Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 20 ottobre 2014, n. 22191

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giur
5/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Orbene, nel caso di specie la determinazione della
esatta velocità di marcia della O., sulla quale insiste
l’esponente, non é in alcun modo circostanza decisiva
perché i giudici di merito non hanno ascritto all’imputata
di aver mantenuto una velocità superiore a quella imposta
nel tratto di strada (50 km/h) ma a quella, ben minore,
resa necessaria dalla contingente scarsa visibilità. Ha in-
fatti affermato la Corte di Appello che la O. avrebbe dovuto
procedere “quasi a passo d’uomo”.
4.2. Il caso fortuito consiste in quell’avvenimento im-
previsto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso
nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nem-
meno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica
dell’agente (sez. IV, sentenza n. 6982 del 19 dicembre
2012, D’Amico, Rv 254479). Come è stato precisato in al-
tra occasione, il caso fortuito si verif‌ica quando sussiste
il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento,
ma fa difetto la colpa, in quanto l’agente non ha causato
l’evento per sua negligenza o imprudenza; questo, quindi,
non è, in alcun modo, riconducibile all’attività psichica del
soggetto. Ne consegue che, qualora una pur minima colpa
possa essere attribuita all’agente, in relazione all’evento
dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l’ap-
plicabilità della disposizione di cui all’art. 45 c.p. (sez. IV,
sentenza n. 19373 del 15 marzo 2007, Mollicone e altro,
Rv 236613).
La sentenza impugnata, nonostante l’inappropriato ri-
chiamo alla necessità dell’assenza di una relazione mate-
riale tra agente ed evento, ha fatto corretta applicazione
di tali principi.
Infatti, la Corte di Appello ha giudicato che, sulla
scorta degli elementi acquisiti al processo, dovesse esclu-
dersi che la O. non avesse avuto la possibilità di avvistare
preventivamente il fumo, tenuto conto dell’andamento
rettilineo della strada e l’assenza di ulteriori ostacoli alla
visibilità. Ha pertanto colto nella condotta dell’imputata
la colpa consistita nell’aver comunque mantenuto una
velocità inadeguata.
La censura dell’esponente, per il quale la O. non potè
avvistare il fumo perché immessasi sul rettilineo prove-
niente da una curva attiene al merito e risulta diretta a
veder avallata da questa Corte una inammissibile rico-
struzione alternativa dell’avvenimento.
4.3. Le doglianze che si muovono al trattamento
sanzionatorio delineato dai giudici di merito trovano ori-
gine nel convincimento che i fatti si siano svolti in termini
non coincidenti con quelli def‌initi dalla ricostruzione
giudiziaria. Ne consegue che, caduto tale presupposto,
quelle censure risultano manifestamente infondate.
Quanto alla incompatibilità logica tra la concessione
della sospensione condizionale della pena ed il diniego
delle attenuanti generiche, essa va esclusa, trattandosi
di istituti che svolgono funzioni diverse, sulla scorta di
presupposti differenti (sez. I, sentenza n. 6603 del 24 gen-
naio 2008, P.G. in proc. Stumpo, Rv 239131). Le attenuanti
generiche hanno lo scopo di adeguare la pena al fatto ed
al suo autore, permettendo la valorizzazione in chiave
commisurativa di elementi - solitamente storicamente già
realizzatisi - non positivizzati dalle norme che prevedono
circostanze attenuanti. La sospensione condizionale della
pena richiede un giudizio prognostico sul comportamen-
to che in futuro il reo potrà tenere, al f‌ine di evitare che
l’esperienza della carcerazione possa produrre effetti
deteriori, laddove già la sola minaccia di esecuzione della
pena appare suff‌iciente a precludere la recidiva.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la
ricorrente condannata al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
I
corte di cassazione ciVile
sez. Vi, 3 marzo 2015, n. 4255
pres. petitti – est. parziale – ric. comune di salussola (aVV. miraGlia) c. G.p.
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Passaggio
con luce semaforica rossa y Rilevazione mediante
Vista Red y Verbale non contenente l’attestazione
della funzionalità dello strumento di rilevazione
elettronica y Validità y Documentazione fotograf‌ica
y Suff‌icienza
. Il verbale di accertamento della violazione del pas-
saggio con impianto semaforico a luce rossa, rilevata
mediante apparecchiatura Vista Red, è valido anche
se non contiene l’attestazione della funzionalità dello
strumento di rilevazione elettronica, la cui eventuale
difformità rispetto ai requisiti previsti dal decreto di
omologazione deve essere provata dall’opponente, atte-
so che elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria
è la sola documentazione fotograf‌ica dell’infrazione
rilevata con l’apparecchiatura omologata. (Mass. Re-
daz.) (nuovo c.s., art. 146; c.c., art. 2697) (1)
II
corte di cassazione ciVile
sez. Vi, ord. 20 ottobre 2014, n. 22191
pres. bianchini – est. proto – ric. comune di salussola (aVV. miraGlia)
c. commerciale beVande e affini bea s.r.l.
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Viola-
zione del divieto di prosecuzione della marcia con
luce semaforica rossa y Onere della prova a carico
dell’amministrazione y Funzionalità dell’impianto
y Esclusione y Documentazione fotograf‌ica y Suff‌i-
cienza.
. In tema di violazioni del codice della strada, il verbale
di accertamento dell’inosservanza del divieto di prose-
guire la marcia con impianto semaforico a luce rossa
è valido anche se non contiene l’attestazione della

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