Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 23 aprile 2014, n. 9112

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
LEGITTIMITÀ
del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o al-
l’Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico
per entrambe la recinzione di tutte le strade e la segnala-
zione generalizzata di tutti i perimetri boschivi. Al riporta-
to principio il Collegio intende dare piena adesione.
La sentenza impugnata ha notato poi, esattamente, che
la segnaletica della fauna selvatica libera, la cui apposizio-
ne il motivo di ricorso afferma essere imposta alla Regio-
ne, sarebbe spettata semmai all’ANAS e non alla Regione
Abruzzo. Ed ha esattamente soggiunto che la gestione della
fauna incombente sulla Regione (alla stregua della legge
157 del 1992 che all’art. 26 prevede la costituzione di fondo
per il risarcimento dei danni alle coltivazioni cagionati dal-
la detta fauna) non comporta ex se che qualunque danno
a vetture circolanti cagionato da essa sia addebitabile alla
Regione, occorrendo la allegazione o quantomeno la specif‌i-
ca indicazione di una condotta omissiva eff‌iciente sul piano
della presumibile ricollegabilità del danno (quale la ano-
mala incontrollata presenza di molti animali selvatici sul
posto - l’esistenza di fonti incontrollate di richiamo di detta
selvaggina verso la sede stradale - la mancata adozione di
tecniche di captazione degli animali verso le aree boscose
e lontane da strade e agglomerati urbani etc.). Il ricorso
si limita a prospettare che la negligenza della Regione sa-
rebbe consistita nella omessa apposizione di segnalazioni
di possibile attraversamento di animali né considerando
come tal obbligo gravava sull’Ente tenuto ad apprestare la
segnaletica su strada statale (qual era la n. 75, ove avvenne
la collisione) né valutando che la condotta omissiva in con-
creto predicabile sarebbe stata, semmai, quella afferente la
inadeguata “gestione” della fauna, sulla quale nulla l’azione
prospettava, e non l’adozione di mezzi di mero avvertimen-
to, certamente di assai scarsa eff‌icacia causale.
Non sussistono pertanto ragioni per accogliere il ricorso.
Il ricorso incidentale condizionato (peraltro infondato aven-
do la sentenza applicato il principio posto da questa Corte, e
ribadito sino a Cass. 4202 del 2011) resta assorbito.
I ricorrenti dovranno alla Regione le spese di giudizio,
ragguagliate al modestissimo valore della controversia.
(Omissis)
corte di caSSazione civile
Sez. vi, ord. 23 aPrile 2014, n. 9112
PreS. finocchiaro – eSt. de Stefano – ric. PoSSenti caStelli tiBeri
(avv.ti MorBiducci f. MorBiducci P.) c. carige aSSicurazioni S.P.a. (avv.
tentindo)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione diretta nei confronti dell’assicuratore y
Litisconsorzio del proprietario del veicolo y Neces-
sità.
. In tema di assicurazione obbligatoria per responsabi-
lità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché
l’assicuratore proponga appello, sia pure limitato al
“quantum debeatur”, nei confronti del solo danneg-
giato, che aveva promosso azione diretta, si impone
sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del
veicolo assicurato, essendo evidente l’interesse di que-
sto a prendere parte al processo allo scopo di inf‌luire
sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe ri-
spondere in via di rivalsa verso il medesimo assicurato-
re. (c.p.c., art. 102; c.p.c., art. 331; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. civ. 17 febbraio 2014, n. 3621, in
questa Rivista 2014, 625. In senso conforme si esprime Cass. civ. 8
febbraio 2006, n. 2665, ivi 2007, 167.
SvolgiMento del ProceSSo
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione,
ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e datata 25 gennaio 2013, re-
golarmente comunicata al pubblico ministero e notif‌icata ai
difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza
della corte di appello di Ancona n. 12 del 14 gennaio 2012:
«l. - Fabrizio Possenti Castelli Tiberi ricorre, aff‌idandosi
a quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe
indicata, con cui è stata, in riforma della sentenza di primo
grado, ridotta la condanna della CA.RI.GE. ass.ni e di One-
lio Signoracci in suo favore al risarcimento dei danni da lui
patiti per un sinistro stradale del 6 marzo 1999, sull’appello
proposto e coltivato dalla CA.RI.GE. nei confronti del solo
odierno ricorrente. L’intimata resiste con controricorso.
2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consi-
glio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo
soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. - per essere
ivi accolto.
3. - Il ricorrente si duole: col primo motivo, di nullità
della sentenza, per mancata partecipazione al grado di
appello del proprietario del veicolo assicurato, litiscon-
sorte necessario quindi pretermesso; col secondo motivo,
dell’erroneità dell’esclusione del risarcimento del danno
da incapacità lavorativa specif‌ica; col terzo motivo, della
riduzione del risarcimento del danno da spese mediche
future; col quarto motivo, di carenza di motivazione sulla
limitazione al 25% del danno biologico della liquidazione
di quello non patrimoniale.
4. - La contro ricorrente argomenta per la piena legit-
timità della partecipazione al giudizio di appello del solo
assicuratore, ove - come nella specie - si verta ormai solo
in tema di quantum debeatur, e, sulla liquidazione delle
voci di danno, contesta partitamente le singole doglianze
avversarie.
5. - Deve rilevarsi la fondatezza del primo motivo, con
conseguente assorbimento degli altri: nonostante l’indi-
cazione, nell’impugnata sentenza (v. pag. 6, righe quarta
e quinta), della rituale citazione del Signoracci anche in
appello, le parti concordano sul fatto che egli non sia mai
stato citato per il relativo grado di giudizio, sicché egli,
benché destinatario di una condanna - quand’anche ridot-
ta rispetto a quella di primo grado - in favore dell’odierno
ricorrente ed in solido con la sola appellante, è stato in
quel grado pretermesso. Ma, al riguardo:
5.1. in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a.,
nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal

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