Corte di cassazione civile sez. III, 11 luglio 2014, n. 15898

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giur
1/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
sione ed in generale idoneo al compimento di atti che il
giudice non può compiere da solo e ciò in occasione di un
processo e in relazione a concrete necessità individuabili
di volta e in volta dal giudice al quale il consulente deve
dare conto. Ma, nell’ipotesi prevista dal primo comma del-
l’art. 1129 cod. civ., come si è detto, il giudice si limita alla
nomina dell’amministratore, esercitando i poteri spettanti
all’assemblea, alla quale soltanto il predetto dovrà rendere
conto del suo operato
Orbene, la determinazione del compenso è regolata
dall’ art. 1709 cod. civ. secondo cui, nel caso in cui le parti
non abbiano stabilito la misura, lo stesso è stabilito in base
alle tariffe o agli usi o, in mancanza, dal giudice.
Peraltro, se è vero che non poteva essere richiesto ed
emesso il decreto di liquidazione del compenso degli au-
siliari del giudice previsto dall’art. 52 disp. att. cod. proc.
civ., la (indiscussa) natura monitoria del provvedimento
(ex art. 53 disp. att. cod. proc. civ.) comportava che ri-
tualmente è stata proposta, ai sensi dell’art. 645 cod. proc.
civ., da parte del D’Incecco opposizione, con la quale è
stata introdotto il giudizio avente a oggetto l’accertamen-
to della sussistenza o meno del diritto al pagamento del
compenso dovuto all’amministratore. Ed invero, secondo
la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’opposizio-
ne al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio
di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad
esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emes-
sa ma - anche quando dichiari la nullità del ricorso e del
decreto per ingiunzione - deve procedere ad esaminare la
fondatezza della pretesa del creditore, essendo al riguardo
suff‌iciente che l’opposto resista alla proposta opposizione
e chieda conferma del decreto opposto (come avvenuto
nella specie), cfr., fra le altre, Cass. 10169/1997;4974/2000;
90121/2005; 20613/2011.
Pertanto, oggetto del presente giudizio era la deter-
minazione del compenso preteso dall’amministratore di
nomina giudiziaria.
Ciò posto, al Cosentino doveva essere riconosciuto il
compenso previo accertamento dell’attività di ammini-
stratore effettivamente svolta dal momento in cui ave-
va comunicato all’amministratore uscente la nomina
giudiziaria f‌ino a quello in cui al Cosentino era stata co-
municata la nomina di cui alla delibera del 30 settembre
2000. Il giudice di rinvio dovrà determinare il compenso
verif‌icando - in relazione al periodo considerato - l’effetti-
vo svolgimento dell’attività espletata.
Pertanto va accolto il primo motivo, limitatamente alla
parte in cui si denuncia che comunque non sarebbe dovuto
il compenso per il periodo antecedente al momento della
comunicazione della nomina giudiziaria, essendo per il
resto inammissibile come lo sono il secondo, il terzo e il
quarto che hanno a oggetto accertamenti ormai preclusi
dal giudicato; il quinto va, invece, rigettato.
Pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo
accolto, nei limiti sopra indicati, con rinvio, anche per le
spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di
appello di Roma. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. iii, 11 luGlio 2014, n. 15898
pres. russo – est. spirito – p.m. velArdi (diff.) – ric. bonizzi (Avv.ti
romAnelli e ronzoni) c. foGlieni (Avv.ti stillitAni e bernini)
Contratto y Rinnovazione y Diniego alla prima sca-
denza y Accertamento giudiziale del suo carattere
immotivato y Passaggio in giudicato y Preclusione
al successivo esercizio di legittimo diniego y Sus-
sistenza.
. In tema di locazione di immobile ad uso abitativo,
nell’ipotesi in cui il locatore, alla prima scadenza qua-
driennale del contratto, abbia comunicato al condut-
tore il proprio diniego immotivato alla rinnovazione
del contratto e sia sopravvenuta cosa giudicata sull’ac-
certamento dell’ineff‌icacia di quel diniego, sull’auto-
matico rinnovo del contratto e sulla sua scadenza allo
spirare del secondo quadriennio, è precluso al locatore
stesso l’esperimento di una nuova azione tendente a far
accertare il mancato rinnovo del contratto alla prima
scadenza, sulla base di una diversa (benché tempe-
stiva) comunicazione al conduttore dell’esercizio della
facoltà di diniego del rinnovo del contratto sulla base
dei motivi di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge 9
dicembre 1998, n. 431. (l. 9 dicembre 1998, n. 431, art.
3) (1)
(1) Diverso è il caso deciso da Cass. civ. sez. III, 14 febbraio 1992, n.
1834, in questa Rivista 1992, 539, secondo cui la disdetta alla prima
scadenza del contratto di locazione, nulla per la mancata specif‌ica-
zione del motivo, può essere validamente rinnovata, anche prima
dell’accertamento giudiziale del vizio della prima disdetta, con un
nuovo atto contenente l’indicazione dei motivi in precedenza omessi
o non suff‌icientemente indicati, ed essere posta a fondamento di una
autonoma domanda giudiziale.
svolGimento del processo
La Foglieni citò in giudizio la Bonizzi perché fosse ac-
certata la cessazione, alla data del 31 gennaio 2006, del
contratto di locazione tra loro intercorrente, per diniego
del rinnovo ex art. 3 della legge n. 431 del 1998.
La convenuta eccepì che tra le parti era già intervenu-
to un giudicato che aveva accertato la durata del rapporto
f‌ino al 31 gennaio 2010.
Il Tribunale di Bergamo accolse l’eccezione della
convenuta e dichiarò inammissibile la domanda. In par-
ticolare, rilevò: che la pronunzia dello stesso Tribunale,
intervenuta tra le parti il 16 novembre 2005, aveva respin-
to l’intimazione di licenza per f‌inita locazione alla data del
31 gennaio 2006 ed aveva nel contempo accertato che il
contratto sarebbe scaduto il 31 gennaio 2010; che, dun-
que, il passaggio in giudicato di quella sentenza impediva
l’esame dell’altra azione (oggi in esame) tendente alla de-
claratoria della cessazione del contratto alla data del 31
gennaio 2006 per legittimo esercizio (da parte della loca-
trice) della facoltà di diniego di rinnovazione alla prima
scadenza, ai sensi dell’art. 3, comma l°, lett. A) della legge
n. 431 del 1998.

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