Corte di cassazione civile sez. III, 18 maggio 2015, n. 10125

Pagine608-610
608
giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
questa Corte, atteso che una persona in stato soporoso,
pur non avendo sofferenza cosciente, avverte comunque
la sofferenza del suo f‌isico che sussiste e si aggrava f‌ino
alla morte;
- negare in radice la possibilità di riconoscere questa
lesione della salute avrebbe per converso signif‌icato ac-
creditare una nozione di diritto della persona puramente
astratta, riconoscendo il corrispondente diritto soltanto
quando ne sia possibile il cosciente esercizio, con la inac-
cettabile conseguenza che andrebbe a legittimarsi una
concezione di un minor diritto a sopravvivere di chi non
sia assistito da piena coscienza;
- nel procedere alla personalizzazione del danno, an-
dava considerato che la vittima cosciente vede preclusa
qualunque possibilità di recupero della propria salute, os-
servando la propria vita spegnersi più o meno lentamente e
così subendo un gravissimo stress psico-f‌isico – mentre, in
caso di incoscienza, la sofferenza era senz’altro minore.
Nella specie, essendosi protratta la sopravvivenza dello
sfortunato giovane per 21 giorni, il danno alla salute subito
andava liquidato con riferimento esclusivamente a tale pe-
riodo, sia pur con parametri diversi da quelli usualmente
utilizzati per la liquidazione dell’indennità temporanea in
tutte le ipotesi di evoluzione migliorativa della malattia.
Tale liquidazione, di natura strettamente equitativa,
doveva tener conto, quali parametri oggettivi di riferi-
mento, dell’età della vittima, delle sue condizioni di to-
tale incoscienza, delle modalità di verif‌icazione del fatto,
dell’entità e della natura del vulnus subito. Il criterio di
liquidazione utilizzato dal Tribunale aveva tenuto conto
di tali parametri e, nella liquidazione f‌inale, aveva altresì
operato un aumento di un terzo sulla somma liquidata a
titolo di danno morale soggettivo – danno che, se retta-
mente inteso come sofferenza psico-f‌isica, non avrebbe
neppure potuto esser riconosciuto, attesa la condizione
di incoscienza in cui versava il B., anche se, sul punto, in
mancanza di impugnazione incidentale, la decisione di
primo grado doveva essere tenuta ferma. Nel procedere
ad una autonoma valutazione del danno, l’aumento di un
terzo operato dal primo giudice a titolo di danno morale
costituiva comunque una adeguata personalizzazione,
adeguatamente correttiva del risultato ottenuto con il
calcolo puramente matematico del danno biologico.
Il criterio di calcolo adottato, attraverso il quale la con-
siderazione del danno biologico al 100% conduceva alla
astratta quantif‌icazione del risarcimento in una somma
pari ad € 681.785, appariva del tutto corretto, come del
pari corretta risultava la liquidazione in concreto del dan-
no subito con riferimento al tempo di vita effettivamente
trascorso tra la lesione e la morte e non alla durata pro-
babile della vita del defunto (in termini, Cass. 23053 del
2009; 870 del 2008; 18163 del 2007).
La motivazione, condivisibile in ogni sua parte, si sot-
trae tout court alle critiche ad essa infondatamente mosse
dal parte ricorrente.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697, 2727
c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; insuff‌i-
ciente e/o contraddittoria motivazione su di un fatto con-
troverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360
n. 5 c.p.c..
Il motivo – che lamenta il mancato riconoscimento
del danno patrimoniale conseguente alla perdita del con-
tributo economico connesso alla futura attività del B. – è
manifestamente infondato.
Nel far propria, e per l’effetto confermare, la decisione
adottata in proposito dal Tribunale, il giudice di appello
fa rilevare come la assoluta mancanza di allegazione e di
prova della ipotetica derivazione, dalla mancata parteci-
pazione del minore all’impresa individuale paterna, di una
modif‌icazione peggiorativa dell’assetto imprenditoriale in
termini di f‌lessione del reddito ovvero di mancata realizza-
zione di un suo incremento apparisse del tutto impeditiva
al riconoscimento e alla liquidazione della predetta voce
di danno. Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio
della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 18 Maggio 2015, n. 10125
pres. berruti – est. rossetti – p.M. X (Conf.) – riC. zuriCh assiCurazioni
spa C. f.f. ed altra
Procedimento civile in genere y Ausiliari del
giudice y Interpreti e traduttori y Produzione di
documenti redatti in lingua straniera y Obbligo di
traduzione y Sussistenza y Fattispecie relativa a
compagnia di assicurazione di soggetto danneggia-
to in seguito a sinistro stradale che aveva chiesto
di surrogarsi a quest’ultimo nei confronti dei re-
sponsabili, producendo documenti in lingua tede-
sca a dimostrazione delle somme versate al pro-
prio assicurato a titolo di assicurazione contro gli
infortuni.
. Quando le prove documentali offerte dalle parti risulti-
no redatte in lingua straniera, il giudice ha due possibi-
lità: o ricorrere alle proprie conoscenze linguistiche per
tradurre il documento e valutarne la rilevanza e l’atten-
dibilità; oppure nominare un traduttore ai sensi dell’art.
123 c.p.c.. Ne consegue che il giudice non può rif‌iutarsi
di esaminare una prova documentale sol perché non tra-
dotta. (Nella fattispecie la compagnia di assicurazione di
soggetto danneggiato in seguito a sinistro stradale aveva
chiesto di surrogarsi a quest’ultimo nei confronti dei re-
sponsabili, producendo documenti in lingua tedesca a
dimostrazione delle somme versate al proprio assicurato
a titolo di assicurazione contro gli infortuni) (Mass. Re-
daz.) (c.p.c., art. 122; c.p.c., art. 123) (1)
(1) Principio ripreso da Cass. civ. 23 febbraio 2011, n. 4416, in
Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna che sottolinea come il prin-
cipio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall’art. 122
c.p.c., si riferisca agli atti processuali in senso proprio e non anche ai
documenti esibiti dalle parti.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT