Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 3 novembre 2014, n. 23419

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giur
Arch. loc. e cond. 4/2015
LEGITTIMITÀ
superf‌iciaria, del reddito agrario e del reddito dominicale,
elementi tutti che consentivano di ritenere che la suddetta
particella era compresa nell’oggetto della compravendita.
Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto ai
sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “Dica il Supremo Collegio se
ai f‌ini della individuazione dell’oggetto dei negozi compor-
tanti il trasferimento di beni immobili sia sempre neces-
saria lo completa indicazione di tutti i conf‌ini ovvero se
tale individuazione possa avvenire attraverso l’indicazione
di altri dati oggettivi incontrovertibili come i dati catasta-
li, l’estensione superf‌iciaria, il reddito agrario e il reddito
domenicale”.
Il motivo è inammissibile in quanto il sopra enunciato
quesito è inconferente rispetto alla statuizione resa dalla
sentenza impugnata, che ha rilevato non già una incom-
pleta indicazione dei conf‌ini nell’atto di compravendita
per cui è causa, ma la mancata coincidenza di tale indica-
zione con il riferimento alle particelle catastali, in quanto
tale conf‌inazione non includeva la particella n. 270; in
proposito è opportuno evidenziare anche il rilievo della
Corte territoriale secondo cui erroneamente il Durante
aveva richiamato la giurisprudenza che valorizza, ai f‌ini
della individuazione dell’immobile compravenduto, il dato
catastale in difetto di altre indicazioni, posto che nella
fattispecie, invece, proprio l’indicazione dei conf‌ini, unita-
mente agli altri elementi oggettivi relativi alla separatezza
del terreno distinto dalla particella n. 270 rispetto alla
residua parte compravenduta, hanno indotto il giudice di
appello a ritenere che i dati catastali relativi alla particel-
la n. 270 fossero stati inseriti nell’atto per errore materiale
del notaio rogante.
In def‌initiva il ricorso deve essere rigettato; le spese
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispo-
sitivo. (Omissis)
Corte di CassaZione Civile
seZ. vi, ord. 3 novembre 2014, n. 23419
pres. bianChini – est. Correnti – riC. s.a ed altri (avv. Cristiani) C. s.g.
ed altra
Proprietà y Limitazioni legali della proprietà y Im-
missioni y Azione contro le immissioni eccedenti la
normale tollerabilità y Concorso del fatto colposo
del preteso danneggiato che abbia costruito abusi-
vamente e senza rispettare le distanze y Esclusione
y Tutela del diritto alla salute.
. La scelta di non avvalersi della tutela ex artt. 873 e
905 c.c., tollerando sia la sopraelevazione non a distan-
za, sia l’apertura di vedute operate dal vicino, non può
successivamente autorizzare il preteso danneggiato a
ledere, a sua volta - sia pur continuando in un’attività
precedentemente non lesiva in relazione alla diversa
situazione dei luoghi - il diritto di godimento della
proprietà del vicino nella mutata e attuale consisten-
za, in violazione dell’art. 844 c.c., la cui ratio risiede
essenzialmente nella tutela del diritto costituzional-
mente garantito, alla salute, al quale, nella valutazione
comparativa delle opposte esigenze in conf‌litto dei
proprietari interessati, va accordata preminenza nelle
controversie. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 805; c.c., art.
844; c.c., art. 873) (1)
(1) Come indicato in motivazione, si veda la risalente, ma non supe-
rata da successive pronunce di segno contrario, Cass. civ. 18 gennaio
1984, n. 420, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna. Per essa, la
violazione delle norme che regolano l’esercizio dello jus aedif‌icandi
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, nell’in-
teresse generale o del singolo che ne abbia subìto danno, a carico
dei responsabili dell’avvenuta violazione, ma non incide sull’essenza
e consistenza del diritto di proprietà che, nonostante la commessa
violazione, sorge sulla costruzione, e non priva quindi il rispettivo
proprietario del diritto di avvalersi della tutela apprestata dall’ordi-
namento a difesa della stessa. Pertanto, il proprietario convenuto per
il risarcimento dei danni per immissioni provenienti dal suo fondo,
dal vicino che sia proprietario di una costruzione illegittima, non
può fondatamente eccepire un concorso del fatto colposo del preteso
danneggiato, consistente nel fatto stesso dell’illegittimità della co-
struzione, idoneo ad escludere od attenuare la propria responsabilità
per le immissioni eccedenti la normale tollerabilità.
svolgimento del proCesso e motivi della deCisione
Con la sentenza di cui sopra la corte lucana, in riforma
di quella n. 8/05 del Tribunale di Potenza che aveva accolto,
per quanto di ritenuta ragione, nei confronti del convenuto
S.G. (assolvendo l’altra convenuta L.G. per difetto di legitti-
mazione passiva) la domanda di S.G. ex art. 844 c.c., diretta
alla rimozione di una canna fumaria posta sulla sommità del
fabbricato di parte convenuta, sottostante quella del vicino
edif‌icio attoreo, oggetto di un recente intervento di soprae-
levazione, abusivo e poi condonato, ha rigettato la richiesta,
ritenendo quale causa essenziale delle lamentate immis-
sioni l’illegittima edif‌icazione posta in essere dall’attore a
soli cm. 80 di distanza dal preesistente (già più alto ed oggi
parzialmente sovrastato da quello degli attori) fabbricato
dei convenuti e del relativo comignolo, con particolare rife-
rimento all’apertura di illegittime vedute, tramite le quali si
sarebbero propagate le lamentate esalazioni; ha inoltre os-
servato la suddetta corte che l’accertamento peritale circa
l’intollerabilità delle immissioni era frutto di una “valutazio-
ne molto empirica”, non corredata da accertamenti tecnici
e che le ulteriori assunte prove, che sarebbero state esibite
al tribunale a sostegno della domanda, non erano state più
prodotte in grado di appello.
Ricorrono gli eredi dell’attore appellato, nelle more
deceduto, con unico motivo, deducente “omessa, insuf-
f‌iciente e contraddittoria motivazione”;non resistono gli
intimati.
Il ricorso, ad avviso del relatore, si palesa fondato.
Come è stato già stabilito da questa Corte, con una pro-
nunzia risalente, ma non superata da successive di segno
contrario (sez. II, 18 gennaio 1984, n. 420), la tutela contro
le immissioni eccedenti la normale tollerabilità compete a
qualsiasi proprietario di beni immobili, segnatamente ove
adibiti ad uso abitativo, indipendentemente dalla legitti-
mità o meno della relativa edif‌icazione, che non può es-
sere valutata quale concorso del fatto colposo del preteso

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