Corte di cassazione civile sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21272

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giur
4/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Si dolgono che la Corte territoriale non abbia tenuto
conto che il ritardo con cui era stato pagato il premio an-
dava “qualif‌icato mancato pagamento incolpevole, che non
da luogo a sospensione della garanzia” (e ciò in quanto
non era stato contestato dalle controparti che tale ritardo
era dipeso dal fatto che, essendo stato richiesto un premio
superiore a quello che l’assicurato riteneva dovuto, vi era
stata la necessità di “attendere un accertamento a tal pro-
posito da parte della compagnia assicuratrice”) e - altresì
- che non abbia considerato che, ricevendo il pagamento
in data 25 gennaio 2002, la Milano Assicurazioni aveva ma-
nifestato una “tacita volontà di rinuncia alla sospensione
del contratto assicurativo”, desumibile anche dal fatto che
il certif‌icato rilasciato dall’assicuratore copriva il periodo
f‌ino al 28 giugno 2002, con validità semestrale, di talché “il
periodo di copertura assicurativa comprendeva il periodo
dal 29 dicembre 2001 al 28 giugno 2002, rientrandovi quin-
di anche il giorno dell’incidente”.
2. Sul punto, la Corte territoriale ha osservato che era
pacif‌ico che il pagamento del premio (successivo al primo
o alla prima rata di esso) era avvenuto lo stesso giorno del
sinistro (dando atto che i Carabinieri intervenuti avevano
constatato la presenza del certif‌icato e del relativo contras-
segno), ma ha ritenuto che, non indicando detto certif‌icato
“una data diversa di decorrenza della copertura”, questa non
poteva “che coincidere con quella prevista dall’art. 2901 c.c.,
comma 1”; ha aggiunto che, “peraltro, la rinuncia agli effetti
della sospensione deve manifestarsi attraverso specif‌iche
ed univoche espressioni da parte dell’assicuratore che non
possono limitarsi all’accettazione del pagamento”.
3. Premesso che il punto nodale della censura è costi-
tuito dall’individuazione del momento di decorrenza della
riattivazione della copertura assicurativa a seguito del
pagamento del premio avvenuto dopo un periodo di sospen-
sione ex art. 1901 c.c., comma 2, deve rilevarsi che la Corte
territoriale ha fatto buon governo dell’orientamento conso-
lidato di questa Corte secondo cui “in tema di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla cir-
colazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al
pagamento del primo premio (o della relativa prima rata)
di cui all’art. 1901 c.c., comma 2, l’effetto sospensivo dell’as-
sicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il
quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente
cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e
non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicu-
rativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato,
trovando applicazione analogica la disposizione del comma
1 del medesimo articolo - dettata per l’ipotesi del mancato
pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo
cui l’assicurazione resta sospesa f‌ino alle ore ventiquattro
del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato
pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni
quindici di cui all’art. 1901 c.c. (espressamente richiamato
nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7), per il sinistro
verif‌icatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia as-
sicurativa non è operante” (Cass. n. 13545/2006, conforme a
Cass. n. 812/1991 e a Cass. n. 2092/1985).
4. Del pari in linea con la giurisprudenza di questa
Sezione è la conclusione della Corte di appello circa l’irri-
levanza dell’accettazione del pagamento tardivo, che “non
costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia as-
sicurativa, ma impedisce solo la risoluzione del contratto”
(Cass. n. 5944/2014).
5. Del tutto inammissibili risultano, inf‌ine, le censure
formulate ex art. 360 c.p.c., n. 5, che non individuano spe-
cif‌ici vizi motivazionali, ma sono volte - in buona sostanza
- a sollecitare un apprezzamento della condotta della com-
pagnia assicuratrice di segno opposto a quello compiuto
dalla Corte territoriale (che pure trova fondamento nel-
l’orientamento di questa Corte richiamato al punto 4).
6. Il ricorso va pertanto rigettato. (Omissis)
corte di cassazione civile
sez. vi, 8 ottobre 2014, n. 21272
pres. petitti – est. falaschi – ric. schiefer (avv. gebhard) c. min. interno
ed altro
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Verbale y Contestazione y Violazio-
ni del Codice della strada y Obbligo del proprieta-
rio di comunicare i dati del guidatore y Omissione y
Cittadino straniero proprietario del mezzo y Incom-
prensibilità della contestazione y Irrilevanza.
. L’omessa comunicazione da parte del proprietario di
un autoveicolo dei dati identif‌icativi del conducente
autore di una infrazione del codice della strada inte-
gra un illecito amministrativo, di cui risponde anche il
cittadino straniero proprietario del mezzo che alleghi
il difetto di comprensibilità della contestazione (nella
specie, comunque tradotta nella lingua tedesca di ap-
partenenza), trattandosi di ragione inidonea ad esime-
re dal dovere di collaborazione con l’autorità pubblica.
(nuovo c.s., art. 126 bis; nuovo c.s., art. 180) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. civ. sez. II, 3 giugno 2009 n. 12842 in
questa Rivista 2010, 450. In senso contrario circa la sussistenza dell’ob-
bligo per il proprietario del veicolo di comunicare gli estremi del con-
ducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione si veda
Cass. civ., sez. II, 20 maggio 2011 n. 11185 in questa Rivista 2012, 584.
svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice di pace di Verbania, inviato ex
art. 149 c.p.c., il 21 luglio 2009, Marc Schiefer proponeva
opposizione ai sensi dell’art. 204 bis c.d.s., per sentire an-
nullare il verbale di accertamento di violazione dell’art.
126 bis c.d.s., comma 2, n. 126/0001003481, emesso nei
suoi confronti dalla Polizia stradale di Verbania, per omes-
sa comunicazione dei dati relativi al conducente della vet-
tura che aveva commesso l’infrazione di cui al precedente
verbale n. ATX/0001006587, stante la nullità dell’accer-
tamento per non essere comprensibile il contenuto dello
stesso dagli allegati tradotti in lingua tedesca.

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