Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 5 settembre 2014, n. 18813

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
3.1) Con riferimento all’opposizione recuperatoria,
giudice competente è quello del luogo in cui è stata com-
messa la violazione (art. 22 L. 689/81; art. 204 bis c.d.s.).
La cartella impugnata tuttavia, come rilevato anche
dal giudice di pace di Sant’Anastasia, non specif‌ica quale
sia il luogo in cui è stata rilevata l’infrazione stradale che
ha dato origine al provvedimento sanzionatorio, né indica
il luogo dell’accertamento, solitamente con esso coinci-
dente (Cass. 10917/03; 18075/04).
Si legge infatti che “ente creditore” è la Prefettura
(prima pagina della cartella); che trattasi della Prefet-
tura di Cosenza, indicata con gran risalto nella pagina
della cartella riservata al “dettaglio degli addebiti”; che il
ruolo portato in esecuzione è il “ruolo n. 2005/14114 reso
esecutivo in data 14 novembre 2005 Ruolo ordinario”, per
contravvenzione al codice della strada. Seguono alcune
abbreviazioni che sembrano fare riferimento ad un verbale
“24 del 18 maggio 2001 -BF964RW”.
La mancata indicazione del comune nel cui territorio è
stata commessa la violazione non consente di individuare
il giudice di pace competente in quello di Cosenza; pertan-
to impone di ricercare un criterio sussidiario.
3.2) Oggetto della controversia è l’adempimento di
un’obbligazione pecuniaria.
L’opposizione all’ordinanza irrogativa di una sanzione
amministrativa introduce infatti un ordinario giudizio
di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorità
amministrativa (Cass. 2363/05) nel quale, come hanno
confermato le Sezioni Unite (sez. un. 20930/09) l’onere
di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è
posto a carico dell’Amministrazione, la quale è tenuta a
fornire la prova della condotta illecita.
L’opponente assume pertanto la posizione dell’attore in
senso formale, ma attore in senso sostanziale è l’ammini-
strazione procedente.
Ne discende che in caso di impossibilità di individuare
il foro determinato dalla normativa in tema di sanzioni
amministrative, si può e si deve far ricorso al foro generale
delle persone f‌isiche stabilito nell’art. 18 c.p.c., seguendo
la direttiva principale del codice, che è quella di rendere
più agevole la difesa delle parti, ovviamente dandosi pre-
ferenza al convenuto evocato in giudizio.
Detto criterio prevale sull’altro canone che presidia la
materia della competenza per territorio, che è quello, si è
scritto, della miglior eff‌icienza della funzione del giudice.
Quest’ultimo è stato prescelto dal legislatore per gover-
nare le controversie de quibus (cfr. Corte Cost. 459/02),
ma risulta non applicabile nella specie per un’omissione
dell’atto impugnato, imputabile all’amministrazione pro-
cedente, così rafforzandosi il rif‌luire sul criterio di cui
all’art. 18.
Non è un caso, si osservi, che anche altra norma codici-
stica, che si è posta il problema della sussidiarietà, - l’art.
413, comma 7c.p.c. ha stabilito che qualora non trovino ap-
plicazione i criteri specif‌icamente da esso dettati si deve
far ricorso all’art. 18 c.p.c., norma sul foro generale delle
persone f‌isiche (Cass. 3117/09).
3.3) Giudice competente a conoscere dell’opposizione
de qua è pertanto il giudice di pace di Sant’Anastasia, so-
pravvissuto alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie
di cui al D.L.vo 156/12. In detto ambito territoriale trovasi
il comune di Volla, in cui risiede l’opponente.
4) Il secondo motivo di opposizione enucleabile in
causa consiste nella carenza di requisiti essenziali della
cartella, quali la leggibilità e comprensibilità, dalla omis-
sione dei quali discenderebbe nullità dell’atto impugnato
ex art. 7 L. 212/00 (statuto del contribuente).
Si tratta quindi di motivo di opposizione agli atti esecu-
tivi proposta prima dell’inizio dell’esecuzione.
4.1) Un altro prof‌ilo di opposizione denuncia un vizio
che, secondo parte ricorrente, comporta la nullità dell’atto
notif‌icato; essa lamenta infatti che la notif‌ica sarebbe stata
eseguita presso una società che sarebbe ormai estinta, vi-
zio che cagionerebbe la nullità della cartella esattoriale.
È dunque materia di opposizione all’esecuzione, poiché
si contesta, sia pur in modo non lineare, che sia ineff‌icace
il titolo azionato contro la Rea, in quanto notif‌icato presso
un soggetto inesistente.
4.2) Tali nullità sono state fatte valere non mediante
la scelta di impugnare solo l’atto notif‌icato, ma impugnan-
dolo cumulativamente con quello presupposto (il verbale
di contestazione mai notif‌icato), facendo valere i vizi che
inf‌iciano quest’ultimo, per contestare radicalmente la
pretesa esecutiva.
Pertanto spetta al giudice dell’opposizione recupera-
toria, logicamente preliminare, esaminarle, salvo i diversi
esiti nelle eventuali fasi impugnatorie (si vedano per rife-
rimenti Cass. 10326/14; sez. un. 562/00).
Dichiarata la competenza del giudice inizialmente
adito, le parti potranno riassumere il giudizio nel termine
di legge. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. vi, orD. 5 SETTEmbrE 2014, N. 18813
prES. vivALDi – EST. frAScA – ric. oNESTo c. comUNE Di TorrE DEL GrEco
Competenza civile y Competenza per valore y De-
terminazione y Danni derivanti da sinistro stradale
y Causati dalle cattive condizioni del manto stra-
dale comunale y Applicazione dell’art. 7, secondo
comma, c p.c y Esclusione y Conseguenze y Fattispe-
cie in materia di controversia risarcitoria relativa
a cattiva manutenzione della strada comunale ed
individuazione del giudice competente.
. La domanda proposta dal conducente di un veicolo
circolante su una strada pubblica contro un Comune,
per ottenere il risarcimento del danno alla persona
derivante da un sinistro causato dalle condizioni della
strada comunale, esula dalle controversie di “risarci-
mento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli
e natanti”, cui si riferisce l’art. 7, secondo comma,
cod. proc. civ., e rientra nella competenza per valore
del giudice di pace se compresa - a norma dell’art. 14

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