Corte di cassazione civile sez. II, 30 aprile 2015, n. 8824

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Arch. loc. e cond. 4/2015
Legittimità
Corte di CassaZione Civile
seZ. ii, 30 aprile 2015, n. 8824
pres. buCCiante – est. sCalisi – p.m. pratis (diff.) – riC. pasCuCCi (avv.
morales) C. Condominio via Cardano 170 roma ed altro (avv.ti de
fabritiis e pasCaZi)
Assemblea dei condomini y Convocazione y Desti-
natari y Veri proprietari y Principio dell’apparenza
del diritto y Operatività y Esclusione.
. Nelle assemblee condominiali devono essere convoca-
ti solo i condòmini, cioè i veri proprietari e non coloro
che si comportano come tali senza esserlo. Nei rapporti
tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso, in-
fatti, mancano le condizioni per l’operatività del prin-
cipio dell’apparenza del diritto, volto - essenzialmente
- alla tutela dei terzi di buona fede. E terzi, rispetto al
condominio, non possono essere ritenuti i condòmini.
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1136) (1)
(1) Principio affermato in più occasioni dalla Suprema Corte. La
citata Cass. civ., sez. un., 8 aprile 2002, n. 5035, trovasi pubblicata
in questa Rivista 2002, 273. Cfr. inoltre Cass. civ., 9 febbraio 2005, n.
2616, ivi 2005, 569.
svolgimento del proCesso
Pascucci Emanuela con ricorso ex art. 1137 c.c., ritual-
mente notif‌icato conveniva in giudizio davanti al Tribuna-
le di Roma il Condominio di Via Cardano n. 170 Roma, per
sentire dichiarare la nullità delle delibere condominiali
assunte in data 27 marzo 1998 e 23 aprile 1999, perchè,
pur essendo condomina del predetto condominio non era
stata convocata e in via subordinata il criterio legale di
riparto delle spese.
Si costituiva il Condominio eccependo che la Pascucci
non aveva mai notif‌icato la sua qualità, risultando al Con-
dominio che i locali interrati erano di proprietà di Salce
Paolo marito della Pascucci che era stato sempre convo-
cato. In merito al riparto delle spese deduceva che erano
state ripartite in conformità al Regolamento condominiale
e concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 25436 del 2002
rigettava la domanda dell’attrice e condannava la stessa al
pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Pascucci
per un motivo.
Si costituiva anche in questa fase il Condominio chie-
dendo il rigetto dell’appello perchè infondato.
La Corte di appello di Roma con sentenza n. 3729 del
2008 rigettava l’appello e condannava la stessa al paga-
mento delle spese del grado.
Secondo la corte capitolina dalla documentazione
acquista agli atti del processo risultava che alla riunione
condominiale aveva sempre partecipato il marito dell’ap-
pellante, comportandosi come titolare del diritto di pro-
prietà dei locali posti nel condominio, e la Pascucci non
aveva mai comunicato di essere lei l’effettiva proprietaria
ingenerando con il suo comportamento il ragionevole con-
vincimento negli organi condominiali che il di lei marito
fosse l’effettivo proprietario dei locali di cui si dice.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da
Pascucci Emanuela con ricorso aff‌idato ad un motivo, illu-
strato con memoria.
Il Condominio di Via Cardano n. 170 Roma ha resistito
con controricorso.
motivi della deCisione
1. - È pregiudiziale l’esame della eccezione di inammis-
sibilità proposta dal controricorrente per tardività della
notif‌ica del ricorso.
1.1. - L’eccezione è infondata.
Va qui premesso che il ricorso è stato notif‌icato a mezzo
del servizio postale dallo stesso procuratore della ricor-
rente (avv. Morales), il quale, essendone autorizzato dal
Consiglio dell’Ordine, si è avvalso della facoltà concessagli
dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53. La notif‌ica è stata effettua-
ta a mezzo del servizio postale per cui, ai sensi dell’art. 3,
comma 3 della citata legge, per il perfezionamento della
stessa sono applicabili le disposizioni di cui alla L. 20 no-
vembre 1982, n. 890. Ovviamente, anche il difensore che
effettui personalmente la notif‌ica a mezzo del servizio po-
stale deve spedire al destinatario copia dell’atto a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (L. n.
53 del 1994, art. 3, comma 1, lett. a) non diversamente da
quanto è prescritto se la notif‌ica è effettuata dall’Uff‌iciale
Giudiziario (L. n. 890 del 1982, art. 3 e segg.).
Ora, secondo la giurisprudenza costante di questa Cor-
te, la notif‌ica a mezzo del servizio postale non si esaurisce
con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la conse-
gna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente
postale e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149
c.p.c. è il solo documento che fa piena prova dell’avvenu-
ta notif‌icazione. Tuttavia, la data in cui la notif‌icazione
stessa deve ritenersi compiuta, ai f‌ini della verif‌ica del
rispetto del termine di impugnazione, va individuata,
in applicazione di quanto è stato deciso dalla Corte Co-
stituzionale con la sentenza n. 477/2002, in quella della

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