Corte di cassazione civile sez. I, 15 ottobre 2014, n. 21836

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giur
2/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
concreto ed attuale, che comporta la legittimazione prin-
cipale o secondaria alla causa.
4. - Il primo motivo è fondato.
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un im-
mobile non costituisce un accessorio del diritto di proprie-
tà sull’immobile stesso, trasmissibile automaticamente
con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto
compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del
bene all’epoca dell’evento dannoso, ha subito la relativa
diminuzione patrimoniale (Cass. n. 15744/09). Ne deriva
che il relativo credito risarcitorio, che sorge al momento
in cui si verif‌icano i danni (indipendentemente dall’epoca
in cui è stata posta in essere la condotta da parte del sog-
getto agente), non ha carattere ambulatorio in quanto non
circola in virtù del trasferimento dell’immobile danneggia-
to, ma è suscettibile soltanto di apposito e specif‌ico atto di
cessione ai sensi dell’art. 1260 c.c.
4.1. - Nella specie, la Corte territoriale non ha ricol-
legato il diritto delle attrici al risarcimento del danno al
fatto che questo si fosse prodotto prima dell’acquisto del
fabbricato. Nella sentenza impugnata si parla, infatti di
danni presumibilmente provocati dall’attività costruttiva,
interrotta prima che le germane Raviele divenissero pro-
prietarie del muro danneggiato da essa”, sicché l’unico
accertamento di fatto operato al riguardo (sia pure con
una formulazione non immune da una certa qual perples-
sità) dalla Corte distrettuale concerne l’interruzione dei
lavori, non l’emergenza dei relativi effetti dannosi. Né tan-
to meno ha accertato che il credito in questione sarebbe
stato oggetto di apposita e specif‌ica cessione. Al contrario,
ha erroneamente dedotto la legittimazione ad agire da
un lato dalla circostanza che l’atto col quale il fabbricato
era stato donato alle Raviele conteneva la clausola per
cui l’immobile doveva intendersi trasferito nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovava, con tutti gli accessori, le
pertinenze, le accessioni, le dipendenze, le servitù e le co-
munioni; e dall’altro dal fatto che solo il proprietario della
res è, in quanto tale, titolare del diritto al risarcimento del
danno arrecato ad essa.
5. - Anche il secondo motivo è fondato.
È permanente l’illecito che si protrae nel tempo a
causa del protrarsi dell’attività lesiva del soggetto agente,
mentre è istantaneo l’illecito che unico actu perf‌icitur,
cioè che si esaurisce in una condotta unitaria (sia in senso
logico che cronologico), indipendentemente dalla diacro-
nia dei relativi effetti (cfr. Cass. n. 9711113). E nel caso di
illecito istantaneo ad effetti permanenti, la prescrizione
decorre dalla prima manifestazione del danno (cfr. Cass.
sez. un., n. 23763/11).
5.1. - Nella specie, la Corte territoriale ha confuso la per-
manenza degli effetti dannosi con la permanenza dell’illeci-
to, e così ha mal governato l’applicazione dell’art. 2947 c.c.
6. - L’accoglimento dei suddetti motivi, imponendo la
cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per l’ac-
certamento sia della legittimazione attiva alla domanda,
sia della prescrizione del diritto, determina l’assorbimento
del terzo mezzo.
6.1. - Pertanto, si propone la decisione del ricorso con
ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base al n. 5 dell’art.
375 c.p.c.”.
II. - La Corte condivide la relazione. La memoria con-
traria di parte controricorrente non coglie minimamente i
due rilievi contenuti nella relazione.
Non quello inerente alla legitimatio ad causam. Proprio
perchè nella sentenza impugnata tale condizione dell’azio-
ne è collegata alla proprietà dell’immobile danneggiato, è
evidente l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale, il
diritto di credito (id est, quello al risarcimento del danno)
non potendo circolare quale accessorio del diritto reale
(la proprietà del fondo danneggiato).
Non quello riguardante la prescrizione del diritto stes-
so. La confusione concettuale tra illecito permanente ed
illecito istantaneo ad effetti permanenti non determina,
nella specie, la necessità della mera correzione della
sentenza, ai sensi dell’art. 384, ult. comma c.p.c., poiché
modif‌ica, retrodatandolo, il dies a quo della prescrizione
del credito risarcitorio, mutando il presupposto dell’accer-
tamento di fatto operato nella sentenza.
III. - Pertanto la sentenza impugnata va cassata con rin-
vio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che nel
decidere il merito si atterrà ai principi di diritto sopra espo-
sti, e provvederà inoltre sulle spese di cassazione. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. i, 15 ottobre 2014, n. 21836
pres. forte – est. mercolino – p.m. del core (conf.) – ric. cirino (Avv.
torrisi) c. proto ghiringhelli (Avv. cucci)
Canone y Morosità y Sanatoria y Termine di grazia
ex art. 55 L. n. 392/78 y Ambito di applicabilità y
Procedimento di convalida di sfratto y Esclusività y
Non sussiste y Azione ordinaria di risoluzione loca-
tizia ovvero deferita ad arbitri y Ammissibilità.
. La speciale sanatoria della morosità del conduttore,
disciplinata dall’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n.
392, per le sole locazioni abitative di immobili urbani,
si applica, oltre che nel procedimento di convalida di
sfratto, anche quando la domanda di risoluzione con-
trattuale sia stata introdotta in via ordinaria, ovvero sia
stata deferita agli arbitri. (c.c., art. 1453; l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 55; c.p.c., art. 806; c.p.c., art. 827)
svolgimento del processo
1. - Con lodo sottoscritto il 23 novembre 2003, il collegio
arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia
insorta tra Proto Ghiringhelli Piergiorgio e Cirino Francesco
il 18 febbraio 1992 dichiarò risolto per inadempimento del
conduttore il contratto di locazione stipulato tra le parti il 18
febbraio 1992 e condannò il Cirino al rilascio del locale sito in
Cosenza, al corso G. Mazzini nn. 22/24; in accoglimento della
domanda riconvenzionale proposta dal Cirino, condannò
inoltre il Proto Ghiringhelli alla restituzione della somma di
Euro 602,52, a titolo di aggiornamento Istat illegittimamente

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