Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 18 febbraio 2015, n. 3292

Pagine523-525
523
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
di cui all’art. 213, comma 4, c.d.s. e non anche il delitto
di cui all’art. 334 c.p., atteso che la norma sanzionatoria
amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale,
con la conseguenza che il concorso tra le predette norme
deve ritenersi solo apparente (sez. un. 28 ottobre 2010 n.
1963, De Lorenzo).
3. Ciò che invece integra senz’altro il reato di cui all’art.
334 c.p. è il deterioramento del mezzo. Tuttavia la relativa
condotta è punita esclusivamente a titolo di dolo, onde è
necessario dimostrare che l’agente abbia volontariamente
deteriorato la cosa sequestrata. Nel caso di specie, risulta
dalla motivazione della sentenza impugnata che il dan-
neggiamento del veicolo costituì conseguenza del sini-
stro stradale, con collisione dell’auto sottoposta a vincolo
reale con un furgone. Il danneggiamento, dunque, anche
nell’ipotesi in cui la responsabilità del sinistro sia da ascri-
versi ad una condotta di guida negligente, imprudente,
imperita o inosservante delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, da parte dell’imputata, è di natura
colposa. Il deterioramento, pertanto, non derivando da
una condotta sorretta da dolo, non integra gli estremi del
reato di cui all’art. 334 c.p. Esso non rientra nemmeno
nell’ambito di applicabilità della norma incriminatrice
di cui all’art. 335 c.p., poiché tale disposizione contempla
soltanto la distruzione, la dispersione, la sottrazione e la
soppressione: non il deterioramento. Quest’ultimo evento
non può dunque essere ricompreso nel paradigma delinea-
to dalla norma incriminatrice in esame, se non a prezzo
di inammissibili analogie in malam partem. Esso è quindi
penalmente irrilevante.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza
rinvio perchè il fatto non costituisce reato. (Omissis)
Corte di Cassazione CiVile
sez. Vi, ord. 18 Febbraio 2015, n. 3292
pres. Curzio – est. marotta – riC. zeoli (aVV. tedino) C. inail (aVV.ti
romeo e puglisi)
Previdenza e assistenza (Assicurazioni socia-
li) y Inail y Infortunio y In itinere y Indennizzabilità
y Limiti y Rischio elettivo y Valutazione y Criteri y
Violazione di norme fondamentali del Codice della
strada y Conf‌igurabilità.
. In tema di infortunio “in itinere”, il rischio elettivo
che ne esclude l’indennizzabilità deve essere valutato
con maggiore rigore rispetto a quello che si verif‌ichi
nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto
comprende comportamenti del lavoratore infortunato
di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma
semplicemente contrari a norme di legge o di comune
prudenza. Ne consegue che la violazione di norme
fondamentali del codice della strada può integrare,
secondo la valutazione del giudice di merito, un ag-
gravamento del rischio tutelato talmente esorbitante
dalle f‌inalità di tutela da escludere la stessa. (d.p.r. 30
giugno 1965, n. 1124, art. 2; d.l.vo 23 febbraio 2000, n.
38, art. 12) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 29 luglio 2009, n. 17655, in questa
Rivista 2010, 233.
sVolgimento del proCesso e motiVi della deCisione
1 - Considerato che è stata depositata relazione del
seguente contenuto:
«Con ricorso al Tribunale di Campobasso, Antonio Se-
bastiano Zeoli, coltivatore diretto, titolare di un’azienda
di allevamento in Cercemaggiore, conveniva in giudizio
l’I.N.A.I.L. al f‌ine di sentir accertare che l’infortunio oc-
corsogli in data 25 agosto 2005 mentre era alla guida della
propria auto diretto a raggiungere un’azienda agricola di
Sepino, fosse da riconoscersi quale infortunio in occasio-
ne di lavoro e conseguentemente per sentire condannare
l’Istituto alla liquidazione della rendita dovuta per legge.
Il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda ritenen-
do che l’infortunio si fosse verif‌icato per rischio elettivo
cui lo Zeoli si era volontariamente esposto mentre era alla
guida della propria auto. La decisione veniva confermata
dalla Corte di appello di Campobasso. Riteneva la Corte
territoriale che l’appellante non avesse fornito la prova
della diretta eziologia causale dell’evento infortunio ed in
ogni caso che, come correttamente rilevato dal Tribunale,
l’incidente fosse stato patito dallo Zeoli per sua colpa, con-
sistita nell’aver provocato una violenta collisione con altra
autovettura proveniente dalla opposta direzione di marcia
dopo aver eseguito una manovra di sorpasso su un tratto
di strada che tale condotta vietava, in prossimità di una
curva e tenendo una velocità non adeguata alle condizioni
stradali. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione An-
tonio Sebastiano Zeoli aff‌idandosi a tre motivi cui resiste
l’I.N.A.I.L. con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 210 della legge
n. 1124/1965 come modif‌icato dall’art. 12 del D.L.vo n.
38/2000 nonché vizio motivazionale. Lamenta l’erroneità
della pronuncia sul punto della rilevanza della colpa e
della ritenuta sussistenza del c.d. rischio elettivo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 416
c.p.c. nonché vizio motivazionale. Sostiene che i giudici
di appello (così come il Tribunale) nell’indagare in ordine
alla condotta colposa dello Zeoli nella guida del veicolo
avrebbero pronunciato ultra petita posto che l’I.N.A.I.L.
non aveva sollevato alcuna eccezione al riguardo.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione
dell’art. 360, n. 5, c.p.c.. Si duole della illogica, erronea,
omessa ed insuff‌iciente valutazione delle risultanze pro-
batorie ed in particolare del fascicolo della Procura della
Repubblica di Benevento e degli esiti della prova testimo-
niale.
I primi due motivi sono manifestamente infondati oltre
a presentare prof‌ili di inammissibilità (rendendo così su-
perf‌luo l’esame del terzo motivo).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT