Corte di cassazione civile sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778

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giur
4/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
da un soggetto che non è litisconsorte necessario, quale il
conducente - non proprietario, debba essere liberamente
apprezzata, nei riguardi dell’assicuratore e del proprieta-
rio (diverso dal conducente-conf‌itente).
In tal caso, peraltro, come rileva parte ricorrente (cfr.
pag. 12 del ricorso) proprio perchè ricorre un’ipotesi di
litisconsorzio facoltativo, le dichiarazioni avranno valore
di prova legale nei confronti del (solo) conf‌itente.
Valga considerare che la soluzione individuata da Se-
zioni unite n. 10311 del 2006 muove dalla considerazione
del coinvolgimento inscindibile tra il rapporto di danno,
originato dal fatto illecito dell’assicurato e il rapporto as-
sicurativo, con conseguente necessità di una decisione
uniforme per i relativi soggetti; laddove tale esigenza non
è ravvisabile con riguardo agli obbligati solidali, in relazio-
ne ai quali ricorre un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo.
4.2. Detto ciò, mentre il secondo motivo di ricorso
risulta assorbito con riguardo ad Antonio Paiola, occorre
rilevare - per quanto riguarda la posizione delle altre due
parti originarie convenute - che il Giudice di appello,
nell’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento
delle risultanze probatorie, ha adeguatamente motivato
sulle ragioni per cui la ricostruzione del sinistro, quale
rappresentata dal conf‌itente, non appariva convincente,
segnatamente evidenziando non solo e non tanto come
fosse assolutamente neutra la deposizione del teste Centi,
ma anche come le dichiarazioni del teste Iovenitti (peral-
tro, neanche lui presente al momento del sinistro) fos-
sero contraddette dalla testimonianza Cottarelli (che in
def‌initiva smentiva la ricostruzione del fatto, operata dal
conducente) e come la prospettazione attorea non trovas-
se conforto neppure nella relazione del c.t.u.
4.3. Si rammenta che il giudice di legittimità non il
potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda proces-
suale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di con-
trollo, sotto il prof‌ilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte
dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento
e di dare adeguata contezza dell’iter logico - argomentati-
vo seguito per giungere ad una determinata conclusione.
Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto
il prof‌ilo della omissione, insuff‌icienza, contraddittorietà
della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo
quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinve-
nibile traccia evidente del mancato o insuff‌iciente esame
di punti “decisivi” della controversia, ovvero quando esista
insanabile contrasto fra le argomentazioni complessiva-
mente adottate, tale da non consentire l’identif‌icazione
del procedimento logico - giuridico posto a base della
decisione (ex plurimis Cass. 26 gennaio 2007 n. 17.2007 n.
1754; Cass. 21 agosto 2006 n. 18214; Cass. 20 aprile 2006 n.
9234); il che non è dato ravvisare nella specie.
5. In def‌initiva si propone il rigetto di entrambi i motivi
nel confronti della Unipolsai s.p.a. e della Aquilav 2 s.n.c. e
l’accoglimento del primo motivo, assorbito l’altro, nei con-
fronti di Antonio Paiola.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Ca-
mera di consiglio, il Collegio - esaminati i rilievi contenuti
nella memoria che non hanno evidenziato prof‌ili tali da
condurre ad una decisione diversa da quella prospettata
nella relazione - ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto
esposti nella relazione stessa.
È appena il caso di aggiungere che - a tacere dell’inam-
missibilità della documentazione nuova allegata alla me-
moria - nessun rilievo può ascriversi alla circostanza che
Antonio Paiola abbia assunto (successivamente alla resa
confessione) la carica di liquidatore della società, atteso
che l’interrogatorio venne reso dal predetto in proprio.
In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto nei
confronti del solo Antonio Paiola, assorbito il secondo; il
ricorso va, invece, rigettato nei confronti delle altre par-
ti. Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata
limitatamente alla posizione del predetto Antonio Paiola e
il rinvio alla Corte di appello di L’Aquila in diversa compo-
sizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione nei rapporti tra l’odierno ricorrente e il mede-
simo Antonio Paiola.
Il rapporto processuale è, invece, def‌inito con riguardo
alle altre parti, per cui vanno regolate le spese del giudi-
zio di cassazione: queste seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di
cui al D.M. n. 55/2014 in favore della Unipolsai; mentre
nulla deve disporsi con riguardo all’altra intimata, la s.n.c.
Aquilav 2 di Paiola A. & c., che non ha svolto attività difen-
siva. (Omissis)
corte di cassazione civile
sez. iii, 7 novembre 2014, n. 23778
pres. russo – est. rossetti – p.m. sgroi (diff.) – ric. briganti ed altro
(avv.ti zauli e gizzi) c. allianz s.p.a ed altri
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Limiti del massimale y Valutazione relativa al
superamento y Mala gestio impropria y Riferimento
esclusivo a quanto pattuito nella polizza y Neces-
sità y Riferimento ai massimali degli assicuratori di
altri coobbligati y Irrilevanza.
. Nei giudizi di risarcimento dei danni da sinistro stra-
dale, per valutare se il pregiudizio patito dalla vittima
sia inferiore o superiore al massimale assicurato, al
f‌ine di determinare le conseguenze della cosiddetta
“mala gestio” impropria, occorre avere riguardo al solo
massimale pattuito nella polizza, senza che rilevi l’esi-
stenza di altri coobbligati, né il massimale dei rispettivi
assicuratori della responsabilità civile. (c.c., art. 1917;
l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; l. 7 settembre 2005,
n. 209, art. 144) (1)
(1) In merito alla responsabilità per “mala gestio” dell’assicuratore
si vedano Cass. civ. 27 giugno 2014, n. 14637, in questa Rivista 2014,
930 e Cass. civ. 5 febbraio 2004, n. 2195, ivi 2005, 51.

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