Corte di cassazione civile sez. II, 15 settembre 2014, n. 19423

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giur
Arch. loc. e cond. 1/2015
LEGITTIMITÀ
estraneo che esclude il nesso di causalità fra la respon-
sabilità del proprietario e l’evento, ai sensi dell’art. 2051
c.c., avrebbe dovuto escludere la presunzione circa la sua
responsabilità.
15. Con il secondo motivo si lamenta “violazione e falsa
applicazione delle norme di diritto ex art. 360 comma 1 nr.
3 c.p.c. con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 40
e 41 c.p.”.
Il Franchina sostiene che la Corte di merito, avendo
riconosciuto all’interruzione del cavedio tecnico prima
esistente su tutta la colonna del condominio il carattere di
eccezionale causa sopravvenuta suff‌iciente a determinare
l’evento, avrebbe dovuto escludere in capo a lui ogni re-
sponsabilità a titolo di concorso ovvero quanto meno dare
atto della mancanza di prove attendibili della ragionevole
probabilità del nesso causale tra tale condotta negligente
e l’evento.
16. Con il terzo motivo si deduce “motivazione insuff‌i-
ciente e contraddittoria con fatto controverso decisivo per
il giudizio”.
Lamenta il controricorrente ricorrente incidentale che
la Corte di merito gli abbia attribuito un concorso di colpa
ritenendo che nella sua qualità di proprietario non aveva
dimostrato di aver adempiuto all’onere di consegnare agli
aff‌ittuari utilizzatori dell’appartamento un impianto in pie-
na eff‌icienza e privo di carenze funzionali e strutturali, così
contraddicendo quanto dalla stessa Corte ritenuto in re-
lazione al carattere di causa eccezionale ed imprevedibile
alla riconosciuta anomala interruzione della canna fumaria
tale da interrompere ex art. 41 c.p. qualsiasi nesso causale
tra la condotta pur negligente del Franchina e l’evento.
17. Tutti i motivi del ricorso incidentale sono inammis-
sibili, tendendo i primi due, in sostanza, ad una rivalutazio-
ne del merito, inammissibile in questa sede, e non essendo
il terzo corredato di un autonomo e distinto momento di
sintesi (cd. quesito di fatto) e a tale ultimo riguardo si
richiama quanto già evidenziato al paragrafo 10.2.
18. Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, dichia-
rato inammissibile.
19. Conclusivamente il ricorso principale va accolto per
quanto di ragione; il ricorso incidentale va dichiarato inam-
missibile; la sentenza impugnata va cassata in relazione alla
censura accolta; con rinvio anche per le spese del presente
giudizio di cassazione - alla Corte di appello di Torino, in di-
versa composizione, che si uniformerà al suddetto principio
di diritto e a quanto sopra evidenziato. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. ii, 15 settembre 2014, n. 19423
pres. bursese – est. proto – p.m. cApAsso (pArz. diff.) – ric. r.l. (Avv.
merlo) c. s.i.
Matrimonio y Famiglia di fatto y Casa familiare y
Estromissione violenta o clandestina subìta dal
convivente y Azione di spoglio y Esperibilità y Sus-
sistenza y Legittimati passivi y Convivente ospitan-
te e suoi eredi y Sussistenza.
. L’estromissione violenta o clandestina dall’unità abi-
tativa subìta dal convivente more uxorio legittima que-
st’ultimo all’azione di spoglio, non solo nei confronti
dell’altro convivente ospitante, ma anche degli eredi di
costui. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1168) (1)
(1) Si rimanda alla citata Cass. civ. 21 marzo 2013, n. 7214, in questa
Rivista 2013, 295, secondo cui la convivenza more uxorio determina,
sulla casa ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un
potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello
derivante da ragioni di mera ospitalità; conseguentemente, l’estro-
missione violenta o clandestina del convivente dall’unità abitativa,
compiuta dal partner, giustif‌ica il ricorso alla tutela possessoria,
consentendogli di esperire l’azione di spoglio nei confronti dell’altro
quand’anche il primo non vanti un diritto di proprietà sull’immobile
che, durante la convivenza sia stato nella disponibilità di entrambe.
Cass. civ. 2 gennaio 2014, n. 7, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tri-
buna ha poi ritenuto che la legittimazione all’azione ex art. 1168 c.c.
ricorra anche qualora lo spoglio sia compiuto da un terzo nei con-
fronti del convivente del detentore qualif‌icato del bene.
svolGimento del processo
Con ricorso del 24 marzo 2003 S.I. chiedeva la rein-
tegrazione nel possesso di un appartamento e relative
pertinenze essendone stata privata da R.L. che vi si era
introdotto clandestinamente impedendole l’accesso.
La ricorrente esponeva di essersi unita in matrimonio
religioso con dispensa da trascrizione, sin dal 1977 con
D.V.D., il quale, deceduto il 14 giugno 2002, l’aveva istituita
usufruttuaria dell’appartamento suddetto che costituiva
la loro casa ove convivevano come marito e moglie.
Nella fase a cognizione sommaria il giudice accoglieva
il ricorso e successivamente il Collegio rigettava il reclamo
del resistente.
Nella fase di merito, espletata l’istruttoria, il Tribunale
con sentenza del 17 aprile 2004 accoglieva la domanda
possessoria e ordinava a R.L. di reintegrare S.I. nel pos-
sesso.
R. proponeva appello che era rigettato dalla Corte di
Appello di Torino con sentenza del 22 febbraio 2007.
La Corte territoriale rilevava:
- che la ricorrente, in quanto convivente more uxorio e
quindi detentore qualif‌icato era legittimata ad agire con
l’azione di spoglio;
- che era irrilevante, ai f‌ini di precludere l’esercizio
dell’azione, la qualità di erede del resistente, che non era
possessore quando era in vita il de cuius, ma solo ospite
per il rapporto di parentela con il nonno D.V.D.;
- che inoltre il resistente non aveva ragione di far valere
la sua qualità di erede in quanto il thema decidendum era
limitato al compossesso tra le parti come dedotto dal R.;
- che non era decorso l’anno dal sofferto spoglio;
- che la ricorrente non aveva volontariamente abban-
donato l’alloggio, ma viveva altrove proprio a causa dello
spoglio subito.
R.L. ha proposto ricorso aff‌idato a due motivi.
S.I. è rimasta intimata.

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