Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 18 febbraio 2015, n. 3283

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
3 - Conseguentemente il ricorso va rigettato.
4 - Nulla, inf‌ine, è dovuto per le spese di giudizio, aven-
do lo Zeoli presentato dichiarazione per l’esenzione dalle
spese processuali ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel
testo introdotto dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art.
42, comma 11, convertito con modif‌icazioni, nella L. 24
novembre 2003, n. 326. (Omissis)
Corte di Cassazione CiVile
sez. Vi, ord. 18 Febbraio 2015, n. 3283
pres. FinoCChiaro – est. barreCa – riC. paganelli (aVV. Caponetti) C.
equitalia sud s.p.a.
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Violazioni del Codice della strada y Cartella esat-
toriale y Opposizione all’esecuzione y Competenza
per materia del giudice di pace y Ambito applicativo
y Fondamento.
. La cognizione in materia di opposizione all’intimazione
di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie per violazioni del codice della stra-
da, conf‌igurata come opposizione all’esecuzione, spetta
alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai
criteri di competenza per materia stabiliti dall’art. 7 del
D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione
relativa all’opposizione al verbale di accertamento ed
alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora
venga fatto valere un precedente giudicato di annulla-
mento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta
comunque il diritto dell’agente della riscossione di pro-
cedere esecutivamente ai sensi dell’art. 615 cod. proc.
civ. (c.p.c., art. 7; c.p.c., art. 42; c.p.c., art. 615; d.l.vo 1
settembre 2011, n. 150, art. 7) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. civ. ord. 16 ottobre 2014, n.
21914, in questa Rivista 2015, 296.
sVolgimento del proCesso e motiVi della deCisione
1. - Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 29 gennaio
2014, dichiarava la propria incompetenza per materia a co-
noscere l’opposizione, proposta da Elvira Paganelli avver-
so l’intimazione di pagamento conseguente all’irrogazione
di sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada (per l’importo complessivo di € 376,65) e rimetteva
le parti dinanzi al Giudice di pace territorialmente com-
petente.
2. - Avverso l’ordinanza Elvira Paganelli propone rego-
lamento di competenza, con due motivi.
Gli intimati Equitalia Sud S.p.A. ed il Comune di Mon-
telibretti non si difendono.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte
in data 30 settembre 2014, con le quali ha chiesto il rigetto
del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
3. - Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione
dell’art. 38, dell’art. 101, 2° comma, dell’art. 183, 4° e 6°
comma, c.p.c., nonché dell’art. 111 e dell’art. 24 Cost.,
perchè il giudice del Tribunale di Tivoli avrebbe deciso
d’uff‌icio la questione di competenza senza invitare le parti
a precisare le conclusioni e senza osservare il disposto del-
l’art. 101, comma secondo, c.p.c.; avrebbe inoltre violato
l’art. 183 c.p.c. perchè non avrebbe nemmeno concesso alle
parti i termini per il deposito di memorie e di repliche.
3.1. - Il motivo è infondato.
Risulta dallo stesso ricorso che Equitalia Sud s.p.a.,
convenuta dinanzi al Tribunale di Tivoli con opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dall’odierna ri-
corrente, nel costituirsi all’udienza di trattazione, propose
eccezione di incompetenza per materia del tribunale per
essere competente il Giudice di pace di Palombara Sabina;
che il giudice istruttore, a seguito di riserva, invitò parte
attrice a documentare la regolarità della notif‌icazione
dell’atto introduttivo al Comune di Montalbetti, rimasto
contumace; che all’udienza successiva le parti chiesero i
termini ex art. 183 c.p.c. ed il giudice si riservò; che sciol-
se la riserva emettendo l’ordinanza oggetto del presente
regolamento.
3.2. - Orbene, è vero che, come rilevato dalla ricorren-
te, la parte opposta era oramai decaduta dalla proponi-
bilità dell’eccezione di incompetenza ai sensi dell’art. 38,
comma 1°, c.p.c., ma è pur incontestabile che, trattandosi
di incompetenza per materia, il giudice ben poteva rile-
varla, così come l’ha rilevata, d’uff‌icio, purché non oltre
l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
Il giudice istruttore del Tribunale di Tivoli ha rispetta-
to la regola dettata dall’art. 38, comma 3°, c.p.c., perchè
quando ha rilevato la propria incompetenza per materia
non era stata ancora superata la fase processuale di
trattazione di cui all’art. 183 c.p.c.. Infatti, come risulta
anche dal ricorso, il giudice si era limitato a verif‌icare la
regolarità del contraddittorio (nei confronti del Comune
contumace) ed a disporre un rinvio, da intendersi effet-
tuato ai sensi del primo comma dello stesso art. 183 c.p.c..
All’udienza, f‌issata sempre per il compimento delle attivi-
tà di cui a questa norma, pur avendo le parti richiesto la
concessione dei termini di cui al comma sesto, il giudice
non li aveva concessi, riservando la decisione.
Pertanto, quando ha emesso l’ordinanza con la quale
ha dichiarato la propria incompetenza, il processo era
ancora nella fase della trattazione.
3.3. - Non rileva che il giudice istruttore non abbia indi-
cato alle parti la questione rilevabile d’uff‌icio, sia perché
la relativa previsione di cui all’art. 183 c.p.c. non è assistita
da sanzione processuale sia perchè, nel caso di specie, la
questione di competenza era stata oggetto del dibattito
processuale (in quanto posta, pur se tardivamente, dalla
parte convenuta).
Nemmeno rileva che il giudice non abbia invitato le
parti a precisare le conclusioni sulla questione di compe-
tenza, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., poiché col provvedimen-
to impugnato ha rilevato la propria incompetenza.
Al riguardo è suff‌iciente richiamare il principio, che
qui si ribadisce, per il quale, in una controversia instau-
rata dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.
69, la pronuncia con ordinanza soltanto sulla competenza

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