Corte di cassazione civile sez. III, 19 settembre 2014, n. 19744

Pagine34-37
34
giur
1/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Onde non può dirsi che il rigetto della domanda sia av-
venuto anche perchè è stata esclusa l’occupazione senza
titolo.
In ogni caso si deve, per completezza, aggiungere che,
avendo la motivazione della sentenza dato rilievo ad una
ragione di rito, l’eventuale conf‌igurabilità di questa moti-
vazione come aggiuntiva motivazione di merito, nemmeno
avrebbe rappresentato statuizione impugnabile in questa
sede, giusta il principio di diritto di cui a Cass. sez. un. n.
3840 del 2007. Si tratterebbe, infatti, di statuizione resa
in carenza di potestas iudicandi, una volta affermata la
ragione di rigetto in rito.
Il principio di diritto che giustif‌ica l’accoglimento per
quanto di ragione del primo motivo è il seguente: “ove il
giudice d’appello ritenga che l’azione esercitata in primo
grado sia stata esercitata erroneamente con le forme del
procedimento per convalida di sfratto per morosità, in
quanto la domanda prospettava un’azione di rilascio per
occupazione senza titolo e non un’azione di risoluzione
per inadempimento di una locazione, non può per ciò solo,
cioè per l’erronea attivazione del procedimento speciale,
rigettare la domanda qualif‌icata come occupazione senza
titolo, ma deve deciderla esaminando se ne ricorrano i
presupposti giustif‌icativi e, quindi, valutare se l’occupa-
zione senza titolo sussista oppure no”.
p.3. La sentenza impugnata dev’essere cassata e la
Corte territoriale procederà a decidere la domanda di oc-
cupazione senza titolo esaminando se di tale occupazione
ricorrano o meno i presupposti e ciò anche con riferimento
alla vicende successive all’occupazione e, quindi, alla sua
insorgenza.
p.4. Gli altri motivi restano assorbiti.
p.5. Il giudice di rinvio provvederà sulle spese del giu-
dizio di cassazione. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. iii, 19 settembre 2014, n. 19744
pres. berruti – est. scrimA – p.m. finocchi Ghersi (diff.) – ric. m.p.A ed
Altro (Avv.ti mundulA e GiAcobinA) c. f.p. (Avv. fusAri)
Obbligazioni del locatore y Vizi della cosa locata
y Vizi preesistenti alla consegna ma manifestatisi
successivamente y Responsabilità del locatore y
Condizioni y Danno alla salute subìto dal condut-
tore.
. La responsabilità del locatore per i danni derivanti
dall’esistenza dei vizi sussiste anche in relazione a
vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi succes-
sivamente ad essa nel caso in cui il locatore poteva
conoscere, usando l’ordinaria diligenza, i vizi secondo
la disciplina di cui all’art. 1578 c.c.. In tal caso, il loca-
tore è tenuto a risarcire il danno alla salute subìto dal
conduttore in conseguenza delle condizioni abitative
dell’immobile locato quand’anche tali condizioni fos-
sero note al conduttore al momento della conclusione
del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute
prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o
limitazione della responsabilità. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1223; c.c., art. 1578; c.c., art. 1580) (1)
(1) Sulla prima parte della massima, cfr. Cass. civ. 9 luglio 2008, n.
18854, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna e Cass. civ. 10 agosto
1991, n. 8729, in questa Rivista 1992, 585. Sulla seconda parte, si veda
Cass. civ. 3 febbraio 1999, n. 915, ivi 1999, 421.
svolGimento del processo
Con atto notif‌icato nel 2003, Sarti Franco e Melella
Punzi Adele convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale
di Torino, Franchina Pietro e deducevano che il 19 ottobre
1995 Sarti Max, di cui essi erano i genitori, era deceduto
per avvelenamento da ossido di carbonio mentre si trovava
nel minuscolo bagno dell’alloggio preso in locazione dal
proprietario Franchina.
Deducevano gli attori che la causa dell’evento era in-
dividuarsi nel fatto che lo scaldabagno collocato nell’anno
1988 non era stato installato a regola d’arte per insuff‌i-
cienza tanto della capienza del locale quanto del sistema
di scarico dei fumi, essendo il condotto di esalazione - pur
in seguito, in maniera del tutto anomala, interrotto a
causa dello “scriteriato” intervento di chiusura effettuato
da soggetti terzi nell’ambito dei lavori di ristrutturazione
dei piani superiori - comunque risultato irregolare f‌in dal-
l’origine, in quanto non collegato ad un apposito cavedio
tecnico ma alla canna di def‌lusso dei fumi delle cucine e
privo dello sf‌iato di riserva.
Sostenevano gli attori che, in ogni caso, l’evento lesivo
era riferibile al comportamento negligente del proprieta-
rio locatore dell’immobile e ne chiedevano la condanna al
risarcimento dei danni morali e patrimoniali da essi subiti
in conseguenza del decesso del f‌iglio.
Il convenuto si costituiva contestando la domanda. Si
riportava in particolare alle osservazioni della seconda
perizia espletata nel processo penale dall’ing. Dotti che
aveva concluso ritenendo essere stata causa preminente
l’interruzione del condotto di esalazione in corrispondenza
del quarto piano ed aveva rappresentato tale interruzione
e il conseguente impedimento alla fuoriuscita dei prodotti
della combustione una condizione di per sé suff‌iciente al
crearsi delle condizioni di causa del decesso. Affermava,
inf‌ine, il convenuto che, in presenza degli ampi margini
di sicurezza della normativa, il mancato rispetto di alcune
prescrizioni - nella specie tradottosi unicamente in un
tiraggio minore e nella mancata realizzazione della venti-
lazione di sicurezza - aveva comportato l’abbassamento di
tale margine ma non necessariamente creato una condi-
zione di pericolosità tale da determinare l’evento ed aveva
fornito una serie di osservazioni tecniche che consentiva-
no di escludere ogni sua colpa.
Il Tribunale adito, con sentenza del 2 marzo 2005, as-
solveva il convenuto e condannava gli attori alle spese, af-
fermando che, nonostante fosse emerso, mediante l’acqui-
sizione delle due perizie d’uff‌icio effettuate nell’ambito del
processo penale, che il Franchina aveva installato il boiler
non conformemente alla normativa di sicurezza allora in vi-
gore ed aveva altresì omesso di dotare il bagno di una presa

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT