Corte di cassazione civile sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26367

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione ciVile
sez. iii, 16 dicembre 2014, n. 26367
pres. berruti – est. Vincenti – p.m. corasaniti (diff.) – ric. scalise (aVV.
carnoVale scalzo) c. eni s.p.a. ed altri (aVV. alleGrini)
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Lettura costituzionalmente orientata y Princi-
pio informatore della materia y Conf‌igurabilità y
Conseguenze in tema di giudizio di equità y Danno
non patrimoniale per lesione di diritti costituzio-
nalmente inviolabili y Ristoro y Condizioni y Fatti-
specie relativa ai danni asseritamente derivanti
dal disagio provocato dalla lunga attesa, di oltre
sei ore, in una piazzola autostradale per il guasto
del mezzo correlato al rifornimento del carburante
rivelatosi inidoneo.
. In tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra
i principi informatori della materia, ai quali è tenuto
ad uniformarsi il giudice di pace nel giudizio di equità,
quello di cui al disposto dell’art. 2059 cod. civ., il qua-
le, secondo una lettura costituzionalmente orientata,
non disciplina un’autonoma fattispecie di illecito, pro-
duttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella
prevista dall’art. 2043 cod. civ., ma regola i limiti e le
condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimo-
niali, tra cui va annoverata la necessità - anche in caso
di lesione di diritti costituzionali inviolabili, presieduti
dalla tutela minima risarcitoria - che la lesione sia
grave e che il danno non sia futile. (Nella specie, la
S.C. confermando la sentenza impugnata, ha rigettato
la domanda di risarcimento dei danni asseritamente
derivanti dal disagio provocato all’attrice dalla lunga
attesa, di oltre sei ore, in una piazzola autostradale
per il guasto del mezzo correlato al rifornimento del
carburante rivelatosi inidoneo, dovendo tali pregiudizi
ricondursi a quegli sconvolgimenti della vita quotidia-
na ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria). (c.c.,
art. 2043; c.c., art. 2059) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 9 aprile 2009, n. 8703, in Ius&Lex
dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
sVolGimento del processo
1. - Con sentenza resa pubblica il 24 gennaio 2011, il
Tribunale di Lamezia Terme, in accoglimento dell’appello
proposto da Eni S.p.A. ed in riforma dell’impugnata deci-
sione del Giudice di pace di Maida, rigettava la domanda
originariamente proposta da Patrizia Scalise al f‌ine di ot-
tenere il risarcimento del danno non patrimoniale asseri-
tamente patito da quest’ultima “per il ritardo di sei ore, e
la sua conseguente attesa, verif‌icatosi a seguito del guasto
del mezzo sul quale viaggiava, correlato al rifornimento di
carburante rivelatosi inidoneo”.
1.1. - Il Tribunale respingeva, anzitutto, l’eccezione di
inammissibilità dell’appello per difetto di idonea procura
alle liti, assumendo che “il richiamo - contenuto nel rela-
tivo mandato processuale ... - alla Delib. del consiglio di
amministrazione dell’Eni S.p.A.” soddisfaceva “il requisito
di forma, equivalente alla spendita di qualità di legale rap-
presentante del soggetto, astrattamente idonea a conferire
il potere di rappresentanza anche processuale dell’ente”,
non richiedendosi all’uopo formule sacramentali. Dalla
anzidetta delibera si evinceva, infatti, che il consiglio di
amministrazione dell’Eni, in data 3 agosto 2007, nel confe-
rire al direttore generale Caridi il potere di rappresentanza
della società dinanzi all’autorità giudiziaria, “ha fatto pro-
pria la volontà dell’amministratore delegato della stessa
società e del Presidente del medesimo CDA, quali organi
cui compete ex lege proprio la rappresentanza dell’ente
societario”. Peraltro, la delega anzidetta conferita al diret-
tore generale, “siccome avallata dagli organi competenti,
appare conforme alle regole dell’ordinamento interno
dell’ente previste dalle disposizioni statutarie”.
1.2. - Il giudice di secondo grado riteneva, quindi, am-
missibile e fondato l’appello in relazione alla violazione,
da parte del primo giudice, dei principi informatori della
materia in tema di danno non patrimoniale, ex art. 2059
c.c., alla stregua del “pronunciamento” delle Sezioni Unite
civili con le sentenze del 2008, secondo cui detta norma
è di rinvio ai casi previsti dalla legge “ovvero ai diritti co-
stituzionali inviolabili presieduti dalla tutela minima ri-
sarcitoria”, dovendo la rilevanza costituzionale riguardare
l’interesse leso, la relativa lesione essere grave ed il danno
non essere “meramente immaginario”.
Nella specie, era assente “un’ingiustizia costituzio-
nalmente qualif‌icata...risultando, piuttosto, la ritenuta
lesione del disagio provocato all’attrice dalla lunga attesa
di oltre sei ore nella piazzola dell’autostrada TO-PC...insu-
scettibile di essere monetizzata, dovendosi invece ricon-
durre in quegli sconvolgimenti della quotidianità consi-
stenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro
tipo di insoddisfazione (oggetto delle c.d. liti bagatellari)
ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria”. Il Giudice
di pace di Maida aveva, quindi, violato detti principi in-
formatori della materia, “avendo inteso fondare il diritto
al risarcimento del danno lamentato in conseguenza dello
spiacevole occorso sull’art. 2 Cost. “, che, invece, proprio
in forza del principio di solidarietà di cui è espressivo, con-
duceva “a giustif‌icare il disagio, contenuto nel tempo del-
l’attesa da parte dei malcapitati passeggeri, in virtù della
tolleranza dovuta, entro certi limiti, fra i consociati”.
1.3. - Peraltro - soggiungeva il tribunale - il giudice di
primo grado aveva “recepito asetticamente l’assunto di-
fensivo di parte attrice”, sebbene quest’ultima non avesse
provato non già i fatti di causa “la cui ricostruzione l’Eni
non ha neanche contestato”), bensì “l’asserita sussistenza
della lesione di interessi di rilievo costituzionale e la re-
sponsabilità (contestata) da parte dell’Eni nella causazio-
ne dei danni alla persona in questione”, dovendosi anche
nel giudizio secondo equità “allegare e provare, se del caso
in via presuntiva, gli elementi costitutivi e le circostanze
di fatto del danno non patrimoniale”, che non è “una con-
seguenza automatica dell’illecito”.
2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Patrizia
Scalise sulla base di otto motivi.

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