Corte di cassazione civile sez. I, 11 febbraio 2015, n. 2656

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giur
5/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
che il verbale di accertamento dell’infrazione debba con-
tenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità
del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a
controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al
contrario, l’eff‌icacia probatoria di qualsiasi strumento di
rilevazione elettronica perdura sino a quando non risul-
tino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze
allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto
di costruzione, installazione o funzionalità dello strumen-
to stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare
funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso con-
trario, su considerazioni di tipo meramente congetturale,
connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manu-
tenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’eff‌i-
cacia ex art. 142 c.d.s. (cfr. Cass. 25 giugno 2008 n. 17361
con riferimento alla violazione dei limiti di velocità, ma
con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica
di questa violazione).
Con specif‌ico riferimento alla violazione dell’art. 146,
comma 3 c.d.s. (avere proseguito la marcia con semaforo
rosso) questa Corte ha già affermato che per effetto della
nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter, del
medesimo codice (introdotto dall’art. 4, comma 1 del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, , convertito, con modif‌iche, in L. 1
agosto 2003, n. 214), i documentatori fotograf‌ici delle in-
frazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo
ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni
riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle
infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in mo-
dalità completamente automatica, senza la presenza degli
agenti di polizia (Cass. 19 ottobre 2011 n. 21605).
Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo
grado ritenendo che fosse onere dell’amministrazione pro-
vare che fosse stata posta particolare attenzione al mon-
taggio del sistema con specif‌ica valutazione dell’idoneità
delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di
impiego e che fosse onere dell’amministrazione indicare le
modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo,
a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della
pretesa sanzionatoria.
La decisione è viziata in quanto il giudice di appello ha
ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto insuf-
f‌iciente, oltre che incongrua) che l’amministrazione fosse
gravata da un onere probatorio che la normativa invece
non richiede perchè l’elemento costitutivo della pretesa
sanzionatoria è la documentazione fotograf‌ica dell’infra-
zione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è
onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare
in concreto sotto quale prof‌ilo - l’apparecchiatura utiliz-
zata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o
di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e
come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla
rilevazione; inoltre il giudice di appello ha completamente
omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato
l’1 dicembre 2006, ossia poco più di due mesi prima della
rilevazione dell’infrazione (15 febbraio 2007), con il quale
era verif‌icato il regolare funzionamento e regolare instal-
lazione dell’apparecchiatura.
4. In conclusione il ricorso può essere trattato in ca-
mera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375
c.p.c. per essere dichiarato manifestamente fondato”.
Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la
proposta del relatore.
Ne discende l’accoglimento del ricorso per manifesta
fondatezza con la cassazione della sentenza impugnata
e rinvio, anche per la liquidazione delle spese dell’intero
procedimento, al Tribunale di Biella in persona di diverso
magistrato. (Omissis)
corte di cassazione ciVile
sez. i, 11 febbraio 2015, n. 2656
pres. salVaGo – est. lamorGese – p.m. pratis (diff.) – ric. anas ente
nazionale per la strada (aVV. Gen. stato) c. faGnoli federica ed altro
(aVV. ti ViGnoli, patrizi e foschi)
Strade y Autostrade y Distanza di rispetto y Fascia
di rispetto stradale y Nozione di ricostruzione y In-
dividuazione.
Fonti del diritto y Interpretazione degli atti
normativi y Analogica y Presupposti y Vuoto norma-
tivo y Necessità y Fattispecie in tema di distanze
delle costruzioni dalla sede stradale.
. La nozione di ricostruzione, ai f‌ini della salvaguardia
delle fasce di rispetto per l’edif‌icazione nei centri
abitati e delle distanze delle costruzioni dal conf‌ine
stradale, non deve essere tratta, analogicamente,
dalla normativa del codice civile in tema di distanze,
dettata a tutela della proprietà nei rapporti di vicinato,
bensì dal codice della strada e dal suo regolamento di
attuazione, le cui disposizioni mirano ad assicurare
l’incolumità dei conducenti dei veicoli e della popola-
zione residente vicino alle strade. Ne consegue che, ai
predetti f‌ini, rientrano nella citata nozione non solo gli
interventi di demolizione seguiti dalla realizzazione di
un’opera diversa, cioè difforme, per volumetria e sa-
goma, da quella preesistente, ma anche quelli attuati
mediante demolizione e successiva fedele riproduzione
del fabbricato originario, determinando anche questi
ultimi l’obiettivo insorgere o risorgere proprio di quel
pericolo che la normativa stradale ha inteso evitare.
(nuovo c.s., art. 18; d.l.vo 16 dicembre 1992, n. 495, art.
28; c.c., art. 879) (1)
. Il ricorso all’analogia è consentito dall’art. 12 delle
preleggi solo quando manchi nell’ordinamento una
specif‌ica disposizione regolante la fattispecie concreta
e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto
normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata
che aveva erroneamente fatto ricorso all’analogia,
avendo applicato i principi codicistici in tema di di-
stanze nelle costruzioni in una materia, come quella
delle costruzioni a conf‌ine della sede stradale, che è
speciale ed esaustivamente disciplinata dal codice

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