Corte di cassazione civile sez. III, 23 giugno 2014, n. 14199

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giur
11/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
tato il ricorso principale proposto dal Proietti, dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Spa
Ina-Assitalia ed assorbito il ricorso incidentale condi-
zionato, proposto dalla Toro Assicurazioni. Al rigetto del
ricorso segue la condanna del ricorrente principale e del
ricorrente incidentale Ina-Assitalia, in favore del Sellaroli
del Sabatini, alla rifusione delle spese di questo giudizio
di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua
dei soli parametri di cui al D.M. n. 140/2012 sopravvenuto
a disciplinare i compensi professionali. Sussistono giusti
motivi per compensare fra le altre parti costituite le spese
di questo giudizio in considerazione della reciproca soc-
combenza e della peculiarità della vicenda. (Omissis)
corte di cassazione civiLe
sez. iii, 23 giugno 2014, n. 14199
pres. amatucci – est. LanziLLo – p.m. corasaniti (diff.) – ric. reaLe
mutua ass.ni società (avv.ti Liuzzi e ciani scioLLa) c. bracco ed aLtri
(avv.ti bonaccorsi e faLetti)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Limiti del massimale y Superabilità y Ammissibilità
y Condizioni.
. Nell’assicurazione obbligatoria per responsabilità
civile da circolazione dei veicoli, la circostanza che
l’obbligazione a carico dell’assicuratore nei confronti
del danneggiato abbia natura di debito di valuta, come
tale assoggettato al principio nominalistico e destinato,
pertanto, a determinarsi entro il limite del massimale
di polizza, non esclude che la somma liquidata possa
superare il massimale in relazione agli interessi e alla
rivalutazione monetaria dovuti dall’assicuratore - che
ritardi ingiustif‌icatamente il pagamento - secondo le
condizioni previste dal primo e secondo comma dell’art.
1224 cod. civ., ferma restando, peraltro, la necessità che
in tale operazione si abbia sempre riguardo al massima-
le convenuto dalle parti o a quello minimo di legge vi-
gente alla data del sinistro, essendo irrilevanti eventuali
variazioni successive. (c.c., art. 1224; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 283; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
291; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. civ. 8 luglio 2003, n. 10725, in
questa Rivista 2004, 518. Cfr. inoltre, pur condividendo il medesimo
orientamento, anche Cass. civ. 29 marzo 2006, n. 7247, ivi 2006, 937,
quando del danno debba rispondere il Fondo di garanzia per le vitti-
me della strada e l’assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta
amministrativa.
svoLgimento deL processo
A seguito di un incidente stradale verif‌icatosi il 5 ago-
sto 1996 sull’autostrada Torino-Savona perse la vita Ales-
sandro Bracco. L’incidente fu provocato dal conducente,
rimasto sconosciuto, di un automobile che aveva invaso
la corsia di marcia percorsa dalla vittima, in luogo in cui
un’unica carreggiata era percorsa nei due sensi di marcia
a causa di lavori in corso.
Esperiti e conclusi vari procedimenti penali senza
utile risultato in ordine all’identif‌icazione del responsabi-
le, con atto di citazione in data 11 settembre 2009 geni-
tori e fratelli di Alessandro Bracco, cioè Mario Bracco e
Bianca Anna Olivero, nonché Alberto, Emanuela e Mas-
simo Bracco, proposero al Tribunale di Torino domanda
di risarcimento dei danni nei confronti della s.p.a. Reale
Mutua Assicurazioni, quale impresa designata dal Fondo
di garanzia per le vittime della strada.
La convenuta resistette, sollevando eccezione di pre-
scrizione e chiedendo che, in ogni caso, il suo obbligo di
indennizzo venisse limitato al massimale assicurato che,
alla data del sinistro, era pari a un miliardo e mezzo di
lire (€ 774.685,35). Con sentenza def‌initiva n. 6312/2011
il Tribunale condannò la compagnia assicuratrice al risar-
cimento dei danni, quantif‌icati nella complessiva somma
di € 1.093.677,00, oltre interessi e spese di causa. Propo-
sto appello dalla Reale Mutua, con sentenza 11 novembre
-11 dicembre 2012 n. 1987 la Corte di appello di Torino
ha ridotto ad € 1.013.025,00 la somma complessivamente
dovuta in risarcimento dei danni, ponendo a carico del-
l’appellante quattro quinti delle spese dei due gradi di
giudizio e ha ritenuto che di tale somma la compagnia as-
sicuratrice dovesse rispondere per intero sul rilievo che
l’importo - devalutato al 1996 - corrisponde ad € 722.042,00,
somma inferiore al massimale di legge dell’epoca, e che
l’appellante non può pretendere di applicare, pagando
oggi, il massimale di allora, poiché la rivalutazione porta
semplicemente ad adeguare l’entità del credito alla data
del pagamento.
Con atto notif‌icato il 26 febbraio 2013 la Reale Mutua
Ass.ni propone un motivo di ricorso per Cassazione, illu-
strato da memoria.
Resistono gli intimati con controricorso.
motivi deLLa decisione
1.- Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione
di inammissibilità del ricorso, sollevata dai resistenti sul
rilievo che la procura speciale al difensore è stata conferita
da certo dr. Negrin, titolare di procura speciale conferita-
gli dalla soc. Reale Mutua, procura che è da ritenere abbia
ad oggetto solo le attività svolte dalla società mandante in
proprio; non quelle aff‌idategli quale impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada di Piemonte
e Valle d’Aosta, fra cui rientra quella in esame.
L’eccezione non è fondata.
La gestione delle liti promosse contro il Fondo fa parte
dell’ordinaria attività delle società assicuratrici apposita-
mente designate allo scopo ed, in quanto tale, è da ritenere
implicitamente compresa fra i poteri conferiti dalla società
ai suoi procuratori per l’ordinario svolgimento delle attività
sociali, salvo che ne venga espressamente esclusa.
2.- Con l’unico motivo, denunciando violazione di varie
disposizioni di legge ed in particolare degli art. 19-21 e 27
della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (artt. 283 e 291 D.L.vo
n. 209/2005), la ricorrente lamenta che la Corte di appello
abbia emesso condanna a suo carico oltre l’importo del
massimale di assicurazione in vigore alla data del sinistro.

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