Corte di cassazione civile sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537 (ud. 11 marzo 2014)

Pagine791-805
791
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
Corte di Cassazione CiviLe
sez. iii, 13 giugno 2014, n. 13537
(ud. 11 marzo 2014)
Pres. Berruti – est. rossetti – P.m. giaCaLone (Parz. diff.) – riC. atam
azienda trasPorti area metroPoLitana di reggio CaLaBria (avv.ti
CuratoLa m. a. e CuratoLa a.) C. vinaCCi ed aLtri
Risarcimento del danno y Danno non patrimo-
niale y Danno morale y Decesso a seguito di lesioni
personali conseguenti a sinistro stradale y Paura di
dover morire y Risarcibilità y Presupposto y Consa-
pevolezza della morte imminente y Necessità.
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y
Liquidazione del danno patrimoniale ai congiunti
superstiti y Pensione di reversibilità percepita y
Rilevanza ai f‌ini della liquidazione y Sussistenza y
Fondamento.
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Cattiva gestione della lite y Credito risarcitorio
già eccedente il massimale al momento del sinistro
y Liquidazione y Cumulo di interessi e rivalutazione
y Esclusione y Credito risarcitorio originariamente
inferiore al massimale y Criteri di liquidazione y
Cumulo di rivalutazione e lucro cessante per ritar-
dato adempimento di obbligazioni di valore y Sus-
sistenza.
. La paura di dover morire, provata da chi abbia patito
lesioni personali e si renda conto che esse saranno
letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto
se la vittima sia stata in grado di comprendere che la
propria f‌ine era imminente, sicché, in difetto di tale
consapevolezza, non è nemmeno concepibile l’esi-
stenza del danno in questione, a nulla rilevando che
la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni.
(c.c., art. 2059) (1)
. In tema di danno patrimoniale patito dal familiare
di persona deceduta per colpa altrui, dall’ammontare
del risarcimento deve essere detratto il valore capitale
della pensione di reversibilità percepita dal superstite
in conseguenza della morte del congiunto, attesa la
funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che
è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno
derivante dalla scomparsa del congiunto, con conse-
guente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un
danno risarcibile. (c.c., art. 1223; c.c., art. 2043; r.d.l.,
14 aprile 1939, n. 636, art. 13) (2)
. Il danno da “mala gestio” dell’assicuratore della r.c.a.
deve essere liquidato, allorché il credito del danneg-
giato già al momento del sinistro risultava eccedere il
massimale, attraverso la corresponsione di una somma
pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alter-
nativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l’in-
f‌lazione è stata superiore al saggio degli interessi lega-
li, in applicazione dell’art. 1224, secondo comma, cod.
civ., mentre, se lo stesso era originariamente inferiore
al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale so-
glia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va
aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo
i criteri previsti per l’ipotesi di ritardato adempimento
delle obbligazioni di valore. (c.c., art. 1224; c.c., art.
1917; c.c., art. 2056; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
18) (3)
(1) La sentenza in epigrafe si discosta dall’orientamento tracciato
da Cass. civ. 23 gennaio 2014, n. 1361, in questa Rivista 2014, secondo
cui: “Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita
- bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto ed invio-
labile - è garantito dall’ordinamento in via primaria anche sul piano
della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della
diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice
conf‌igurazione di danno “biologico terminale” e di danno “catastrofa-
le”. Esso, pertanto, rileva “ex se”, a prescindere dalla consapevolezza
che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche
in caso di morte cosiddetta “immediata” o “istantanea”, senza che
assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un ap-
prezzabile lasso di tempo, né l’intensità della sofferenza dalla stessa
subìta per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della
propria f‌ine”. Nello stesso senso di cui in massima, v. Cass. civ. 22 feb-
braio 2012, n. 2564, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna, e Cass.
civ. 24 marzo 2011, n. 6754, in questa Rivista 2011, 470.
(2) Secondo l’orientamento maggioritario, a cui, tuttavia, non
aderisce la sentenza in epigrafe, la “compensatio lucri cum damno”
non si conf‌igura quando, a seguito della morte della persona offesa,
ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno sia
stata concessa una pensione di reversibilità, giacché tale erogazione
si fonda su un titolo diverso rispetto all’atto illecito. In tal senso si
sono espresse Cass. civ. 10 marzo 2014, n. 5504, in Ius&Lex dvd n.
5/2014, ed. La Tribuna; Cass. civ. 11 febbraio 2009, n. 3357, ibidem
e Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8828, in questa Rivista 2003, 1060.
Sostanzialmente nel senso di cui in massima, si veda, invece, Cass.
civ. 15 aprile 1998, n. 3806, ivi 1998, 775.
(3) Nello stesso senso, v. Cass. civ. 17 maggio 2011, n. 10839, in que-
sta Rivista 2011, 1017; Cass. civ. 18 febbraio 2010, n. 3931, in Ius&Lex
dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna 2014 e Cass. civ. 18 luglio 2008, n. 19919,
ivi 2009, 753.
svoLgimento deL ProCesso
1. Il 7 gennaio 1984 il sig. Michelangelo Vinacci, mentre
era trasportato su un autobus adibito al pubblico trasporto
di persone nella città di Reggio Calabria, cadde a causa di
una brusca frenata del mezzo. Il successivo 19 gennaio il
sig. Michelangelo Vinacci morì.
2. La moglie (Rosa Racinaro) ed i quattro f‌igli della
vittima (Alfonso, Loredana, Pasqualina e Rosanna Vinac-
ci) in conseguenza dell’accaduto nel 1986 convennero
in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria l’ente
proprietario dell’autobus (Azienda Trasporti per l’Area
Metropolitana di Reggio Calabria - ATAM), il conducente
di questo (sig. Alessio D’Agostino) ed il loro assicuratore
della responsabilità civile obbligatoria, la Assitalia s.p.a.,
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei
danni rispettivamente patiti a causa della morte del pro-
prio congiunto.
3. Si costituirono soltanto l’ATAM e l’Assitalia, ambedue
eccependo:
- la prescrizione del diritto azionato dagli attori;

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT