Corte di cassazione civile sez. V, 5 novembre 2014, n. 23580
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giur
Arch. loc. e cond. 3/2015
LEGITTIMITÀ
Nella specie secondo l’assunto dei ricorrenti la delibe-
ra sarebbe nulla perchè ha derogato al criterio legale di
ripartizione delle spese, accollando anche ai condomini
di un fabbricato spese che riguardano un altro fabbricato,
a nulla rilevando che sia stata assunta in conformità a
disposizioni del regolamento di condominio, da ritenere
ugualmente nulle.
In proposito va preliminarmente rilevato che la tesi
della sentenza impugnata, secondo la quale le disposizioni
del regolamento di condominio in questione avrebbero
realizzato la “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 c.c.,
comma 1, ultima parte, c.d., non ha fondamento in quanto
tale previsione è riferita ad una ripartizione convenziona-
le, diversa da quella legale, delle spese cui i condomini
di un edificio sarebbe tenuti a contribuire. Nella specie,
invece, il regolamento di condominio avrebbe accollato a
“supercondomini” spese cui gli stessi non sarebbero tenuti
a sopportare.
Non è qui il caso di affrontare il problema se la dispo-
sizione inserita in un regolamento di un supercondominio
la quale consideri tutti i supercondomini proprietari delle
facciate di tutti gli edifici facenti parte di tale condominio
complesso e conseguentemente li obblighi a concorrere
alle spese di rifacimento delle facciate degli edifici cui non
sono condomini sia valida, in quanto destinata a realizzare
un interesse ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamen-
to ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2.
Quello che, invece, ai fini della decisione va sottolinea-
to è che, nella specie, non risulta che gli attuali ricorrenti
abbiano manifestato la loro espressa adesione all’accollo
di spese che in linea di principio non sarebbero stati te-
nuti a sopportare.
Anzi, indirettamente la sentenza impugnata sembra
escludere tale adesione quando ipotizza l’esistenza di una
obligatio propter rem, nel senso che gli attuali ricorrenti
sarebbero subentrati nell’obbligo di contribuire sorto in
capo al loro dante causa.
In tal modo, però, i giudici di merito hanno dimenticato
che le obbligazioni propter rem sono tipiche e non possono
essere create dalla autonomia privata. (Omissis)
Corte di CAssAzione Civile
sez. v, 5 novembre 2014, n. 23580
pres. di blAsi – est. bottA – p.m. velArdi (Conf.) – riC. Consorzio di
bonifiCA di piACenzA (Avv. nAsCetti) C. fondAzione CAssA di rispArmio di
piACenzA e vigevAno
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Obbligo contributivo
y Determinazione a seguito di piano di classifica re-
gionale y Beneficio diretto ed immediato y Presun-
zione di sussistenza y In mancanza di specifica con-
testazione della legittimità del piano di classifica.
. In tema di contributi di bonifica, l’inclusione dell’im-
mobile nel c.d. Piano di classifica si traduce nella pre-
sunzione di sussistenza di un beneficio diretto e imme-
diato per il fondo del consorziato, laddove quest’ultimo
non ne abbia contestato in modo specifico la legittimità.
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 860; c.c., art. 2697)
svolgimento del proCesso
La controversia concerne l’impugnazione da parte della
Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e di Vigevano
- che negava l’esecuzione delle opere di bonifica e uno
specifico beneficio diretto per i propri beni - di un avviso
di pagamento riguardante contributi consortili richiesti
dal Consorzio di Bonifica di Piacenza relativamente ad
immobili di proprietà del ricorrente inclusi nel perimetro
di contribuenza.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, sul presup-
posto della mancata dimostrazione da parte del Consorzio
del beneficio di bonifica per gli immobili gravati. L’appello
del Consorzio era rigettato, con la sentenza in epigrafe, la
quale riconosceva l’esistenza di un beneficio, che tuttavia
dichiarava “generico” e “non specifico”, come tale inidoneo
a legittimare la pretesa contributiva del Consorzio.
Avverso tale sentenza il Consorzio propone ricorso per
cassazione con quattro motivi, illustrati anche con memo-
ria. La Fondazione non si è costituita.
motivi dellA deCisione
Con i primi due motivi di ricorso il Consorzio censura
l’impugnata sentenza per violazione delle regole sull’onere
della prova e sulla relativa ripartizione, in particolare per
aver omesso di considerare la sussistenza della presun-
zione di esistenza del beneficio a vantaggio della contri-
buente in ragione dell’inclusione dell’immobile nel piano
di classifica e nel perimetro di contribuenza, senza che la
contribuente medesima ne avesse contestato la legittimità
e dimostrato il venir meno del beneficio considerato nel
piano stesso.
Con i restanti due motivi di ricorso, il Consorzio cen-
sura l’impugnata sentenza per aver definito “generico” un
beneficio che era invece “specifico” pur essendo semmai
“generale” per il fatto di riguardare più immobili inseriti
nel medesimo perimetro di contribuenza. Le censure sono
fondate. La sentenza impugnata, ponendo a base della
propria decisione la sentenza di questa Corte n. 11722 del
2010, afferma che se l’inclusione dei beni della contribuen-
te nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini
della determinazione dell’an del contributo, “determinante
ai fini del quantum è (invece) l’accertamento della legit-
timità e congruità del Piano di classifica con la precisa
identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti
ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite
dal Consorzio”. Tale accertamento presuppone che vi sia
stata da parte del contribuente la specifica contestazione
del Piano di classifica, poiché solo quest’ultima, ad avviso
delle Sezioni Unite, osta alla possibilità di ritenere assolto
da parte del Consorzio il proprio onere probatorio con una
inversione dell’onere della prova a carico del contribuente:
in mancanza di siffatta contestazione, la sussistenza del
beneficio - diretto e specifico per come risultante nel ripar-
to di contribuenza - deve ritenersi presunta iuris tantum.
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