Corte di cassazione civile sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27348

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2015
Legittimità
coRte di cassazione civile
sez. ii, 23 dicembRe 2014, n. 27348
pRes. oddo – est. pRoto – p.m. X (conf.) – Ric. g.e. c. comune di
sant’angelo lodigiano
Incroci stradali y Regolamentazione semaforica
y Luce semaforica gialla y Durata superiore a tre
secondi y Congruità.
. In relazione ai tempi di permanenza dell’illuminazione
semaforica gialla, una durata di quattro secondi non co-
stituisce un dato inderogabile, dovendosi ritenere con-
grua anche una durata superiore ai tre secondi. (Nella
fattispecie parte ricorrente aveva ritenuto insuff‌iciente
a consentire l’attraveramento dell’incrocio la durata
della luce semaforica gialla pari a 3,365 secondi) (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 41; nuovo c.s., art. 146) (1)
(1) La S.C. ritorna, a distanza di breve tempo, sul tema della durata
della luce semaforica gialla confermando l’indirizzo espresso nella
sentenza della Sezione VI, 1 settembre 2014, n. 18470, pubblicata in
questa Rivista 2014, 783.
svolgimento del pRocesso
G.E. con ricorso al Giudice di pace proponeva opposi-
zioni avverso quattro verbali di contestazione di infrazioni
al C.d.S., tutte per avere proseguito la marcia nonostante
il semaforo proiettasse luce rossa; le violazioni erano state
rilevate (secondo quanto riferito in ricorso), in ore nottur-
ne, il 2 e il 30 luglio, il 16 agosto e il 4 settembre del 2006,
da apparecchiatura elettronica a posto f‌isso denominata
T-Red. Il Giudice di pace con sentenza del 30 marzo 2007
quanto a 3 verbali dichiarava l’inammissibilità del ricor-
so per tardività; rigettava nel merito il ricorso avverso
il quarto verbale. La sentenza, su appello della G., era
parzialmente riformata dal Tribunale di Lodi con sentenza
del 4 marzo 2009 che escludeva la tardività del ricorso con
riferimento ai tre verbali e tuttavia lo rigettava nel merito;
con riferimento al quarto verbale confermava il rigetto del
ricorso nel merito.
Il giudice di appello rilevava:
- che l’appellante aveva dedotto con l’appello l’illegit-
timità dell’accertamento in quanto effettuato con appa-
recchiatura della quale non era provata la regolarità e la
taratura;
- che invece lo strumento era stato regolarmente omo-
logato, era stato installato e controllato nel suo regolare
funzionamento poco prima che fossero accertate le infra-
zioni in contestazione, era risultato conforme al prototipo
campione;
- che non era prevista una taratura dell’apparecchiatu-
ra in quanto non era uno strumento di misurazione;
- che in considerazione degli elementi documentali
acquisiti risultavano generiche le contestazioni sulla non
regolarità o non conformità dell’apparecchiatura.
G.E. ha proposto ricorso aff‌idato ad un unico motivo.
Il comune di Sant’Angelo Lodigiano ha resistito con
controricorso
motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce
l’omessa motivazione sulla contestazione relativa alla
durata (che la ricorrente assume essere di 3,365 secon-
di) della luce semaforica gialla e sulla sua suff‌icienza a
consentire l’attraversamento dell’incrocio in condizioni
di sicurezza come prescritto dall’art. 41, comma 10, del
C.d.S.; la stessa ricorrente segnala una circolare mini-
steriale che indica come consentita una durata variabile
dai 3 ai 5 secondi.
2. La censura sulla durata della luce semaforica gialla
non risulta sottoposta al giudice di appello con l’atto di ap-
pello, ma solo con la comparsa conclusionale pur coinvol-
gendo questione che richiedeva accertamenti di merito (al
riguardo il Comune controricorrente osserva che la durata
variava tra i 4,156 secondi e i 4,196 secondi). Va comunque
rilevata la mancanza di decisività del fatto che si assume
essere controverso in quanto la ricorrente è stata con-
travvenzionata per attraversamento con luce semaforica
rossa e non adduce elementi dai quali desumere (anche
presuntivamente) che non poteva tempestivamente arre-
starsi in condizioni di sicurezza, posto che l’art. 41, comma
10, C.d.S. stabilisce che durante il periodo di accensione
della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare i punti
stabiliti per l’arresto di cui al comma 11, a meno che vi si
trovino così prossimi al momento della luce gialla che non
possano più arrestarsi in condizioni di sicurezza.
Pertanto la durata più o meno lunga della luce sema-
forica gialla (non essendo prevista una durata minima)
non può assumere rilevanza alcuna. Va aggiunto che que-
sta Corte, in relazione ai tempi di permanenza della luce
semaforica gialla, ha affermato che l’automobilista deve
adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata
di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile
(Cass. 14 agosto 2012, n. 14519).
Successivamente questa Corte è nuovamente interve-
nuta sui tempi di permanenza della luce semaforica gialla
e ha ritenuto che una durata superiore ai 3 secondi deve
senz’altro ritenersi congrua (Cass. 1 settembre 2014, n.
18470) sulla base delle seguenti considerazioni:

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