Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 27 ottobre 2014, n. 22793

Pagine16-17
16
giur
1/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n.
8137). Ne consegue che sia che si voglia ritenere che nella
specie non rileva accertare se la Corte di appello nella sua
confusa motivazione ha inteso affermare che le parti con
il contratto in data 21 agosto 1990 avevano dato vita ad
un riconoscimento di una servitù già esistente oppure che
avevano costituito una servitù a favore di terzo, essendo in
entrambi i casi nulla la volontà negoziale per impossibilità
dell’oggetto.
Tale nullità, poi, poteva essere dedotta per la prima
volta anche in questa sede ai sensi dell’art. 1421 cod. civ..
Vengono ad essere assorbiti il secondo ed il terzo moti-
vo, con i quali la società ricorrente censura la motivazione
con la quale la Corte di appello ha ritenuto che nella spe-
cie le parti, nel citato contratto del 21 agosto 1990 ave-
vano inteso riconoscere una servitù già esistente oppure
costituire una servitù a favore di terzo (come già osservato
non si comprende a quale delle due possibilità i giudici di
secondo grado abbiano inteso riferirsi. In considerazione
della nullità per impossibilità dell’oggetto dell’atto di
riconoscimento o di costituzione di servitù, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di merito, questa S.C.,
ritiene di poter decidere la causa nel merito con il rigetto
della domanda.
In considerazione del fatto che, da un lato, la nullità di
cui sopra risulta dedotta per la prima volta in questa sede
e non è stata rilevata di uff‌icio nei precedenti gradi di giu-
dizio, ritiene il collegio di compensare le spese dell’intero
giudizio. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE civiLE
SEZ. vi, orD. 27 oTTobrE 2014, N. 22793
prES. pETiTTi – EST. D’AScoLA – ric. comUNE Di SirAcUSA (Avv.Ti
mANGiAfico E biANcA) c. formiSANo (Avv. SpATAforA)
Sosta, fermata e parcheggio y Limitazioni nei
centri abitati y Sosta in area di parcheggio a paga-
mento senza l’esposizione del relativo tagliando y
Opposizione ad ordinanza ingiunzione y Delibera
di concessione del servizio di parcheggio y Disap-
plicazione da parte del giudice y Ammissibilità y
Esclusione y Fondamento.
. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministra-
tive per violazione del codice della strada, il giudice
ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente,
ai f‌ini della disapplicazione, soltanto gli atti ammini-
strativi posti direttamente a fondamento della pretesa
sanzionatoria, sicché, ove sia stata irrogata una san-
zione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a
pagamento senza esposizione del tagliando attestante
l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo
del giudice non può estendersi anche agli eventuali
vizi di legittimità della deliberazione della giunta co-
munale di concessione della gestione del servizio ad
un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza
procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza
opposta. (nuovo c.s., art. 7; nuovo c.s., art. 157; nuovo
c.s., art. 205; l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4; l. 24 no-
vembre 1981, n. 689, art. 22) (1)
(1) Si esprime in senso conforme Cass. civ., sez. un., 9 gennaio 2007,
n. 116, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna. In termini generali
sull’argomento si vedano Cass. civ. 24 gennaio 2013, n. 1742, ibidem e
Cass. civ. 30 ottobre 2007, n. 22894, in questa Rivista 2008, 772.
SvoLGimENTo DEL procESSo E moTivi DELLA DEciSioNE
Con ricorsi in opposizione notif‌icati in data 10 dicem-
bre 2008 e 4 febbraio 2009, Grazia Formisano si doleva
dell’illegittimità dei verbali di accertamento di infrazione
n. G0027590/08/P/0 Pro 03644, n. G0027714/08/P/0 -Pro
013657, n. G0028066/08/P/0 -Pro 014831, elevati il 25 ago-
sto 2008, e n. G0026158 -Pro 011827, elevato il 30 giugno
2008. Alla ricorrente veniva contestata la mancata esibi-
zione del ticket, necessario per la sosta in aree destinate
al parcheggio a pagamento. La Formisano censurava tra
l’altro la delibera n. 406/2001, adottata dalla giunta muni-
cipale del Comune di Siracusa, con cui era stata aff‌idata
la gestione del servizio di parcheggio alla società GE.PA
s.r.l.: deduceva che la patologia della delibera si comuni-
cava all’ordinanza n. 183/2002, emessa dal sindaco, isti-
tutiva della zona di parcheggio a pagamento. Il Comune
di Siracusa si costituiva in entrambi i giudizi. Il Giudice
di pace di Siracusa, con sentenze pubblicate in data 24
marzo 2010, accoglieva i ricorsi. Disapplicava l’atto di
concessione del servizio di parcheggio, in quanto adottato
dalla giunta comunale, anziché dal consiglio comunale;
annullava i verbali impugnati.
Il Comune di Siracusa proponeva appello avverso en-
trambe le sentenze.
Grazia Formisano si costituiva in giudizio.
Riunite le impugnazioni, il tribunale di Siracusa, con
sentenza depositata in data 27 marzo 2012, ha rigettato
i gravami.
Il Comune di Siracusa ha proposto ricorso per cas-
sazione, notif‌icato il 5 luglio 2012, articolato su un unico
motivo.
La Formisano ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il
rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Parte resistente ha depositato memoria.
2) Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Siracusa
lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 (il
ricorso indica terz’ultimo comma) L..689/81, in combinato
disposto gli articoli 4 e 5 dell’allegato E alla L. 2248/1865.
Il ricorrente ritiene errata la trasmissione dell’illegitti-
mità della delibera della giunta municipale, che non costi-
tuisce presupposto diretto del provvedimento impugnato,
all’ordinanza sindacale. Secondo il tribunale, invece, la
delibera “costituisce il primo atto della catena procedi-
mentale sfociata nel provvedimento f‌inale istitutivo della
sosta a pagamento, immediato presupposto della sanzione
amministrativa”. (pag. 3 della sentenza).
2.1) Il motivo di ricorso è fondato.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT