Corte di cassazione civile sez. VI, 24 settembre 2014, n. 20123

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
A tale principio si è attenuta la Corte territoriale, la
quale non ha negato la valenza penalistica (o, comunque,
di tipo sanzionatorio, anche sul piano amministrativo)
dello stato di ebbrezza del L., ma ha contestualizzato la
condotta tenuta dal medesimo in quel determinato stato,
rilevando, con motivazione di stretto merito e priva di
vizi logici, che le condizioni pisco-f‌isiche determinate
dall’ubriachezza non avevano affatto inf‌luito causalmente
sulla determinazione dell’incidente, giacché - a fronte di
una manovra improvvisa ed imprevedibile di immissione
dell’autocarro da un parcheggio privato su una strada
statale ad intensa percorrenza - il L. era stato in grado di
percepire il pericolo e attuare repentinamente una frenata
del proprio automezzo, seppur inutilmente.
2. - Con il secondo mezzo è dedotta omesso ed insuf-
f‌iciente motivazione circa un punto decisivo della con-
troversia.
La Corte di appello avrebbe ritenuto non provato che il
L. procedesse a velocità inadeguata, là dove invece i verba-
lizzanti avevano affermato il contrario. Inoltre, il giudice
di appello non avrebbe tenuto conto che proprio lo stato di
ebbrezza aveva comportato che il conducente dell’autovet-
tura frenasse soltanto a tre metri dall’autocarro, mancando,
quindi, “di valutare le distanze” proprio per le sue condizio-
ni psico-f‌isiche. Erronee sarebbero poi le considerazioni
della Corte territoriale in ordine alle valutazioni soggettive
dei verbalizzanti, essendo il rapporto della polizia stradale
basatosi “su circostanze di fatto” e “vere e proprie constata-
zioni derivanti dalla dinamica del sinistro”.
3. - Con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsa
applicazione dell’art. 2054 c.c., nonché difetto di motiva-
zione “sul punto”.
La Corte territoriale avrebbe errato nel non applicare
la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., mancando
di considerare l’incidenza avuta nel sinistro dallo stato di
ebbrezza del L., il quale non poteva ritenersi esente da
qualsivoglia responsabilità, essendo “pacif‌icamente emer-
so e dimostrato che lo stesso circolasse a velocità elevata...
ed abbia frenato a soli tre metri dall’ostacolo”.
5. - Il secondo e terzo motivo - congiuntamente scruti-
nabili - non possono trovare accoglimento.
Con essi il ricorrente, lungi dal denunciare, in coerenza
con il paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.
proc. civ., un vizio di motivazione della sentenza impugnata
(in entrambi i motivi) ovvero, secondo lo schema dello stesso
art. 360, n. 3, un error in indicando (nel solo terzo motivo),
propone una lettura alternativa - ed a sé favorevole - delle
risultanze probatorie, surrogandosi (in modo inammissibile)
al potere che in tal ambito è riservato al solo giudice del
merito. Ciò, peraltro, sovvertendo l’accertamento stesso al
quale è pervenuta la Corte territoriale (che ha escluso che vi
fosse prova di una condotta di guida imprudente ed a velocità
eccessiva) o in parte mutilandolo (là dove: si manca di corre-
lare, come aveva fatto il giudice del merito, il breve spazio di
frenata all’improvviso e repentino immettersi dell’autocarro
sulla strada statale; ovvero, si cerca di superare la chiara
distinzione operata in sentenza tra elementi valutativi ed
elementi di fatto presenti nel verbale della polizia stradale).
4. - Con il quarto mezzo è denunciata violazione e falsa
applicazione dell’art. 232 c.p.c., nonchè difetto di motiva-
zione “sul punto”.
La Corte di appello avrebbe errato nell’escludere ogni
effetto alla mancata risposta del L. all’interrogatorio for-
male, quantomeno in termini di concorso di colpa nella
determinazione del sinistro.
4.1. - Il motivo è infondato (anche a prescindere dalle
sue carenze in termini di autosuff‌icienza, non avendo il
ricorrente trascritto quale fosse il contenuto dei capitoli
dell’interrogatorio formale: cfr. Cass., 3 marzo 2009, n.
5043), essendo la Corte territoriale, in armonia con quanto
dispone l’art. 232 c.p.c., comma 1, giunta al convincimento
- logicamente motivato e, come tale, insindacabile - che gli
elementi di prova raccolti fossero già di per sé suff‌icienti
ed adeguati a far ritenere sussistente la esclusiva respon-
sabilità del G. nella causazione del sinistro, così da rende-
re irrilevante il peso probatorio dell’ingiustif‌icata mancata
risposta del L. all’interrogatorio formale, da valutarsi, per
l’appunto, nel contesto delle risultanze istruttorie acquisi-
te (in tale prospettiva, tra le altre, Cass., 14 febbraio 2007,
n. 3258; Cass., 26 aprile 2013, n. 10099).
5. - L’infondatezza del ricorso consente di evitare in ogni
caso una rimessione in termini della parte ricorrente al f‌ine
di permetterle di depositare l’avviso di ricevimento relativo
alla notif‌icazione del ricorso nei confronti dell’intimato L.C.,
litisconsorte necessario totalmente vittorioso. Ciò alla luce
del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del pro-
cesso, che impone al giudice di evitare un inutile dispendio
di attività processuali e formalità superf‌lue perchè non giu-
stif‌icate dal rispetto effettivo del principio del contradditto-
rio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla parteci-
pazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella
cui sfera giuridica l’atto f‌inale è destinato a produrre i suoi
effetti (tra le tante, Cass., 17 giugno 2013, n. 15106).
6. - Il ricorso va, dunque, rigettato il ricorrente, in
quanto soccombente, condannato al pagamento, in favore
della controricorrente compagnia di assicurazioni, delle
spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate
in dispositivo; nulla è da disporsi a tale riguardo nei con-
fronti dell’intimato L. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. vI, 24 settembre 2014, n. 20123
pres. petIttI – est. parzIale – rIc. g.I. (avv.tI lembo e vIgna) c. comune
dI guarene (avv.tI cremIsInI e bIanchI)
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Te-
lelaser y Documentazione fotograf‌ica y Necessità y
Condizioni y Mancanza della predetta documenta-
zione y Verbale y Fede privilegiata y Sussistenza.
. L’accertamento della velocità con apparecchio tele-
laser richiede, per essere valido, la documentazione
fotograf‌ica dell’infrazione nei soli casi in cui il suddetto
strumento sia privo di assistenza da parte degli organi
preposti al rilevamento della velocità. Pertanto, in pre-

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