Corte di cassazione civile sez. I, 16 aprile 2015, n. 7755

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2015
LEGITTIMITÀ
di legittimità a proposito della sanzione amministrativa ac-
cessoria della sospensione della patente di guida, che non
può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida
di un veicolo per la cui circolazione non è stata richiesta
alcuna abilitazione. La fattispecie concreta avrebbe potuto
eventualmente essere sussunta, secondo il ricorrente, nel-
l’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art. 688 c.p.
Motivi della deCisione
1. Il ricorso è infondato.
2. La prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine
alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica
della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli
non motorizzati (e segnatamente della bicicletta), non è
condivisibile, essendosi i giudici del merito correttamente
allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni
Unite di questa Suprema Corte nel 2002, quando si è
precisato che «Se è vero che la reazione dell’ordinamento
giuridico, allorché si prevede la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, svolge, talora, effet-
tive funzioni cautelare, in quanto le misure rimediano
nell’immediato ad uno stato di pericolo concreto – ad es.,
ritiro della patente a chi sia colto a guidare in stato di eb-
brezza – è incontestabile che il ritiro della patente non
potrebbe svolgere davvero alcuna funzione cautelare se la
violazione, prevista e punita dall’art.186 cod. strada fosse
commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per
i quali non sia richiesta la patente. In questi casi, l’agente
che accerti la violazione e si preoccupi, come deve, che
l’autore della violazione non circoli, in quel momento,
con quel veicolo, potrà avvalersi, a f‌ini cautelare, di altri
ipotizzabili sussidi, ma non del ritiro della patente e ciò
per la decisiva ragione che la privazione della patente non
sarebbe affatto di nessun ostacolo, in futuro, alla circola-
zione con quel veicolo con il quale è stata commessa la
violazione, non essendo previsto, per la guida dello stes-
so, il possesso della patente» da ciò desumendosi chiara-
mente la pacif‌ica rilevanza penale della condotta di guida
in stato di ebbrezza qualora il mezzo di circolazione sia
una bicicletta indipendentemente dall’applicabilità delle
sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma
violata (Sez. un., n. 12316 del 30 gennaio 2002, Fugger, Rv.
221039, in motivazione; Sez. IV, n. 2021 del 9 luglio 1997,
Crasnich, Rv. 209287).
3. Si deve, dunque, ribadire che il reato di guida in
stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la con-
duzione di una bicicletta, a tal f‌ine rivestendo un ruolo
decisivo la concreta idoneità dei mezzo usato a interferire
sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della
circolazione stradale (Sez. IV, n. 4893 dei 22 gennaio 2015,
Pastore, Rv. 262038; Sez. IV, n. 19413 del 29 marzo 2013,
Cologna, Rv. 255081). Giova, in proposito, ricordare quan-
to affermato sin dal 1995 dalle Sezioni Unite di questa Su-
prema Corte in merito alla contravvenzione di ubriachezza
punita dall’art. 688 c.p., che concorre con il reato di guida
in stato di ebbrezza punito dall’art.186 cod. strada, data
la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tute-
lati dalle due norme (Sez. un., n. 1299 del 27 settembre
1995, dep. 1996, Cirigliano, Rv. 203633); anche sotto tale
prof‌ilo, data la necessità di garantire la sicurezza della
circolazione sulle strade e l’incolumità di chi vi si trova,
risulta chiara l’inconferenza delle argomentazioni svolte
nel ricorso.
4. Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato; segue,
a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. i, 16 aprile 2015, n. 7755
pres. salvago – est. laMorgese – p.M. russo (diff.) – riC. arnoldo
Mondadodri s.p.a. (avv.ti sanino e bianColella) C. garante per la
protezione dei dati personali (avv. gen. stato)
Persona f‌isica y Diritto alla riservatezza y Dati
personali di carattere sanitario riguardanti un
evento di interesse pubblico già ampiamente noto
y Loro diffusione ulteriore ed eccessiva y Divieto y
Legittimità y Fondamento y Fattispecie relativa ai
dati di carattere sanitario, già pubblicati, relativi
all’incidente automobilistico occorso alla princi-
pessa Diana Spencer.
. È legittimo il provvedimento con cui il Garante della
privacy inibisca la diffusione, ulteriore ed eccessiva,
di dati personali di carattere sanitario relativi ad un
evento di interesse pubblico già ampiamente noto nei
suoi aspetti principali, rivelandosi la stessa non ri-
spettosa del principio di essenzialità dell’informazione
e lesiva del diritto fondamentale della dignità della
persona. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sen-
tenza impugnata che aveva ritenuto corretta la deci-
sione dell’Autorità per la protezione dei dati personali
di inibire l’ulteriore diffusione, su un settimanale, di
dati di carattere sanitario, già pubblicati, relativi alla
principessa Diana Spencer, atteso l’eccessivo spazio ivi
dedicato ai dettagli anatomici delle ferite riscontrate
sul corpo di quest’ultima a seguito del mortale inciden-
te automobilistico occorsole). (d.l.vo 30 giugno 2003,
n. 196, art. 137; d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 139;
d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 143; d.l.vo 30 giugno
2003, n. 196, art. 154) (1)
(1) Utili riferimenti in tema di privacy si rinvengono in Cass. civ. 6
dicembre 2013, n. 27381, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna.
svolgiMento del proCesso
Con ricorso presentato l’11 ottobre 2006, la Arnoldo
Mondadori Editore S.p.a. adiva il Tribunale di Milano, a
norma del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 152, (codice
privacy), chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’ille-
gittimità del provvedimento del Garante per la Protezione
dei dati personali in data 17 luglio 2006 che aveva vietato
la diffusione dei dati personali di carattere sanitario rela-
tivi alla Principessa Diana Spencer, vittima dell’incidente
automobilistico del (omissis), sulla rivista settimanale

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