Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 5 maggio 2015, n. 8918

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
Legittimità
Corte di Cassazione CiVile
sez. Vi, ord. 5 maggio 2015, n. 8918
pres. bianChini – est. sCalisi – riC. gallo (aVV. gobbi) C. preFetto di
torino
Spese giudiziali civili y Compensazione y Acco-
glimento della domanda in appello y Compensazio-
ne sulla base della peculiarità della fattispecie y
Violazione dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c.
y Sussistenza y Fattispecie in tema di violazione
dell’art. 176 c.s. accertata mediante dispositivo di
rilevamento a distanza.
. L’esigenza della specif‌ica motivazione prevista dal-
l’art. 92 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre
2005, n. 263 art. 2, comma 1 lett. a), non è soddisfatta
quando la compensazione si basi sulla “peculiarità
della fattispecie”, in quanto tale formula è del tutto
criptica e non consente il controllo sulla congruità
delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua
decisione. (Nella fattispecie la S.C. ha accolto il ricorso
di automobilista che, pur vittorioso in grado d’appello
per violazione dell’art. 176 c.s. accertata mediante di-
spositivo di rilevamento a distanza, si era, tuttavia, vi-
sto compensare le spese di lite) (Mass. Redaz.) (c.p.c.,
art. 92; nuovo c.s., art. 176) (1)
(1) Principio ripreso da Cass. civ. 18 dicembre 2007, n. 26673, in
Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
sVolgimento del proCesso e motiVi della deCisione
Rilevato che il Consigliare designato, Dott. A. Scalisi,
ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p. c., la proposta
di def‌inizione del giudizio: “Preso atto che: G.C. proponeva
appello avverso la sentenza n. 10214 del 2010 con la quale
il Giudice di pace di Torino accoglieva unicamente la do-
manda di contenimento della sanzione al minimo edittale
e respingeva un’opposizione ad un’ordinanza-ingiunzione
con la quale il Prefetto di Torino aveva confermato un
verbale elevato dalla Polizia Stradale della medesima
città per presunta violazione dell’art. 176 C.d.S. accertata
attraverso il dispositivo per il rilevamento a distanza. Il
ricorrente aveva interposto appello, lamentando che il
giudice di pace non aveva riconosciuto che in mancanza
di documentazione video-fotograf‌ica attraverso la quale
desumere che l’occupazione e/o percorrenza della corsia
di emergenza da parte del veicolo del ricorrente fosse
stata effettivamente abusiva.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3865 del 2013,
verif‌icata accuratamente l’assenza di qualsivoglia produ-
zione documentale da parte del prefetto nel corso del pri-
mo grado del giudizio accoglieva l’appello stante la totale
mancanza di prove della responsabilità dell’opponente.
Riteneva, tuttavia, di compensare le spese, attesa la pecu-
liarità della fattispecie.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da
G.C. per un motivo.
Il prefetto intimato in questa sede non ha svolto alcuna
attività giudiziale.
Considerato che:
1. - Con l’unico motivo G.C. lamenta la violazione degli
artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., nonché
insuff‌iciente e/o illogica motivazione circa un punto deci-
sivo della controversia prospettato da una delle parti, (art.
360 nr. 3, 4, 5 c.p.c. Secondo il ricorrente il riferimento alla
peculiarità della fattispecie cui fa riferimento il Tribunale
di Torino per giustif‌icare la compensazione delle spese
giudiziali non sarebbe una motivazione suff‌iciente e/o
logica per addivenire ad una compensazione delle spese
di una lite che di fatto si sarebbe persino potuta evitare
se il comportamento processuale del prefetto fosse stato
conforme ai doveri di lealtà e probità tra le parti, sancito
dall’art. 88 c.p.c.
1.1. - Il motivo è fondato.
Va premesso che l’art. 92, comma 2, nuovo testo, di-
spone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in
parte, se vi è soccombenza reciproca o altri giusti motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione. Nel caso in
esame la formula adottata dalla corte di merito è del tutto
criptica, perché il riferimento alla “peculiarità della fatti-
specie” non può che essere letto come un richiamo delle
vicende di causa nel loro insieme, non meglio indicate.
Essa non consente, dunque, il controllo sulla motivazione
e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fonda-
mento della sua decisione, ragioni che la novella legisla-
tiva impone che siano “esplicitamente” indicate (Cass., n.
26673 del 2007). Prima, ancora, che di difetto di motiva-
zione, nel caso di specie è questione di violazione di legge,
correttamente denunciata dalla ricorrente.
Né potrebbe sostenersi che la motivazione sulla sta-
tuizione di compensazione dovrebbe essere desunta dal
complesso del provvedimento nel quale quella statuizione
è inserita, giacché in tal modo all’esplicita motivazione
richiesta dall’art. 92 c.p.c., comma 2, alla valutazione del
giudice del merito verrebbe impropriamente a sostituirsi
quella del giudice di legittimità, trattandosi, per l’appun-
to, di un onere di motivazione richiesto come condizione
di legittimità della statuizione di compensazione e specif‌i-
camente gravante sul giudice di merito.

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