Corte di cassazione civile sez. VI, 6 ottobre 2014, n. 20975

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giur
1/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
spesso non compatibile con gli impegni del conducente e
con le esigenze operative della pattuglia, si ritiene pos-
sibile la notif‌icazione differita tenuto conto che l’obbligo
di contestazione immediata sancito dall’art. 200, comma 1
c.d.s., sussiste solo quando è possibile. Resta inteso che il
download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto
di accertamento, L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 13, e
che da tale data decorre il termine...per la notif‌icazione al
conducente e all’obbligato in solido dell’eventuale verbale
di contestazione”. Dal tenore della disposizione, dunque,
sembra desumersi la piena ascrivibilità delle violazioni
al Reg. CEE n 561/2006 alla categoria delle infrazioni al
Codice della Strada, con conseguente applicabilità, in
caso di mancata contestazione immediata, del termine
di contestazione differita mediante notif‌ica ex art. 201
c.d.s., comma 1. In sintesi, potendosi affermare l’effettiva
incidenza del regolamento comunitario in esame sia in
materia di tutela dei lavoratori nel settore del trasporto su
strada, sia in materia di sicurezza stradale, nulla osta alla
sussunzione del caso di specie nelle fattispecie astratte di
cui all’art. 174, comma 4 c.d.s., e art. 201, comma 1 c.d.s.,
ratione temporis vigenti”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione
di cui sopra sono condivisi dal Collegio, non risultando in
alcun modo contrastati dalle ulteriori considerazioni svol-
te da parte ricorrente ASTOR nella memoria ex art. 378
c.p.c., con la quale insiste che nella specie non si verte in
ipotesi di violazioni al codice della strada, giacchè la sen-
tenza impugnata non si discosta, invero, dall’indirizzo di
questa Corte più volte ribadito, che questo Collegio ritiene
di seguire, che, in ossequio al principio di apparenza (uti-
lizzabile anche in relazione ad un provvedimento ammini-
strativo), correlato alla qualif‌icazione data dall’autorità
che lo emise, il provvedimento con il quale è stata elevata
la contestazione ai sensi dell’art. 174 c.d.s., avrebbe potuto
e dovuto impugnarsi ai sensi dell’art. 201 c.d.s., cioè con
l’opposizione da detta norma prevista (Cass. n. 20811 del
2010; Cass. n. 9694 del 2010; Cass. n. 24649 del 2007; Cass.
n. 10978 del 2001).
In questa prospettiva la decisione del giudice di appello
risulta immune dalle censure formulate dai ricorrenti.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccom-
benza. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. vi, 6 oTTobrE 2014, N. 20975
prES. pETiTTi – EST. pArZiALE – ric. L.p. (Avv. ToTiNo) c. romA cApiTALE
(Avv. roSSi)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazio-
ni del Codice della strada y Notif‌icazione del pro-
cesso verbale di accertamento y Nullità della stessa
y Proposizione di tempestiva e rituale opposizione
ex art. 22 L. n. 689/1981 y Sanatoria y Fondamento.
. In materia di sanzioni amministrative per violazioni
al codice della strada, la proposizione di tempestiva e
rituale opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sana la nullità della notif‌icazione del pro-
cesso verbale di accertamento, giacché l’art. 18, quarto
comma, della stessa legge dispone che la notif‌icazione
è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le
modalità previste dal codice di rito, rende applicabile
l’art. 156 cod. proc. civ. sull’irrilevanza della nullità nel
caso di raggiungimento dello scopo. (c.p.c., art. 156;
c.p.c., art. 160; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14; l. 24
novembre 1981, n. 689, art. 18; l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 22) (1)
(1) Conformemente, v. Cass. civ. 17 maggio 2007, n. 11548, in Ius&Lex
dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna e Cass. civ. 21 febbraio 2007, n. 4018, in
questa Rivista 2008, 167.
SvoLGimENTo DEL procESSo
1. L’avv. L.P. impugna la sentenza n. 14859/2012 del Tri-
bunale di Roma, che ha rigettato il suo appello avverso la
decisione del Giudice di Pace, che, a sua volta, ha respinto
il suo ricorso avverso il verbale n. (Omissis) relativo alla
violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s..
Il ricorrente, senza riportare i punti essenziali della
vicenda processuale, formula 14 motivi di ricorso. Resiste
con controricorso Roma Capitale. Il ricorrente ha deposi-
tato memoria.
moTivi DELLA DEciSioNE
1. Occorre in primo luogo esaminare le eccezioni
d’inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune, che
rileva: a) che il ricorso tende ad una nuova valutazione
in fatto della vicenda; b) la inammissibilità e tardività
dell’azione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. invece che
ai sensi dell’art. 22 L. n. 689 del 1981, posto che vengono
avanzate contestazioni al solo verbale di accertamento
della violazione, da proporsi nei termini e con le forme
previste dalla legge richiamata.
1.1 - Le eccezioni formulate sub b) sono infondate,
avendo, in tesi, il ricorrente recuperato la tutela in assen-
za di (asserita) mancata notif‌ica del verbale. Le eccezioni
di cui al punto a) verranno esaminate specif‌icamente con
i motivi di ricorso.
1.2 Non determina, inf‌ine, inammissibilità del ricorso
la mancata esposizione dello svolgimento del giudizio che
può essere ricavato dall’ampia esposizione dei motivi. Per
quanto risulta anche dalla sentenza impugnata, si trattava
di contestazione per eccesso di velocità (142/h) con san-
zione di 381 Euro con superamento del limite previsto (via
Cristoforo Colombo in Roma km 13.750) di circa 70 km/h.
Il verbale di contestazione, che il ricorrente assume esser-
gli “avventurosamente” pervenuto, viene allegato al ricorso
avanti al giudice di pace. In appello, l’odierno ricorrente
ha riproposto gli stessi motivi già avanzati in primo grado
(vedi sentenza impugnata, pag. 2, terza e quarta riga).

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