Corte di cassazione civile sez. VI, 16 giugno 2014, n. 13598

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
sori, conf‌igura non una vendita di cosa altrui o di cosa
futura, ma una vendita di cosa appartenente ad un genere
limitato, che fa sorgere a carico del venditore il duplice
obbligo di individuare la res e di consegnarla nel luogo
concordato. Poiché l’individuazione, necessaria aff‌inché
all’effetto obbligatorio segua quello traslativo della pro-
prietà, deve essere fatta in presenza e con il concorso di
entrambe le parti o di loro rappresentanti (cfr. Cass. n.
8861/96), la mancata importazione del veicolo dal luogo di
produzione a quello di consegna costituisce inadempimen-
to del venditore ad entrambe le predette obbligazioni.
4. - Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1382, comma 2, e 1454, nonché
l’omesso esame di un punto (rectius, fatto) decisivo della
controversia, in relazione, rispettivamente, ai nn. 3 e 5
dell’art. 360 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che la Corte
territoriale non avrebbe rilevato che le parti non avevano
stabilito alcun termine di adempimento, e che solo una
diff‌ida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., avrebbe
potuto conf‌igurare un’inadempienza relativa al tempo di
esecuzione della prestazione.
4.1. - La censura è inammissibile, perchè prospetta una
questione nuova, di cui non v’è traccia né nella sentenza
impugnata, né nei motivi d’appello, così come desumibili
dalla narrativa del ricorso per cassazione (sull’impossibi-
lità di prospettare per la prima volta in sede di legittimità
questioni non appartenenti al thema decidendum dei pre-
cedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di uff‌icio,
cfr. da ultimo e per tutte, Cass. n. 17041/13).
5. - Per le considerazioni svolte, si propone la decisione
del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base
all’art. 375, n. 5 c.p.c.”.
II. -La Corte condivide la relazione.
La memoria ex art. 380-bis depositata dalla parte ricor-
rente non apporta elementi di novità idonei a indurre una
soluzione diversa da quella proposta.
In particolare, le considerazioni svolte in ordine al pri-
mo motivo di ricorso da un lato si limitano a ribadire circo-
stanze di fatto che non mutano né in un senso né nell’al-
tro il problema qualif‌icatorio della vendita, dall’altro non
risolvono la contraddizione interna alla tesi difensiva, che
vorrebbe un obbligo di trasferimento indipendente non
solo da quello di consegna, ma anche dall’individuazione
del bene, e dunque completamente privo di senso logico e
di effetto giuridico.
Quanto al secondo mezzo, si osserva che affermare -
come si legge in detta memoria - che il termine essenziale
costituisce un “elemento costitutivo e strutturale della
fattispecie”, equivale ad ammettere, e non già a confutare,
che la relativa questione richieda un accertamento per
l’appunto di puro fatto (e non di diritto), come tale pre-
cluso a questa Corte; e non dimostra affatto, per di più,
che la relativa questione sia stata effettivamente trattata
nei gradi di merito.
III. - In conclusione il ricorso va respinto.
IV. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza della parte ricorrente. (Omissis)
Corte di Cassazione CiviLe
sez. vi, 16 giugno 2014, n. 13598
Pres. Petitti – est. giusti – riC. frateLLi La rosa di saLvatore e giovanni
La rosa snC (avv. ingrasCì) C. Comune di Catania (avv. ti musCagLione
e gennaro)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Opposi-
zione y Decurtazione dei punti dalla patente di gui-
da y Cumulo con la sanzione pecuniaria y Incidenza
in tema di competenza e di liquidazione delle spese
processuali y Esclusione.
. In materia di infrazioni al codice della strada, nel
giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cu-
mulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato,
e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti
dalla patente di guida, non rende la causa di valore
indeterminabile ai f‌ini dell’individuazione del giudice
competente, né rileva ai f‌ini della liquidazione delle
spese processuali, che restano parametrate sull’importo
della sola sanzione pecuniaria. (nuovo c.s., art. 126 bis;
nuovo c.s., art. 204 bis; c.p.c., art. 9; c.p.c., art. 91) (1)
(1) Secondo quanto statuito dalle SS.UU. con sentenza 13 marzo
2012, n. 3936, in questa Rivista 2012, 526, il destinatario del prean-
nuncio della decurtazione dei punti dalla patente - di cui deve essere
necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha
interesse e può quindi proporre opposizione dinnanzi al giudice di
pace, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada, onde far valere
anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria,
senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di
punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
svoLgimento deL ProCesso e motivi deLLa deCisione
Ritenuto che il Giudice di pace di Catania, con sentenza
depositata il 10 aprile 2011, ha rigettato il ricorso propo-
sto dalla s.n.c. Fratelli La Rosa di Salvatore e Giovanni La
Rosa avverso il verbale di contestazione n. 9507913/09/V/O
del 21 luglio 2009 della polizia municipale di Catania per
violazione dell’art. 142, comma 8, del c.d.s. compiuta a
mezzo dell’autoveicolo marca Chrysler targato DN510YS,
che percorreva la strada indicata alla velocità di Km/h 67
laddove il limite massimo era di Km/h 30;
che il Tribunale di Catania, con sentenza in data 10 dicem-
bre 2012, ha rigettato l’appello della società, ponendo a suo
carico le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.100;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale la
s.n.c. Fratelli La Rosa ha proposto ricorso, con atto notif‌i-
cato il 10 giugno 2013, sulla base di due motivi;
che l’intimato Comune ha resistito con controricorso.
Considerato che con il primo mezzo (violazione e falsa
applicazione degli artt. 345, primo comma, e 115, primo
comma, c.p.c.) si denuncia che il Tribunale abbia ritenuto
inammissibili per il divieto di ius novum in appello ed in
parte irrilevanti i motivi riferiti alla lamentata inidoneità
della modalità di segnalazione della postazione mobile
che ha effettuato la rilevazione oggetto di contestazione e
alla mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità
dell’apparecchio Velomatic 512;

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