Corte di cassazione civile sez. V, 22 febbraio 2013, n. 4490

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giur
2/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Tutte le riportate decisioni rientrano nell’alveo del
principio che l’intervento del condominio si esaurisca
all’interno dello stesso fabbricato, nel senso che non è
consentito l’uso del bene comune per il miglioramento
della proprietà individuale che sia separata e distinta
dall’edif‌icio in condominio (SPAGNUOLO, Un condomino
non può modif‌icare il muro condominiale comune, in
Imm. e dir., 2005, 4, 37. In dottrina cfr. altresì COLONNA,
Esclusività e partecipazione nel godimento dei beni: il
caso del muro maestro in proprietà esclusiva, nota a Cass.
civ. 15 febbraio 1996, n. 1154, in Giur. it., 1998, 677; DE
TILLA, Il condominio, I, II, 6ª ed., Milano, 2001; ID., L’uti-
lizzazione dell’edif‌icio in condominio, in Rass. loc., 1999,
304; DOGLIOTTI, FIGONE, 2001, 52; SALIS, Appoggio di
camino al muro perimetrale da parte del locatario di un
appartamento, in Riv. giur. edil., 1963, 5; TERZAGO, Il
condominio, 2003, 62; ID., Problemi giuridici intorno ai
muri condominiali, in Riv. giur. edil., 1966, II, 123; VES-
SIA, Muri maestri condominiali e relativa utilizzazione,
nota a Pret. Agnone, 9 ottobre 1963, in T. Nap. 1964, I, 362;
VIDIRI, Il condominio nella dottrina e nella giurispru-
denza, (art. 1117-1139 c.c.), Milano, 1999, 81).
Tutto ciò chiarito va osservato che costituisce, invece,
uso abnorme del muro perimetrale l’apertura, da parte di
un condomino, di un varco che consenta la comunicazione
tra il proprio appartamento ed altra unità immobiliare atti-
gua, sempre di sua proprietà, ma ricompresa in un diverso
edif‌icio condominiale, il collegamento tra tali unità abitative
determinando, inevitabilmente, la creazione di una servitù a
carico di fondazioni, suolo, solai e strutture del fabbricato, a
prescindere dalla creazione di una eventuale servitù di pas-
saggio a carico di un ipotetico ingresso condominiale su via
pubblica (Cass. 5 aprile 2011 n. 7748; Cass. 6 febbraio 2009
n. 3035, in Giust. civ. 2010, 12, I, 2005; Cass. 21 aprile 2008
n. 10324; Cass. 19 aprile 2006 n. 9036, in Giust. civ., 2007, 10,
2178, con. osserv. di IZZO; Cass. 18 febbraio 1998 n. 1708, in
Rass. loc., 1998, 259. Cfr. Cass. 5 marzo 2009 n. 5399; App.
Roma 21 aprile 2010, n. 1688, in questa Rivista, 2010, 5, 505).
Il principio applicato è il seguente: i muri perimetrali di
un edif‌icio in condominio sono destinati esclusivamente al
servizio dell’edif‌icio medesimo di cui sono parte organica
e non possono essere utilizzati a servizio di altro immobile
distinto dal primo, conf‌igurandosi, altrimenti, una servitù
a favore di un bene estraneo al condominio per la cui co-
stituzione occorre il consenso di tutti i condomini (Trib.
Reggio Calabria, Sez. stralcio, 10 novembre 2006).
In conformità si è stabilito che integra gli estremi
dell’abuso di bene comune la condotta del condomino che
apre un varco nel muro divisorio per poter raggiungere un
immobile di sua esclusiva proprietà, passando attraverso
il cortile comune, quando tale varco permette l’accesso ad
un suolo oppure un fabbricato che rappresentano un’unità
immobiliare estranea al condominio, atteso che vi è un
mutamento di destinazione d’uso del bene condominiale,
senza il necessario consenso degli altri condomini ed in
violazione dei concorrenti diritti degli stessi (Cass. 19
dicembre 2007 n. 26796).
Nello specif‌ico si è sancita la illegittimità dell’uso dei
muri condominiali per praticarvi aperture di comunicazione
fra le adiacenti aree condominiali ed un locale sotterraneo,
che il condomino intendeva dotare di uscite di sicurezza per
adibirlo a discoteca (Cass. 22 marzo 2001 n. 4135).
È quindi evidente che il collegamento tra due unità
abitative con le indicate modalità determina la creazione
di una servitù a carico di beni condominiali. Tale modif‌ica
non può legittimamente avvenire per iniziativa unilaterale
del singolo condomino, ma richiede il consenso unanime
di tutti (App. Roma 21 aprile 2010, n. 1688 in questa Rivi-
sta, 2010, 3, 505).
Va, inf‌ine, chiarito che è indispensabile la prova della
effettiva verif‌icazione di un pregiudizio economico per
determinare il danno derivante dal comportamento ille-
cito del condomino che abbia aperto un varco nel muro
perimetrale (danno da lesione del corrispondente diritto
reale sul bene comune) e della sua liquidazione per equi-
valente pecuniario (Cass. 6 febbraio 2009 n. 3035, in Riv.
giur. edil., 2009, 4, 1490, con nota di COSCETTI).
corte di cAssAzione civile
sez. v, 22 febbrAio 2013, n. 4490
pres. pivetti – est. crucitti – p.m. del core (conf.) – ric. milAno A.m. ed
Altri (Avv. fiorillo) c. cons. bon. integrAle compresorio sArno (Avv.ti
scArpA e de rosA)
Tributi (in generale) y Contenzioso tributario y
Procedimento y Ricorso collettivo e cumulativo y
Impugnazione di differenti atti impositivi emessi
a carico di distinti proprietari di immobili aventi
caratteristiche diverse y Contributi consortili y Pro-
posizione y Ammissibilità.
. Nel processo tributario, non prevedendo il D.L.vo 31
dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine
al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, secondo
comma, alle norme del codice di procedura civile per
quanto da esso non disposto e nei limiti della loro com-
patibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile
l’art. 103 c.p.c., in tema di litisconsorzio facoltativo,
conseguendone l’ammissibilità della proposizione di un
ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in
relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad
oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda
la decisione della causa. (In applicazione del principio,
la S.C. ha ritenuto ammissibile un ricorso collettivo e
cumulativo, avverso differenti atti impositivi emessi a
carico di distinti proprietari di immobili aventi carat-
teristiche diverse). (d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546,
art. 1; d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14; d.l.vo 31
dicembre 1992, n. 546, art. 29; c.p.c., art. 103) (1)
(1) In termini, cfr. la sentenza citata in motivazione Cass. civ. 10
gennaio 1991, n. 171, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.

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