Corte di cassazione civile sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
CONTRASTI
il grandissimo dolore per la perdita dell’unico f‌iglio e per la
conseguente, estrema intensità della sofferenza subita.
Così decidendo la sentenza impugnata si è attenuta ai
principi di questa Corte secondo la quale la liquidazione
del danno morale iure proprio, sofferto per il decesso di un
familiare, causato da incidente stradale, sfugge necessaria-
mente ad una previa valutazione analitica e resta aff‌idata
ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di
merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità ove,
come nel caso in esame, adeguatamente motivati.
10. In conclusione, tutte le considerazioni che precedo-
no inducono a ritenere che la Corte abbia correttamente
deciso e che di conseguenza il ricorso debba essere riget-
tato con condanna di parte ricorrente alle spese che si
liquidano come in dispositivo. (Omissis)
corte di cassazione civiLe
sez. iii, 23 gennaio 2014, n. 1361 (*)
pres. russo – est. scarano – p.m. fresa (conf.) – ric. s.c. ed aLtri (avv.
ti petronio, boccardi m. e boccardi e.) c. v.r. ed aLtri
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Nozione y Danno da lesione di interessi perso-
nali non connotati da valore di scambio y Natura
composita y Articolazione in danno morale, biologi-
co ed esistenziale y Possibile ricorrenza cumulativa
y Rilevanza in sede di liquidazione y Sussistenza y
Condizioni.
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Danno morale y Liquidazione giudiziale y Moti-
vazione y Contenuto y Onere di specif‌icazione del
signif‌icato attribuito y Necessità.
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Danno da perdita della vita y Autonoma conf‌i-
gurabilità y Distinzione dal danno biologico “termi-
nale” e “catastrofale” y Necessità y Conseguenze y
Risarcibilità “ex se” y Condizioni y Persistenza in
vita per un lasso apprezzabile di tempo o intensità
della sofferenza subita dalla vittima y Irrilevanza.
Risarcimento del danno y Danno non patrimo-
niale y Danno da perdita della vita y Risarcimento
y Funzione compensativa y Trasmissibilità del cre-
dito risarcitorio “iure hereditatis” y Sussistenza y
Fondamento.
Risarcimento del danno y Danno non patrimo-
niale y Danno da perdita della vita y Risarcimento y
Liquidazione equitativa y Necessità y Criteri.
. La categoria generale del danno non patrimoniale -
che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona
non connotati da valore di scambio - presenta natura
composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci)
aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno
morale (identif‌icabile nel patema d’animo o sofferenza
interiore subìti dalla vittima dell’illecito, ovvero nella
lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale
massima espressione della dignità umana), quello bio-
logico (inteso come lesione del bene salute) e quello
esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle
abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali
- ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere
conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al
principio dell’integralità del risarcimento, senza che
a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da
ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce)
venga computato due (o più) volte sulla base di diverse,
meramente formali, denominazioni. (c.c., art. 2059)
. Nel liquidare il danno morale il giudice deve dare
motivatamente conto del signif‌icato ad esso attribuito,
ed in particolare se lo abbia valutato solo alla stregua
di “patema d’animo” (e cioè di sofferenza interiore o
perturbamento psichico), vale a dire di “danno morale
subiettivo”, di natura meramente emotiva e interiore,
ovvero anche in termini di pregiudizio arrecato alla
dignità o integrità morale, quale massima espressione
della dignità umana. (c.c., art. 2059; c.p.c., art. 132)
. Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita
della vita - bene supremo dell’individuo, oggetto di un di-
ritto assoluto ed inviolabile - è garantito dall’ordinamento
in via primaria anche sul piano della tutela civile, presen-
tando carattere autonomo, in ragione della diversità del
bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice
conf‌igurazione di danno “biologico terminale” e di danno
“catastrofale”. Esso, pertanto, rileva “ex se”, a prescindere
dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto,
dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddet-
ta “immediata” o “istantanea”, senza che assumano rilievo
né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile
lasso di tempo, né l’intensità della sofferenza dalla stessa
subìta per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabi-
lità della propria f‌ine. (c.c., art. 2059)
. Il risarcimento del danno da perdita della vita ha fun-
zione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di
credito) è trasmissibile “iure hereditatis”, atteso che la
non patrimonialità è attributo proprio del bene protet-
to (la vita) e non già del diritto al ristoro della lesione
ad esso arrecata. (c.c., art. 456; c.c., art. 2059)
. La liquidazione del danno da perdita della vita deve
compiersi in applicazione dell’art. 1226 cod. civ., essendo
rimessa alla discrezionalità del giudice di merito l’indi-
viduazione di criteri che consentano di pervenire ad un
equo ristoro, evitando però sia l’adozione di soluzioni di
carattere meramente soggettivo, sia la determinazione
di un ammontare eguale per tutti, occorrendo, per con-
tro, un’adeguata personalizzazione in considerazione,
in particolare, dell’età, dello stato di salute e delle spe-
ranze di vita futura della vittima, nonché dell’attività da
essa svolta e delle sue condizioni personali e familiari.
(c.c., art. 1226; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista 2014,
205. Se ne pubblicano solamente le massime con nota di G. GUSSONI.

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