Corte di cassazione civile sez. III, 27 giugno 2014, n. 14637

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giur
11/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
c.p. ma in relazione al difetto di sussistenza dell’elemento
psicologico in capo all’imputata in relazione ad entrambe
le fattispecie delittuose alla stessa contestate.
Tuttavia tale aspetto, che non è peraltro pregiudizievo-
le nei confronti dell’imputata, non è stato fatto oggetto di
specif‌ica doglianza da parte del ricorrente e, per l’effetto,
non può essere preso in considerazione da questa Corte.
(Omissis)
corte di cassazione civiLe
sez. iii, 27 giugno 2014, n. 14637
pres. petti – est. carLeo – p.m. fresa (diff.) – ric. f. ed aLtro (avv.ti
iannotta e pace) c. miLano ass.ni s.p.a. ed aLtro (avv.ti periLLi e soave)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Limiti del massimale y Domanda implicita di con-
danna al pagamento di somma eccedente il massi-
male per “mala gestio” impropria y Conf‌igurabilità
y Conseguenze y Domanda nuova ex art. 345 c. p.c y
Esclusione.
. Nell’assicurazione obbligatoria per responsabilità
civile da circolazione dei veicoli, la domanda di con-
danna dell’assicuratore al risarcimento del danno per
“mala gestio” cosiddetta impropria deve ritenersi im-
plicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima
abbia domandato la condanna al pagamento di interes-
si e rivalutazione, anche senza riferimento al supera-
mento del massimale o alla condotta renitente dell’as-
sicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda
nuova quella con cui in appello i danneggiati chiedano
la condanna dell’assicuratore al pagamento della dif-
ferenza tra danno liquidato e superamento del mas-
simale di polizza, che va intesa quale riproposizione
della domanda originaria nei limiti del riconoscimento
di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale
di legge. (c.p.c., art. 112; l. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 18; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 144) (1)
(1) Nello stesso senso si esprime Cass. civ. 28 giugno 2010, n. 15397,
in questa Rivista 2011, 499.
svoLgimento deL processo
Con atto di citazione notif‌icato in data 3-6 dicembre
1993, F. E., moglie di D. N. Franco, in proprio ed in qualità
di genitrice esercente la potestà sul f‌iglio minore D. N. A.,
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Potenza, M. S.
C. e la Milano Assicurazioni S.p.a per sentirli condannare
in solido al risarcimento dei danni derivati dalla morte del
D. N. avvenuta a seguito di incidente stradale verif‌icatosi
in Potenza all’altezza del Km 49+200 del raccordo auto-
stradale svincolo (omissis) Potenza in data 20 settembre
1992. L’attrice esponeva che la responsabilità dell’inci-
dente era da attribuirsi esclusivamente al M., assicurato
con la Milano Assicurazioni in virtù di polizza datata 11
febbraio 1992, il quale, alla guida della sua autovettura
Peugeot (omissis) ed in stato di alterazione psico-f‌isica
da assunzione di sostanze stupefacenti, aveva tamponato
violentemente l’autovettura Renault 4 (omissis) condotta
dal citato D. N.; questi, in conseguenza di ciò, era stato
sbalzato fuori dalla sua autovettura perdendo la vita poco
dopo durante il trasporto in Ospedale a bordo dell’ambu-
lanza accorsa sul luogo del sinistro. Si costituiva la Milano
Assicurazioni che resisteva alla domanda attorea e ne
contestava la fondatezza chiedendo darsi atto dell’offerta
risarcitoria di L. 50.000.000. All’esito del giudizio, nel cor-
so del quale venivano acquisite prove documentali e te-
stimoniali, il GOA del Tribunale di Potenza, con sentenza
n. 188 del 31 maggio – 8 giugno 2001, attribuiva la respon-
sabilità esclusiva dell’incidente al M. anche sulla scorta
della sentenza (divenuta irrevocabile il 16 ottobre 1993)
con cui il Pretore di Potenza in data 14 luglio 1993 aveva
def‌inito, con il rito del patteggiamento, il processo penale
a carico del M., imputato di guida in stato di ebbrezza e di
omicidio colposo in danno del D. N. Il giudice procedente
condannava i convenuti, in solido (la Milano Assicurazioni
nel limite del massimale contrattuale di L. 700.000.000) al
risarcimento dei danni patrimoniali e morali in favore de-
gli attori rispettivamente determinati in L. 393.124.523 ed
in L. 892.662.082 comprensivi di rivalutazione ed interessi,
tenuto conto dei due acconti corrisposti dalla Milano As-
sicurazioni per complessive L. 300.000.000; poneva le spe-
se del giudizio a carico delle parti soccombenti. Avverso
detta sentenza proponevano appello la F. ed il D. N., in via
principale, e la Milano Assicurazioni, in via incidentale,
ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Potenza con
sentenza depositata in data 5 giugno 2007 condannava
in solido il M. e la Milano Assicurazioni, quest’ultima nel
limite del massimale vigente all’epoca del sinistro, al pa-
gamento della somma di L. 1.285.786.605 oltre gli interessi
sulla stessa al saggio legale dalla sentenza di primo grado
al soddisfo; rigettava l’appello incidentale della Milano;
confermava nel resto la sentenza impugnata e provvedeva
al governo delle spese.
Avverso la detta sentenza la F. ed il D. N. hanno propo-
sto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustra-
to da memoria. Resiste con controricorso la Unipol-Sai,
già Milano Assicurazioni, la quale ha altresì depositato
memoria illustrativa.
motivi deLLa decisione
Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la
falsa applicazione degli artt.1223 c.c., i ricorrenti hanno
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Cor-
te di Appello ha trascurato che per persona danneggiata,
ai f‌ini del computo del massimale, deve intendersi ciascu-
no dei prossimi congiunti della vittima primaria, i quali
vantino iure proprio un diritto al risarcimento.
La censura è fondata.
A riguardo, giova sottolineare che le Sezioni Unite di
questa Corte (cfr. Sez. un. n. 15376/09), componendo il
precedente contrasto giurisprudenziale hanno recente-
mente statuito il principio, secondo cui “in tema di assicu-
razione obbligatoria della responsabilità civile derivante
da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto

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