Corte di cassazione civile sez. II, 20 febbraio 2015, n. 3459

Pagine274-276
274
giur
3/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
l’operazione era quella di impedire, in vista dell’imminen-
te fallimento della F.lli Morgese, la possibilità di esperire
un’azione revocatoria nei confronti della banca.
4) Il ricorso appare inammissibile.
Va in primo luogo rilevato che esso si compone di ben
112 pagine (di cui solo le ultime dieci dedicate all’illu-
strazione dei motivi) e che è articolato attraverso l’assem-
blaggio, in fotocopia, di tutti gli atti di parte dei precedenti
gradi di merito e di tutti i documenti ad essi allegati.
Dovrebbe dunque trovare applicazione la giurispru-
denza consolidata di questa Corte (per tutte Cass. S.U. n.
16628/09), che afferma che la prescrizione contenuta nel-
l’art. 366 c.p.c., n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazio-
ne deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione
sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata
quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della
vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della controver-
sia, ma si limiti ad allegare - mediante assemblaggio o spilla-
tura - il testo integrale di tutti gli atti processuali, rendendo
particolarmente diff‌icoltosa l’individuazione della materia
del contendere e contravvenendo allo scopo della disposi-
zione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’ogget-
to della pretesa e del contenuto della decisione impugnata
in immediato coordinamento con i motivi di censura.
5) Ad ogni buon conto, anche l’esame dei singoli motivi
dovrebbe condurre alla medesima conclusione.
Il secondo mezzo di censura, che precede il primo in
ordine logico, non contiene, infatti, alcuna specif‌ica cri-
tica alla (corretta) affermazione della corte territoriale
secondo cui, non essendo stata fornita prova della simula-
zione del prezzo pattuito nell’atto, ai f‌ini della verif‌ica del
requisito della sproporzione non si poteva tener conto del
minor importo che risultava effettivamente versato dalla
D. (per l’ovvia ragione che l’eventuale pagamento di un
prezzo inferiore a quello indicato in contratto è, di per sè,
mero indice del parziale inadempimento dell’acquirente
all’obbligazione assunta).
Poichè la predetta statuizione è da sola suff‌iciente a
fondare il rigetto della domanda svolta dal Fallimento ai
sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, resterebbe assorbito
il primo mezzo di censura, con il quale si contesta (peral-
tro in via meramente assertiva) l’accertamento dell’effet-
tivo valore dell’immobile, compiuto dalla corte territoriale
ad abundantiam.
Il terzo mezzo di censura non chiarisce, inf‌ine, perchè
la pretesa anomalia delle modalità di pagamento del prez-
zo sarebbero suff‌icienti a provare che la D. era a conoscen-
za della qualità dell’E. di socia accomandataria della F.lli
Morgese e dello stato di insolvenza della società anzichè,
come ritenuto dalla corte del merito, a dimostrare, più
semplicemente, la mera consapevolezza in capo all’acqui-
rente delle diff‌icoltà economiche della venditrice. Tanto
potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c..
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e
ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddet-
te dal Fallimento nella memoria depositata.
Infatti, pur potendosi aderire alla prospettazione del
ricorrente, secondo cui il ricorso (al di là dell’integrale
riproduzione al suo interno degli atti difensivi) contiene
la sommaria esposizione dei fatti di causa e dello svolgi-
mento del giudizio, non può dubitarsi dell’inammissibilità
dei singoli motivi per le ragioni che sono state indicate
nella relazione.
In particolare, avuto riguardo all’unica questione ripropo-
sta dal Fallimento nella memoria, va rilevato che il presup-
posto di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, va verif‌icato
rispetto a ciò che al fallito è stato dato o “promesso”.
Ne consegue che in un contratto di vendita immobiliare,
che richiede forma scritta ad substantiam, ciò che rileva ai
f‌ini della prova della sproporzione è che il prezzo pattuito
fra le parti sia (secondo quanto stabilito dal testo della
norma applicabile ratione temporis) “notevolmente” infe-
riore al valore di mercato del bene; per contro, non rileva
che l’acquirente abbia in concreto versato al venditore poi
fallito una somma inferiore a quella dovuta, atteso che tale
circostanza integra, di per sè, mera prova di un (parziale)
inadempimento contrattuale, che potrebbe eventualmente
legittimare il curatore a richiedere il pagamento del prezzo
residuo ovvero (nel caso in cui l’inadempimento sia grave)
a proporre una domanda di risoluzione.
La conclusione non si pone in contrasto con la senten-
za n. 18570/04 richiamata dal ricorrente, che si limita ad
affermare che la valutazione della proporzionalità deve
essere compiuta tra le prestazioni che formano oggetto
tipico del contratto di compravendita (trasferimento del
bene dietro pagamento del prezzo) e non anche con ri-
ferimento alle prestazioni contrattuali accessorie rimaste
inadempiute. Non v’è luogo alla liquidazione delle spese
in favore della parte intimata, che non ha svolto attività
difensiva. (Omissis)
Corte di CAssAzione Civile
sez. ii, 20 febbrAio 2015, n. 3459
pres. triolA – est. ippolisto – p.m. CApAsso (pArz. diff.) – riC.
AmministrAzioni immobiliAri d’AmiCo (Avv. freddi) C. Condominio X
(Avv. di stAsi)
Amministratore y Nomina y Forma orale y Ammis-
sibilità.
. L’incarico di amministratore condominiale può es-
sere conferito anche senza l’utilizzo della forma scritta.
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1129) (1)
(1) Secondo Trib. civ. Bergamo, 6 settembre 1999, n. 1183, in questa
Rivista 1999, 963, la regola sancita dal regolamento condominiale di
natura contrattuale, in conformità dell’art. 1129 c.c., secondo cui la
nomina dell’amministratore è effettuata con delibera assembleare,
non costituisce prescrizione sulla forma della manifestazione di vo-
lontà e non è di ostacolo alla conf‌igurabilità di una nomina tacita,
purché si dia prova della inequivoca conforme volontà di tutti i condo-
mini, espressa anche mediante comportamenti concludenti. Nel sen-
so che la nomina dell’amministratore condominiale può risultare, in-
dipendentemente da una formale investitura da parte dell’assemblea
e dall’annotazione nello speciale registro di cui all’art. 1129 c.c., dal

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT