Corte di cassazione civile sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2014
Legittimità
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434
pres. segreto – est. sestInI – p.m. X (dIff.) – rIc. r.a. c. generalI assIc. s.p.a.
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Sinistro causato da vei-
colo non identif‌icato y Domanda di risarcimento nei
confronti dell’impresa designata y Obbligo di que-
rela contro ignoti y Esclusione y Onere della prova a
carico della vittima y Esclusione.
. In tema di sinistro stradale causato da veicolo non
identif‌icato, la vittima non ha alcun obbligo, per otte-
nere il risarcimento da parte dell’impresa designata
per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di
presentare una denuncia od una querela contro ignoti,
la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, nè
deve fornire alcuna prova dell’impossibilità incolpevole
dell’identif‌icazione del veicolo. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 2043; c.c., art. 2729; c.p.c.,116; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 19) (1)
(1) La sentenza in epigrafe segue l’orientamento tracciato da Cass.
civ. 2 settembre 2013, n. 20066, in questa Rivista 2014, 23; Cass. civ.
18 giugno 2012, n. 9939, ivi 2012, 870 e Cass. civ. 3 settembre 2007, n.
18532, ivi 2008, 317.
svolgImento del processo
R.A. convenne in giudizio la Generali Assicurazioni s.p.a.
- quale impresa designata per la liquidazione dei danni da
risarcirsi dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada
- per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti all’inve-
stimento da parte di una vettura rimasta non identif‌icata.
Il Giudice di Pace di Aversa respinse la domanda.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sez. dist. di
Aversa ha rigettato l’appello ritenendo che non fosse stata
“raggiunta la prova che il veicolo è rimasto sconosciuto
per fatto non imputabile all’istante”, sul rilievo che la R.
non aveva sporto querela né aveva specif‌icato ai sanitari
del Pronto soccorso di essere stata investita da un veicolo
non identif‌icato.
Ricorre per cassazione la R. aff‌idandosi a due motivi;
resiste l’intimata a mezzo di controricorso illustrato da
memoria.
motIvI della decIsIone
1. Il Tribunale ha affermato:
- che nelle ipotesi contemplate dall’art. 19 lett. a) L. n.
990/69, “la prova... a carico del danneggiato debba riguar-
dare innanzitutto la presenza di un veicolo non identif‌i-
cato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata
identif‌icazione sia dipesa da impossibilità incolpevole”;
- che tale seconda circostanza “può ritenersi dimostra-
ta dal fatto che, dopo che l’incidente sia stato denunciato
alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste
ultime compiute ovvero disposte dall’Autorità Giudiziaria
per l’identif‌icazione del veicolo danneggiante abbiano
avuto esito negativo”, non potendo - per contro - “adde-
bitarsi al danneggiato l’onere di svolgere direttamente
indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla
denuncia dell’accaduto alle autorità competenti ed alla
messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi
informativi disponibili”;
- che “va ritenuta nella specie non raggiunta la prova
che il veicolo è rimasto sconosciuto per fatto non imputa-
bile all’istante, posto che in primo luogo, non è stata pre-
sentata querela” e che “dalla lettura del referto di pronto
soccorso in atti si evince che l’attore ha riferito ai sanitari
incidente stradale... ma senza specif‌icare che lo stesso
avvenne a causa di veicolo rimasto sconosciuto”;
- che pertanto “l’istante... deve imputare a sé stesso gli
effetti del proprio comportamento sostanzialmente omis-
sivo”.
2. La ricorrente censura la sentenza con due motivi.
Col primo, deduce “omessa valutazione dell’esito della
prova testimoniale formatasi nel giudizio di primo grado -
omessa, insuff‌iciente e contraddittoria motivazione... di un
punto decisivo del giudizio, in ordine alla prova dell’illecito
e dei restanti presupposti della domanda violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 116 e 112 c.p.c., con art. 2729 c.c.”.
Col secondo motivo, prospetta “violazione dell’abrogato
art. 19 lett. a) della legge n. 990/69 e norme successive
modif‌icative - violazione dell’art. 2043 c.c.”.
Il nucleo delle censure attiene al fatto che il Tribunale
abbia del tutto omesso di dare conto delle dichiarazioni
testimoniali assunte in primo grado (di cui la ricorrente
trascrive il contenuto), convergenti nell’affermazione che
la donna venne investita, mentre attraversava le strisce
pedonali, da un’autovettura di color bianco e che il veicolo
si allontanò dopo l’urto senza che alcuno dei presenti fosse
riuscito a rilevarne il numero di targa.
Assume la R. che “la prova della riconducibilità dell’ille-
cito... al veicolo rimasto sconosciuto deve scaturire da una
ragionevole valutazione complessiva delle risultanze proces-
suali demandata ad un prudente apprezzamento del magi-
strato che è tenuto a darne conto nella motivazione” e sostie-
ne che, nel caso specif‌ico, “una giusta valutazione dei fatti
raccontati dai testi... avrebbe potuto determinare una diver-
sa decisione favorevole all’accoglimento della domanda”.

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