Corte di cassazione civile sez. II, ord. 7 agosto 2014, n. 17766

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
Corte di Cassazione CiviLe
sez. ii, ord. 7 agosto 2014, n. 17766
Pres. BuCCiante – est. oriCChio – P.m. goLia (diff.) – riC. triBoLo ed
aLtra (avv. niCoLetti) C. Prefettura di Cuneo (avv. gen. stato)
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y
Taratura y Mancata previsione y Irragionevole di-
suguaglianza in relazione all’applicazione della
normativa generale, anche internazionale, in tema
di misura, ricomprendente anche la velocità come
unità derivata y Questione non manifestamente in-
fondata di legittimità costituzionale.
. Non è manifestamente infondata, in relazione all’art. 3
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.
45, comma 6, c.s., nella parte in cui non prevede che le
apparecchiature di accertamento della violazione dei
limiti di velocità siano sottoposte a verif‌iche periodiche
di funzionalità e taratura. (nuovo c.s., art. 45) (1)
(1) Con l’ordinanza interlocutoria in commento la S.C. ritorna sul
tema della taratura degli apparecchi di rilevamento della velocità,
dichiarando non manifestamente infondata la questione di legittimi-
tà costituzionale dell’articolo 45 c.s. nei termini di cui in massima.
Attraverso un breve ma eff‌icace excursus normativo e giurispruden-
ziale sull’argomento, la S.C. perviene a conclusioni che si pongono
in netto contrasto con il precedente, consolidato, orientamento
secondo cui le apparecchiature elettroniche regolarmente omolo-
gate e utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità non
devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991,
istituitiva del sistema nazionale di taratura che attiene alla materia
c.d. metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elet-
tronica della velocità. In tal senso, si vedano Cass. civ. 17 settembre
2012, n. 15597, in questa Rivista 2013, 148; Cass. civ. 24 aprile 2010,
n. 9846, ivi 2010, 596 e Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23978, ivi
2008, 875. Prima di questi interventi anche la Corte costituzionale,
con sentenza 13 luglio 2007, n. 277, ivi 2007, 1015, si era espressa
dichiarando non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 nella parte in cui
non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle
violazioni dei limiti di velocità, siano sottoposte a verif‌iche periodi-
che della funzionalità (taratura). In quella sede la questione era
stata dichiarata infondata poiché il rimettente «nella individuazione
della norma rispetto alla quale lamenta una irragionevole disugua-
glianza, ha indicato la disciplina secondaria» (il D.M. n. 182/2000
concernente gli strumenti di misura utilizzati nei rapporti com-
merciali) e non la normativa generale (L. n. 273/1991, Istituzione
del sistema nazionale di taratura) come termine di comparazione.
Successivamente anche la S.C., con sentenza 15 dicembre 2008,
n. 29333, ivi 2009, 42, aveva dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 142, 6°
comma, nella parte in cui non prevede per gli strumenti elettronici di
rilevazione della velocità, l’adozione di sistemi di controllo periodici.
La decisione in epigrafe ha l’indubbio pregio di aver sottolineato la
palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione che
non si è adeguata alla richiamata normativa interna riportando “un
incredibile risultato” a cui rapportarsi: “ ... una qualunque bilancia
di un mercato rionale è soggetta a periodica verif‌ica della taratura,
nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per
la verif‌ica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e
fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o condu-
cente di veicolo”. Sempre secondo la S.C. “ ... appare incongruo, oltre
che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparec-
chiatura sia garantita, quanto alla sua eff‌icienza e buon funziona-
mento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello
omologato. In dottrina, per utili ragguagli, v. C. CUROTTI, Taratura
degli strumenti di rilevamento della velocità: ancora un no dai mi-
nisteri, ivi 2006, 129; ID, La taratura degli strumenti di rilevazione
della velocità, ivi, 2005, 673; M. RIVALTA, Alcune considerazioni
sull’accertamento dell’eccesso di velocità, ivi 2005, 671.
svoLgimento deL ProCesso
Con ricorso depositato in data 16 giugno 2006 Carbone
Simona e Tribolo Massimo, rispettivamente conduttrice e
proprietario dell’autovettura targata CV012AV, adivano il
Giudice di Pace di Mondovì opponendosi al provvedimento
del Prefetto di Cuneo del 17 maggio 2006, col quale era
stato respinto il loro ricorso del 13 dicembre 2005 avverso
il verbale n. ATX 122632 della Polizia Stradale di Cuneo
per violazione dell’art. 142 C.d.S., VIII comma, asserita-
mente commessa il 27 giugno 2005.
I ricorrenti chiedevano all’adito Giudice di prime cure
la declaratoria di illegittimità e nullità ovvero l’annulla-
mento e la revoca del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio la succitata Prefettura conte-
stando l’avversa opposizione.
Con sentenza del 13 novembre 2006 il Giudice di Pace
di Mondovì rigettava il ricorso, confermando il verbale e
l’ordinanza del Prefetto di Cuneo in data 22 agosto 2006 e
riducendo la sanzione pecuniaria al minimo edittale.
Con atto depositato in data 18 giugno 2007 Carbone
Simone e Tribolo Massimo adivano il Tribunale di Torino
interponendo appello avverso la suddetta sentenza di
primo grado.
Resisteva all’interposto gravame la Prefettura di Cuneo,
chiedendo il rigetto per infondatezza del proposto appello
e la vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Con sentenza n. 5533/2008 del 23 luglio 2008 il Tribu-
nale di Torino rigettava l’appello principale, accoglieva
l’appello incidentale e condannava gli appellanti principa-
li alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio,
confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Per la cassazione della detta decisione d’appello pro-
ponevano ricorso Carbone Simona e Tribolo Massimo con
atto fondato su otto ordini di motivi, assistiti dalla formu-
lazione di quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
Resisteva con controricorso la Prefettura di Cuneo.

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