Corte di cassazione civile sez. II, 31 dicembre 2014, n. 27559

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
LEGITTIMITÀ
3.2.5. Il quinto vizio logico della motivazione è consi-
stito nella valutazione parziale degli indizi.
La Corte d’appello ha escluso che al momento del sini-
stro la vittima fosse stata colta da un turbamento psichico
tale da impedirle di rilevare la targa del veicolo investitore.
In questo modo, però, la Corte di merito non ha considera-
to che non solo un trauma psichico, ma anche la semplice
ambascia, o lo spavento, o l’irresolutezza provocata da un
evento imprevisto possono avere inibito alla persona inve-
stita la prontezza di spirito di identif‌icare l’investitore.
L’impossibilità incolpevole di identif‌icazione infatti,
per quanto detto, non consiste solo nell’incoscienza o
nell’incapacità di intendere e di volere, ma può consistere
anche soltanto in una diff‌icoltà soggettiva legata al tempe-
ramento od al carattere.
Sicchè sarebbe stato onere del giudice di merito spie-
gare perchè un investimento da parte di un autoveicolo,
nella specie, avrebbe dovuto lasciare imperturbabile la
vittima.
3.2.6. Il sesto vizio della motivazione è il più grave: la
violazione del canone logico della negazione.
Come noto, dati due enunciati “A” e “B”, essi si dico-
no legati dal rapporto di negazione logica se “A” è falso
quando “B” sia vero, e viceversa.
La Corte d’appello, per rigettare la domanda attorea,
ha così ragionato:
(a) dopo l’investimento la vittima dichiarò di star
bene;
(b) se stava bene, poteva identif‌icare la targa del vei-
colo investitore;
(c) ergo, il non averlo fatto è condotta negligente che
esclude il diritto al risarcimento.
Dunque la Corte d’appello mostra di ritenere sussisten-
te un vincolo di negazione logica tra il benessere della
vittima e la negligenza: se stava bene poteva identif‌icare;
se stava male no.
Così argomentando, la sentenza impugnata ha stabilito
un nesso di esclusione necessaria tra due concetti che tra
loro non si escludevano affatto.
Infatti, poichè è la stessa corte ad ammettere che la
vittima ha comunque documentato l’esistenza di lesioni
personali, non poteva escludersi che i disturbi per la vitti-
ma fossero insorti, come non di rado accade, a distanza di
qualche ora o qualche giorno dall’investimento.
In questo caso, ovviamente, nessuna responsabilità
potrebbe addebitarsi a chi lasci andar via l’automobilista
investitore, ritenendo senza colpa di star bene, perchè i
sintomi del trauma non si sono ancora manifestati.
Ne consegue che, a fronte d’una documentata lesione
della salute, l’alternativa logica sarebbe dovuta essere:
- o la vittima al momento del fatto riteneva in buona
fede di star bene; ed in questo caso, poichè le lesioni sono
indubitabilmente emerse, la scelta della sig.a Jovanovic
di consentire all’automobilista di allontanarsi non poteva
ritenersi negligente;
- ovvero la vittima al momento del fatto stava effettiva-
mente male; ed in questo caso il malessere doveva ritener-
si una causa suff‌iciente ad escludere una sua negligenza
per la mancata tempestiva identif‌icazione del veicolo
investitore.
3.3. La sentenza deve dunque essere cassata anche sot-
to questo prof‌ilo, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste
in diversa composizione, la quale nel riesaminare il caso
sanerà le mende motivazionali della sentenza impugnata,
e quindi:
(a) ove ritenga di non dare credito all’unico testimone
escusso, spiegherà da quali circostanze abbia tratto tale
convinzione, precisando per quali ragioni debbano rite-
nersi gravi, precise e concordanti;
(b) indicherà da quali fonti di prova abbia tratto la
convinzione che il responsabile sostò un tempo suff‌iciente
per consentire alla vittima di memorizzare la targa del
veicolo, e per quali ragioni le condizioni soggettive della
vittima non le impedivano questa prontezza di spirito;
(c) eviterà di ritenere in colpa la persona investita da
un autoveicolo per il solo fatto di non aver adottato artif‌izi
(ad es., rispondere “sto male” quando ciò non sia vero)
per trattenere sul luogo del fatto l’investitore, quando non
aveva ragione per temere che si allontanasse;
(d) valuterà se, alla luce della documentazione sanita-
ria, al momento del fatto la vittima possa avere ritenuto in
buona fede di non avere bisogno di aiuto, per essere i sin-
tomi manifestatisi in modo grave solo successivamente.
4. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate
dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.
(Omissis)
corte di cassazione ciVile
sez. ii, 31 dicembre 2014, n. 27559
pres. oddo – est. manna – p.m. celentano (conf.) – ric. triVelli (aVV.
zannier) c. prefettura utG udine (aVV. Gen. stato)
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Adozione con riferimento alle “altre ipotesi di
reato” di cui all’art. 223, terzo comma, c.s. y Atto
dovuto y Accertamento degli elementi costitutivi
del reato o indagine sull’elemento psicologico del-
l’agente y Esclusione y Fattispecie in tema di omis-
sione di soccorso.
. Il provvedimento di sospensione della patente previ-
sto dall’art. 189 cod. strada, adottato in relazione alle
“altre ipotesi di reato” ex art. 223, terzo comma, cod.
strada, tra cui quella di omissione di soccorso, costitui-
sce misura provvisoria di polizia volta cautelarmente
ad impedire che il conducente costituisca fonte di pe-
ricolo per la circolazione in previsione dell’irrogazione
della sanzione della sospensione o della revoca della
patente, sicché integra gli estremi dell’atto dovuto, la
cui discrezionalità è limitata alla durata della misura
e che prescinde dall’accertamento degli elementi co-
stitutivi del reato e da ogni indagine sull’elemento psi-
cologico, dovendo l’autorità amministrativa verif‌icare
soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle

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