Corte di cassazione civile sez. III, 18 novembre 2014, n. 24469

Pagine258-262
258
giur
3/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
2. Il sesto motivo del ricorso principale.
2.1. Col sesto motivo di ricorso la ricorrente sostiene
che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una di
violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c.; sia da
un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha conferma-
to la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva
compensato le spese, ritenendo l’attrice “parzialmente
soccombente”. Tale motivazione è irragionevole, perchè
l’attrice era stata comunque vittoriosa in primo grado.
2.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della
sentenza impugnata debba essere corretta.
Il Tribunale infatti rilevò un divario tra le pretese del-
l’attrice e l’entità dei danni concretamente accertati (ven-
ne liquidata una invalidità permanente del 3%, a fronte
dell’allegazione dell’esistenza di postumi permanenti
nella misura del 10%).
L’accoglimento solo in parte della pretesa attorea non è
tecnicamente una “soccombenza”, ma comunque la diffe-
renza tra petitum e decisum costituisce un giusto motivo
per la compensazione delle spese di lite.
3. Il settimo motivo di ricorso.
7.1. Col settimo motivo di ricorso la ricorrente sostiene
che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una vio-
lazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c.; sia da un
vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello l’ha con-
dannata a rifondere all’appellata il 50% delle spese di lite,
ritenendola “soccombente prevalente”.
Questa motivazione è illogica e comunque viola l’art. 91
c.p.c., perchè l’appello è stato comunque accolto, sia pure
in minima parte.
7.2. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quinto
motivo di ricorso.
8. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e del precedente
grado d’appello saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 18 novembre 2014, n. 24469
pres. amatuccI – est. rossettI – p.m. servello (dIff.) – rIc. motta ed
altrI (avv. alessIo) c. toro assIcurazIonI s.p.a. ed altrI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Mancanza di prova di chi fosse alla guida del vei-
colo coinvolto nel sinistro y Principio “vulneratus
ante omnia ref‌iciendus” y Rilevanza y Conseguenze
sostanziali e processuali y Fattispecie in tema di
annullamento da parte della S.C. della sentenza
impugnata per manifesta contraddittorietà in ap-
plicazione del principio suddetto.
. In tema di risarcimento del danno da circolazione dei
veicoli a motore, l’applicazione del principio solidari-
stico di rilievo sovranazionale “vulneratus ante omnia
ref‌iciendus”, impone in sede sostanziale l’interpreta-
zione delle norme di legge che disciplinano l’assicura-
zione r.c.a. in modo coerente con la f‌inalità di tutela
della vittima, e comporta in sede processuale che il giu-
dice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del principio
dispositivo e dei poteri attribuitigli dall’ordinamento,
per l’accertamento della verità e la liquidazione del
danno patito dalla vittima. (Nella specie, la S.C. ha
annullato la sentenza impugnata, censurandone la
contraddittorietà, perché, da un lato, aveva respinto
la domanda risarcitoria avanzata dagli eredi della vit-
tima, per mancanza di prova che il loro congiunto non
fosse alla guida di un veicolo coinvolto in un sinistro
stradale, mentre, dall’altro, aveva negato l’ammissione
delle prove orali offerte dalle parti, tese a dimostrare
chi fosse il conducente del mezzo). (c.p.c., art. 112;
c.p.c., art. 115; c.p.c., art. 116; c.c., art. 2054; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209) (1)
(1) Sull’applicazione del principio solidaristico del “vulneratus ante
omnia ref‌iciendus” si veda Cass. civ. 30 agosto 2013, n. 19963, in que-
sta Rivista 2013, 894.
svolgImento del processo
1. Il 24 marzo 2001 i sigg.ri Alessandro Antonietti e Pietro
Falzoni, di nazionalità italiana, perirono in conseguenza di un
sinistro stradale avvenuto nella Repubblica Ceca, sulla strada
n. 46 tra le città di Brno (in italiano Bruna) e Posterjov.
Il sinistro avvenne allorché il veicolo sul quale si tro-
vavano le vittime, di proprietà di Alessandro Antonietti,
immatricolato in Italia ed assicurato contro i rischi della
r.c.a. dalla società Toro s.p.a. (che in seguito muterà ra-
gione sociale in “Alleanza Toro”, e come tale sarà d’ora
innanzi indicata), uscì di strada capovolgendosi.
2. In conseguenza del tragico eventi i sigg.ri Giovanna
Motta, Gloria Antonietti e Roberto Antonietti, prossimi
congiunti del sig. Alessandro Antonietti, nel 2003 conven-
nero dinanzi al Tribunale di Vigevano i sigg.ri Anna Falzoni
e Giuseppina Destro, eredi di Pietro Falzoni, e la Alleanza
Toro s.p.a., allegando che:
(a) al momento del sinistro alla guida del veicolo si
trovava Pietro Falzoni;
(b) il sinistro andava ascritto a responsabilità del con-
ducente.
Chiesero, di conseguenza, la condanna dei convenuti al
risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte
del proprio congiunto Alessandro Antonietti.
3. Le convenute Anna Falzoni e Giuseppina Destro,
eredi di Pietro Falzoni, si costituirono e, allegando che
al momento del sinistro il veicolo fosse condotto dal pro-
prietario, sig. Alessandro Antonietti, chiesero in via ricon-
venzionale la condanna degli attori e della Alleanza Toro
s.p.a. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della
morte del proprio congiunto, Pietro Falzoni.
4. Nel giudizio intervenne, su chiamata dall’assicurato-
re Alleanza Toro s.p.a., l’Inail, il quale - sul presupposto di
avere costituito una rendita in favore della sig.a Giovanna
Motta - formulò domanda di surrogazione ex art. 1916 c.c.
nei confronti della Alleanza Toro.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT