Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 21 maggio 2014, n. 11288

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giur
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
corte di caSSazione civile
Sez. vi, ord. 21 Maggio 2014, n. 11288
PreS. Piccialli – eSt. d’aScola – ric. uff. terr. gov. Prefettura Matera
(avv. gen. Stato) c. favale
Depenalizzazione y Accertamento delle viola-
zioni amministrative y Contestazione y Verbale y
Impugnazione y Violazioni del Codice della strada
y Violazioni che non ammettono il pagamento in
misura ridotta y Mancata impugnazione del verbale
y Conseguenze.
. In tema di violazioni del codice della strada, quando
non sia possibile il pagamento in misura ridotta della
sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata
impugnazione del verbale non determina la formazione
del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa
tipologia di sanzione, esclusivamente l’ordinanza in-
giunzione, secondo la disciplina generale desumibile
dagli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ne consegue che l’emissione dell’ordinanza ingiunzio-
ne non è assoggettata ad alcun termine di decadenza,
trovando come unico limite temporale il termine di
prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione.
(nuovo c.s., art. 194; nuovo c.s., art. 202; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 16; l. 24 novembre 1981, n. 689, art.
18; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 28) (1)
(1) In senso conforme si segnala Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15841,
in questa Rivista 2008, 1026. Per utili riferimenti in materia cfr. Cass.
civ. 16 ottobre 2006, n. 22120, ivi 2007, 524.
SvolgiMento del ProceSSo e Motivi della deciSione
Emidio Favale proponeva opposizione ex art. 23 L.
689/81 avverso l’ordinanza ingiunzione prot 30436/06
emessa dalla Prefettura di Matera in relazione al verbale
di contestazione del 19 ottobre 2005 con cui gli veniva
contestata l’infrazione di cui all’art. 116/13 c.d.s. (guida
senza patente).
Esponeva che altra sanzione relativa a violazione di cui
all’art. 116/12 (aff‌idamento di vettura a persona sprovvista
di patente) era stata “regolarmente pagata”.
Il Giudice di pace di Pisticci con sentenza 27 dicembre
2006 accoglieva l’opposizione.
2) Il Tribunale di Potenza con sentenza 25 giugno 2010
rigettava l’appello dell’Uff‌icio territoriale del Governo.
Rilevava che il Prefetto di Matera non aveva emesso il
provvedimento sanzionatorio entro il termine di conclu-
sione del procedimento, giacchè il verbale gli era stato
trasmesso il 2 novembre 2005 mentre il provvedimento
era stato emesso il 28 giugno 2006, in data nella quale il
termine di 180 giorni risultante dal cumulo del termine
di cui al comma primo dell’art. 204 Codice della Strada
(120 giorni) e quello di 60 giorni previsto dal precedente
articolo 201 (recte 203) era già scaduto.
2.1) Secondo il tribunale, la regola generale dell’inap-
plicabilità alle sanzioni amministrative del termine di
cui all’art. 2 L. 241/90 e della possibilità di notif‌icare la
pretesa entro il termine di prescrizione quinquennale di
cui all’art. 28 non riguardano le violazioni di norme sulla
circolazione stradale, soggette esclusivamente al termine
perentorio di cui all’art. 204 del c.d.s.
Il tribunale reputava anche insussistente ogni distinzio-
ne tra sanzioni relative al codice della strada per le quali è
ammesso o precluso il pagamento in misura ridotta.
3)La Prefettura di Matera ha proposto ricorso per cas-
sazione, notif‌icato il 29 luglio 2011. L’intimato Favale non
ha svolto attività difensiva. Il giudice relatore ha avviato la
causa a decisione con il rito previsto per il procedimento
in camera di consiglio.
Con l’unico motivo di ricorso l’avvocatura dello Stato
lamenta la violazione degli artt. 116, 202 e 204 del codice
stradale e degli artt. 16 e 28 della legge 689/81.
Sostiene che per la violazione contestata nella specie,
prevista dall’art. 116 comma 13 del codice, non è ammesso
il pagamento in misura ridotta della sanzione, con la con-
seguenza della inapplicabilità dei termini applicati dalla
sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato.
4) L’art. 202 comma 3 bis del codice esclude il paga-
mento in misura ridotta per la violazione prevista dall’art.
116 comma 13.
La Corte di Cassazione nell’esaminare la problematica
che ne scaturisce, dopo qualche esitazione che ha dato
luogo ai precedenti invocati dal Tribunale di Potenza, è
pervenuta ad affermare stabilmente un orientamento con-
trario a quello manifestato dal giudici di merito lucani.
Si è affermato che: «In tema di violazioni del codice
della strada, quando non sia possibile il pagamento in mi-
sura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. stra-
da, la mancata impugnazione del verbale non determina la
formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in
questa tipologia di sanzione, esclusivamente l’ordinanza
ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile da-
gli artt. 18 e 22 legge n. 689 del 1981.
Ne consegue che l’emissione dell’ordinanza ingiun-
zione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza
trovando come unico limite temporale il termine di pre-
scrizione del diritto alla riscossione della sanzione» (Cass.
4832/08; 15841/08; 5784/09; 23544/09).
Alle motivazioni svolte in queste sentenze, il Collegio
ritiene di aderire pienamente, recependo la relazione pre-
liminare depositata ex art. 380 bis c.p.c.
Quest’ultima ha opportunamente precisato che restano
assorbiti gli errori, oltre quello indicato al § 2, che costel-
lano la sentenza impugnata:
- l’accoglimento del ricorso da parte del giudice di pace
e non, come si legge, il rigetto (pag. 2);
- la data della sentenza del g.d.p (pag. 3) che è 27 di-
cembre 2006 e non 2007;
-la competenza territoriale del tribunale circondariale
- e non di quello del capoluogo del distretto sulle impu-
gnazioni delle sentenze del giudice di pace nelle cause
in cui sia parte l’avvocatura erariale (sez. un. 23825/10),
questione opportunamente non riproposta nell’odierno

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