, mentre nel primo caso la liqui-
dazione può essere effettuata sulla base delle tabelle
relative all’invalidità temporanea, nel secondo la natu-
ra peculiare del pregiudizio comporta la necessità di
una liquidazione in base ad un criterio equitativo puro,
che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giac-
ché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella
sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte.
(Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso avverso la
sentenza di merito che aveva proceduto alla simbolica
liquidazione, quale danno biologico terminale patito
dalla vittima, rimasta in vita 3 giorni, della somma di
euro 1.000,00) (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2043; c.c., art.
2056; c.c., art. 2059) (1)
(1) Si rinvia alla precedente pronuncia con cui questa Corte aveva
cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Milano in re-
lazione alla medesima causa: Cass. civ. 17 gennaio 2008, n. 870, pub-
blicata per esteso in questa Rivista 2008, 299. Il principio espresso
dalla massima in commento si rinviene in Cass. civ. 31 ottobre 2014,
n. 23183, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna ed in Cass. civ. 28
agosto 2007, n. 18163, ivi 2008, 233. In dottrina, v. E. COLOMBINI, Il
danno da perdita immediata della vita, ivi 2015, 211; V. SANTAR-
SIERE, Sul danno biologico iure hereditatis da decesso immediato
in seguito a scontro automobilistico, ivi 2014, 847 e M. DI PIRRO, Il
risarcimento del danno da RC auto, Collana Tribuna Juris, ed. La
Tribuna, Piacenza 2012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questa Corte, con la sentenza n. 870 del 17 gennaio
2008, ha cassato la precedente sentenza della Corte d’ap-
pello di Milano, f‌issando il principio di diritto in ragione
del quale “La lesione dell’integrità f‌isica con esito letale,
intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’even-
to lesivo, non è conf‌igurabile come danno biologico, giac-
ché la morte non costituisce la massima lesione possibile
del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico
della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile las-
so di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno
e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi
un’effettiva compromissione dell’integrità psico-f‌isica del
soggetto che si protrae per la durata della vita, è conf‌igu-
rabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggia-
to, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in
giudizio nei confronti del danneggiante “iure hereditatis”.
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte
d’appello di Milano, quale giudice del rinvio a seguito di
cassazione, ha liquidato (nella somma di € 1.000,00, in
luogo della somma di € 100.000,00 richiesta dai ricorrenti)
il danno biologico terminale (maturato nei tre giorni ante-
cedenti il decesso) in favore degli eredi di E.D.V., morto a
seguito delle lesioni subite nel corso di un incidente stra-
dale. Il danno è stato liquidato “avuto riguardo all’effettivo
periodo di esistenza in vita del soggetto leso, appunto tre
giorni, e del fatto che il danno alla salute pari alla dura-
ta dell’inabilità temporanea, nella specie si conf‌igura in
termini di particolare gravità, trovando causa nelle lesioni
che esitano alla morte”.
La sentenza ha, inoltre, condannato i convenuti a rim-
borsare agli attori, per il giudizio di rinvio, le somme di £
1800,00 per onorari, £ 781,00 per diritti ed £ 100,00 per
spese.
La sentenza impugnata è stata resa a seguito della riu-
nione di due cause: quella in riassunzione a seguito di cas-
sazione; quella con la quale gli eredi della vittima hanno
chiesto di condannare i convenuti alla restituzione della
somma di £ 8.264,04, oltre interessi e rivalutazione, ver-
sata alla AXA a titolo di spese giudiziali in adempimento
della sentenza d’appello poi cassata. In ordine a quest’ul-
tima domanda, il giudice del rinvio ha compensato per la
metà le predette spese di lite e, dunque, ha condannato
la Axa a restituire agli attori le somma di € 4.117,83. Pro-
pongono ricorso per cassazione gli eredi della vittima at-
traverso due motivi. Risponde con controricorso AXA Ass.
ni spa. I primi hanno depositato memoria per l’udienza.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT